Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Il danno ingiusto è definito come un nocumento giuridico che lede diritti legalmente protetti, come i diritti inviolabili e inalienabili.
  • Un danno non è considerato ingiusto se non viola un diritto giuridicamente protetto, come nel caso della vista panoramica ostruita da una costruzione.
  • La valutazione del danno può essere affidata al giudice in assenza di leggi specifiche, evidenziando l'atipicità dell'illecito civile rispetto alla tipicità dell'illecito penale.
  • Anche i danni che ledono diritti di credito, sia definitivamente che temporaneamente, sono oggi considerati ingiusti e risarcibili.
  • Il danno è ingiusto se lede la libertà contrattuale attraverso false informazioni, e non è causato nell'esercizio di un diritto legittimo.

Concetto giuridico di danno ingiusto

Affinché un danno si possa definire ingiusto è necessario che esso provochi un nocumento giuridico ad altri: la costruzione di un edificio che occluda la vista altrui, ad esempio, non causa un danno ingiusto perché il godimento della vista panoramica non costituisce un diritto giuridicamente protetto; l’edificazione contraria al piano regolatore, invece, legittima i vicini (ex art. 872) a chiedere il risarcimento dei danni subiti.

In caso di silenzio giuridico, la valutazione del danno è deferita al giudice: per questo motivo si parla di «atipicità dell’illecito civile», in antitesi alla «tipicità dell’illecito penale confacente al principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25.1 Cost).
Il danno è considerato ingiusto al di là di ogni valutazione arbitrale nel caso in cui esso leda uno dei diritti inviolabili e inalienabili (diritto alla vita, alla personalità, alla salute, all’onore, ecc), comprometta l’esercizio di un diritto reale, leda il diritto al mantenimento o agli alimenti dei famigliari della persona uccisa o provochi un ingente danno biologico. Differentemente da quanto avveniva in passato oggi è considerato ingiusto anche il danno che leda un diritto di credito (dunque relativo e non assoluto), definitivamente o temporaneamente: il danno cagionato a un dipendente di un’azienda, ad esempio, costringerà il datore di lavoro a stipendiare il dipendente senza di fatto usufruire delle sue prestazioni o ad assumere un temporaneo sostituto).
Il danno è considerato risarcibile anche nel caso in cui leda la libertà contrattuale tramite l’attestazione di false informazioni sul bene oggetto del contratto

A prescindere dal singolo caso, si considera «ingiusto» solo il danno che non è stato cagionato nell’esercizio di un diritto (danno non iure).

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community