Concetti Chiave
- Il concetto di "domicilio informatico" è stato integrato nel codice penale per reati come accesso abusivo e diffusione di virus.
- La legge 547/1993 e la legge 48/2008 hanno introdotto norme per contrastare i reati informatici e la pedopornografia online.
- C'è dibattito sulla finalità della protezione del domicilio informatico: riservatezza, integrità patrimoniale o esclusione di estranei.
- La Corte di cassazione vede il domicilio informatico come uno spazio protetto da misure di sicurezza, estendendone la tutela.
- Si discute se i luoghi virtuali possano essere inclusi nella protezione costituzionale del domicilio fisico.
Il «domicilio informatico»
Indice
Il concetto di domicilio informatico
Di recente si è affermato il concetto di «domicilio informatico». Significativa, a questo proposito, è stata l’introduzione nella sezione del codice penale sui «delitti contro l’inviolabilità del domicilio» delle fattispecie di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter), uso illegittimo di codici d’accesso (art. 615-quater), diffusione di virus informatici (art. 615-quinquies). Tali fattispecie sono strutturate come reati di pericolo. La consumazione del reato avviene pertanto nel momento dell’intrusione: è irrilevante l’effettiva conoscenza delle informazioni contenute nel sistema informatico o l’intervento dannoso sullo stesso.
Evoluzione delle leggi informatiche
La previsione dei reati informatici (introdotti dalla l. 547/1993) si è imposta di pari passo con le nuove esigenze di tutela suscitate dall’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni. Su questi temi si veda poi la l. 48/2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 2001, che ha introdotto ulteriori fattispecie e sanzioni più pesanti per questo tipo di reati, nonché norme per un più efficace contrasto alla pedopornografia in rete.
Perplessità e interpretazioni dottrinali
La loro collocazione fra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio ha suscitato alcune perplessità in dottrina. Secondo alcuni, scopo del legislatore sarebbe la tutela del diritto alla riservatezza della vita privata; secondo altri, sarebbe la salvaguardia dell’integrità patrimoniale del titolare del diritto, interessato a escludere i terzi dal sistema infiltrato; secondo altri ancora, l’interesse tutelato sarebbe quello di escludere gli estranei da tutte le attività nell’ambito del proprio domicilio informatico, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi al suo interno o lo scopo perseguito dall’intruso.
La posizione della Corte di cassazione
La Corte di cassazione (cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3067) ha optato per quest’ultimo indirizzo. Essa ha infatti accolto la nozione di «domicilio informatico», inteso come «spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici), di pertinenza della persona», protetto da misure di sicurezza (chiavi fisiche o elettroniche e password), al quale va estesa la tutela della riservatezza della sfera individuale rispetto a qualsiasi tipo di intrusione.
Interrogativi sulla tutela costituzionale
Posto che il domicilio costituzionalmente inteso tende a corrispondere all’oggetto materiale tutelato dal codice penale, ci si chiede se l’allargamento della nozione penale di domicilio, avallata dalla giurisprudenza di cassazione, porti a configurare anche un ampliamento del concetto di domicilio di cui all’art. 14 Cost. L’interrogativo che si pone è, in altri termini, se luoghi virtuali come un archivio informatico o una casella di posta elettronica possano rientrare nella tutela costituzionale del domicilio, quale ambito fisico in cui il soggetto svolge la propria personalità e rispetto al quale è titolare dello ius excludendi e dello ius admittendi.
Domande da interrogazione
- Che cos'è il «domicilio informatico» e come viene tutelato?
- Quali sono le principali fattispecie di reato legate al domicilio informatico?
- Quali sono le opinioni in dottrina riguardo alla tutela del domicilio informatico?
- La nozione di domicilio informatico può essere considerata parte del domicilio costituzionale?
Il «domicilio informatico» è inteso come uno spazio ideale o fisico contenente dati informatici, protetto da misure di sicurezza, e viene tutelato contro intrusioni non autorizzate, come stabilito dalla Corte di cassazione.
Le principali fattispecie di reato includono l'accesso abusivo a un sistema informatico, l'uso illegittimo di codici d'accesso e la diffusione di virus informatici, come previsto dagli articoli 615-ter, 615-quater e 615-quinquies del codice penale.
Le opinioni in dottrina variano: alcuni ritengono che la tutela riguardi la riservatezza della vita privata, altri l'integrità patrimoniale, mentre altri ancora sostengono che l'interesse tutelato sia l'esclusione di estranei da tutte le attività nel domicilio informatico.
Si discute se l'ampliamento della nozione penale di domicilio, avallata dalla giurisprudenza, possa estendersi al concetto costituzionale di domicilio, includendo luoghi virtuali come archivi informatici o caselle di posta elettronica.