Concetti Chiave
- I codici legali hanno dato origine al positivismo giuridico, con scuole di pensiero in Francia e Germania, mentre in Inghilterra si basò su Bentham e Austin.
- Il positivismo giuridico riteneva il diritto completo e non necessitante di integrazioni, poiché privo di lacune.
- Il principio di completezza affermava che tutto ciò che non è vietato è permesso, limitando l'applicazione della legge agli illeciti espliciti.
- La presenza di casi non disciplinati confutava l'idea di un ordinamento completo, richiedendo nuove modalità di risoluzione secondo il positivismo francese.
- I principi fondamentali del positivismo giuridico includevano certezza del diritto, separazione dei poteri, completezza dell’ordinamento e bilateralità del diritto.
Indice
Nascita del positivismo giuridico
La formulazione dei codici determinò la nascita di specifiche dottrine giuridiche, confluite in seguito nel cosiddetto «positivismo giuridico». In Europa sorsero diverse scuole di pensiero, delle quali le più importanti furono quella nata in Francia, dove si assistette al processo più evidente di unificazione del diritto (la Rivoluzione francese), e quella sviluppatasi in alcuni territori della Germania (eccetto, ad esempio, Prussia e Austria. In Inghilterra, invece, il processo che determinò la nascita del positivismo giuridico fu diverso e si fondò sul pensiero di due autori: Bentham e Austin.
Concezioni moderne del diritto
Secondo le concezioni moderne, il diritto è completabile: qualora persistano lacune esse possono essere colmate tramite l’analogia legis o l’analogia iuris.
Le scuole di pensiero del positivismo giuridico, però, consideravano il diritto completo, cioè privo di lacune, e pertanto non completabile, poiché esso non necessitava che le lacune venissero colmate.
Principio di completezza
Il principio di completezza è sintetizzato dalla frase: tutto ciò che non è vietato è permesso. Tale concezione confluiva nell’idea secondo cui l’ordinamento giuridico dovesse applicare la legge solo nei confronti degli illeciti espliciti. Qualora si presentasse un caso la cui giurisdizione non era disciplinata dall’ordinamento, secondo il positivismo francese era necessario definire modalità ex novo tramite cui risolvere il suddetto caso.
Confutazione del principio di completezza
L’assunzione secondo cui l’ordinamento fosse completo e incomputabile, dunque, fu confutata dalla presenza di casi per i quali l’ordinamento non prevedeva una specifica disciplina. In tale contesto subentrava il cosiddetto «principio della giustizia, secondo cui la certezza del diritto veniva meno in presenza di un caso per cui l’ordinamento giuridico non è in grado di garantire una soluzione legale e presupposta.
Principio di bilateralità del diritto
Il positivismo giuridico francese si fondava inoltre su un ulteriore principio, il cosiddetto principio di bilateralità del diritto, secondo cui l’esercizio imprescrittibile di un diritto è affiancato dall’adempimento di un dovere inderogabile.
In sintesi, il positivismo giuridico si fondava su quattro principi fondamentali:
- certezza del diritto;
- separazione dei poteri
- completezza dell’ordinamento;
- bilateralità del diritto.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali scuole di pensiero del positivismo giuridico in Europa?
- Come il positivismo giuridico francese affronta i casi non disciplinati dall'ordinamento?
- Quali sono i quattro principi fondamentali su cui si basa il positivismo giuridico?
Le principali scuole di pensiero del positivismo giuridico in Europa sono quelle nate in Francia, dove si è verificato un processo evidente di unificazione del diritto durante la Rivoluzione francese, e quelle sviluppatesi in alcuni territori della Germania, ad eccezione di Prussia e Austria.
Secondo il positivismo giuridico francese, in caso di situazioni non disciplinate dall'ordinamento, è necessario definire modalità ex novo per risolvere tali casi, poiché l'ordinamento è considerato completo e privo di lacune.
Il positivismo giuridico si basa su quattro principi fondamentali: certezza del diritto, separazione dei poteri, completezza dell’ordinamento e bilateralità del diritto.