Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il concetto di danno si è evoluto, distinguendo tra danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo legato alla lesione di interessi non materiali.
  • La giurista Lina Bigliazzi Geri ha influenzato la comprensione del danno, associandolo alla lesione dell'interesse legittimo.
  • Il caso Meroni ha spostato l'attenzione sulla vittima nel risarcimento del danno, enfatizzando la funzione riparativa piuttosto che sanzionatoria.
  • Il fatto illecito, fonte di obbligazioni, comporta un danno giuridicamente risarcibile, sia patrimoniale che non patrimoniale.
  • Il risarcimento del danno non patrimoniale mira a compensare la sofferenza della vittima attraverso utilità alternative.

Indice

  1. Concetto giuridico di danno e fatto illecito
  2. Il caso Meroni, 1971
  3. Il fatto illecito e il danno giuridicamente risarcibile
  4. Il danno non patrimoniale

Concetto giuridico di danno e fatto illecito

Nel corso degli ultimi decenni, il concetto di «danno» ha subito delle modificazioni: fino a quarant’anni fa si considerava danno la perdita o la lesione di interessi; la giurista Lina Bigliazzi Geri, però, introdusse il concetto di danno in rapporto alla lesione dell’interesse legittimo.

Sulla base di questa linea di pensiero nacque una distinzione tra danno patrimoniale, valutabile economicamente, e danno non patrimoniale, che non comporta mai la lesione o la perdita di un bene materiale, come, ad esempio, il danno derivante dalla pubblicazione di un articolo che lede la personalità della vittima. Il concetto di danno è stato definito dal codice civile del 1942, il cui articolo 2043 stabilisce che «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha cagionato il fatto a risarcire il danno”». Inizialmente si è creduto che definire il danno «ingiusto» costituisse un’ipallage (figura retorica che consiste nel riferire a un termine ciò che è proprio di un altro termine). A essere ingiusto, infatti, non sarebbe il danno, bensì il fatto da cui esso è provocato. Quest’interpretazione è tuttavia da scartare: l’ingiustizia va effettivamente riferita al danno, e anzi la nozione di “danno ingiusto” costituisce una clausola generale.

Il caso Meroni, 1971

Il calciatore del Torino, Luigi Meroni, viene travolto da un’auto mentre attraversa la strada e rimane ucciso. Il caso Meroni segna uno spartiacque: da lì in poi si passa dal porre in primo piano la colpa (“nessuna responsabilità senza colpa”) e quindi l’autore del fatto, a mettere in primo piano la vittima. Ciò porta a considerare come essenziale, nel risarcimento del danno, la funzione di riparazione a favore della vittima più che di sanzione per l’autore.

Il fatto illecito e il danno giuridicamente risarcibile

Il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni indicate dall’art. 1173 cc.; dal fatto illecito deve derivare una lesione e una perdita, patrimoniale o non patrimoniale, e dunque un danno giuridicamente risarcibile. In quel periodo si avverte che ledere la posizione giuridica altrui è sicuramente lesione di interesse, e inizia la riflessione su quello che noi chiamiamo danno non patrimoniale. Per molto tempo, invece, il danno patrimoniale era identificato con il valore di scambio dei beni, come ad esempio il danno da infiltrazione in un appartamento:
- negli anni ‘50- il giudice non ravvisa alcun danno perché ragiona sul valore di scambio dell’appartamento (gli abitanti sono rimasti in casa e quindi non hanno subito alcuna perdita);
- negli anni ‘80 - il giudice ravvisa una “sofferenza” legata alla diminuzione del valore d’uso del bene e afferma l’esistenza di un danno patrimoniale.

Il danno non patrimoniale

Il risarcimento del danno non patrimoniale non ha la funzione di colmare la diminuzione subita, riequilibrando la situazione esistente prima del danno e quella esistente dopo. Esso ha invece la funzione di soddisfare la vittima creando utilità alternative in grado di compensare la sofferenza patita in caso di diffamazione o di lesione dell’identità personale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale?
  2. Il danno patrimoniale è valutabile economicamente e riguarda la perdita o la lesione di beni materiali, mentre il danno non patrimoniale non comporta la perdita di beni materiali e include lesioni come la diffamazione.

  3. Come ha influenzato il caso Meroni il concetto di risarcimento del danno?
  4. Il caso Meroni ha spostato l'attenzione dalla colpa dell'autore del fatto alla vittima, enfatizzando la funzione riparatoria del risarcimento a favore della vittima.

  5. Cosa stabilisce l'articolo 2043 del codice civile riguardo al danno?
  6. L'articolo 2043 del codice civile stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che causa un danno ingiusto obbliga chi lo ha causato a risarcire il danno.

  7. Qual è la funzione del risarcimento del danno non patrimoniale?
  8. Il risarcimento del danno non patrimoniale mira a creare utilità alternative per compensare la sofferenza patita, piuttosto che colmare una diminuzione economica.

  9. Come è cambiata l'interpretazione del danno patrimoniale nel tempo?
  10. Negli anni '50, il danno patrimoniale era valutato solo in termini di valore di scambio, mentre negli anni '80 si è riconosciuta anche la "sofferenza" legata alla diminuzione del valore d'uso del bene.

Domande e risposte

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