Concetti Chiave
- La fattispecie di reato comprende gli elementi costitutivi che definiscono un reato, distinguendosi in elementi descrittivi e soggettivi come dolo e colpa.
- Gli elementi normativi della fattispecie si riferiscono a requisiti giuridici che non rispecchiano la realtà esterna, come l'altruità nel furto.
- La funzione di garanzia della fattispecie legale implica che ciò che non è tipizzato legalmente non può costituire un illecito penale.
- Il principio di legalità e riserva di legge assicura la certezza del diritto penale, garantendo la tipicità delle norme giuridiche.
- Le questioni di giurisdizione possono essere sollevate d'ufficio davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione fino alla prima udienza per il merito.
Fattispecie di reato
Definizione → la fattispecie di reato è l’insieme degli elementi costitutivi che contraddistinguono ogni singolo reato.Classicamente si parla di fattispecie obiettiva → l’espressione indica soltanto gli elementi descrittivi del reato, ad esempio cosa, uomo, animale, ecc., e gli obiettivi del fatto tipico. Elementi descrittivi e obiettivi del reato sono differenziati dai c.d. elementi soggettivi (dolo e colpa).
La fattispecie ricomprende ulteriori tipologie di elementi oltre a quelli descrittivi e soggettivi:
- elementi normativi → a differenza degli elementi descrittivi, essi indicano i requisiti della fattispecie che non rispecchiano dati della realtà esterna, ma che rappresentano il risultato di una qualificazione giuridica operata.
- elementi subiettivi (o soggettivi) → attengono al dolo o alla colpa del reo, valutati con estremo rigore soprattutto nei c.d. reati soggettivamente pregnanti, cioè in quei reati in cui la componente soggettiva ha una fondamentale rilevanza.
La fattispecie legale ricomprende e circoscrive gli elementi oggettivi e materiali del fatto punibile, il criterio di imputazione soggettiva (dolo o colpa) e ogni altro requisito capace di influire sulle conseguenze giuridico-penali dell’illecito. La fattispecie assolve diverse funzioni:
- funzione di garanzia → ciò che non rientra in una fattispecie legalmente tipizzata non può costituire materia di divieto e, quindi, non può integrare un illecito penale;
- certezza → il principio di legalità e quello di riserva di legge assicurano la tipicità del diritto penale.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.”)
Domande da interrogazione
- Cosa si intende per "fattispecie di reato"?
- Quali sono le funzioni principali della fattispecie legale?
- Cosa accade se non si rispettano i termini per la riassunzione o prosecuzione del giudizio?
La fattispecie di reato è l'insieme degli elementi costitutivi che contraddistinguono ogni singolo reato, comprendendo elementi descrittivi, normativi e soggettivi come dolo e colpa.
La fattispecie legale assolve funzioni di garanzia, assicurando che solo ciò che rientra in una fattispecie tipizzata possa costituire un illecito penale, e di certezza, garantendo la tipicità del diritto penale attraverso il principio di legalità e riserva di legge.
L'inosservanza dei termini comporta l'estinzione del processo, dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, impedendo la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.