Concetti Chiave
- Il contratto romano è definito come un negozio plurilaterale produttivo di obbligazioni, basato sul consenso delle parti.
- La definizione di Gaio del contratto come "atto lecito produttivo di un vincolo obbligatorio" fu più ampiamente adottata nell'epoca romana.
- Sesto Pedio sottolineava l'importanza dell'accordo delle parti, senza il quale non si può definire un contratto.
- Gaio identificò quattro tipi di contratti: reali, verbali, letterali e consensuali, tutti basati sul consenso.
- Nei contratti reali, l'obbligazione sorge solo con il consenso seguito dalla consegna della cosa.
Definizione e tipologie di contratto nel mondo romano
Al giorno d’oggi, quasi tutti gli elementi giuridico-economici trovano la propria applicazione attraverso il contratto. Il giurista romano Labeone fornì una definizione di contratto valida ed efficace ancora oggi: il contratto è un negozio plurilaterale produttivo di obbligazioni corrispettive in conformità al volere di entrambe le parti. La nozione consensualistica di Labeone convisse nel mondo romano con altre definizioni di contratto.
Particolarmente importante è la definizione di Gaio, il quale scrisse che «il contratto è ogni atto lecito produttivo di un vincolo obbligatorio». Tale nozione fu quella maggiormente adottata in epoca romana poiché essa trovava un’applicazione più vasta rispetto a quella consentita dalla definizione di Labeone. Già prima di Gaio, Sesto Pedio aveva sottolineato l’aspetto fondamentale del contratto, evidenziando, in particolare, come l’elemento dell’accordo delle parti dovesse sempre essere presente in un contratto: sulla base di tale concezione, non vi è contratto nel caso in cui non esiste l’accordo.Mentre per Labeone esistono esclusivamente i contratti consensuali, Gaio individuò quattro tipologie di contratti (quadripartizione gaiana):
Rifacendosi a Sesto Pedio, Gaio riteneva che ogni tipo di contratto sia basato sull’accordo delle parti (il consenso o accordo delle parti). Il consenso, dunque, è presente in ognuna delle seguenti tipologie di contratto:
1. Contratti reali: essi sono costituiti dal consenso e dalla consegna della cosa (datio rei). L’obbligazione non sorge se il consenso delle parti non è seguito dalla consegna della cosa;
2. Contratti verbali: essi presentano il consenso affiancato dalla pronuncia di parole (verba) solenni;
3. Contratti letterali o per iscritto: essi richiedono il consenso affiancato a un documento scritto, necessario per far sorgere l’obbligazione;
4. Contratti consensuali: per la cui validità è necessario esclusivamente il consenso.