Concetti Chiave
- La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica dispongono di commissioni temporanee e permanenti, ciascuna con ruoli specifici.
- Commissioni temporanee includono organismi per la vigilanza sui servizi radiotelevisivi e il controllo degli enti di previdenza sociale.
- Il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica supervisiona i servizi segreti e il segreto di stato, presieduto da un parlamentare dell'opposizione.
- Le commissioni d'inchiesta e consultive svolgono funzioni di valutazione e consulenza su decreti legislativi del governo.
- I gruppi parlamentari, riconosciuti dalla Costituzione, organizzano la presenza dei partiti nelle assemblee e richiedono l'affiliazione dei parlamentari.
Commissioni parlamentari temporanee e permanenti
Presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono istituite diverse commissioni, alcune temporanee, altre permanenti.
Fra le prime: la commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; la commissione di controllo degli enti di previdenza e assistenza sociale; il comitato di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen; la commissione per l’infanzia e l’adolescenza.
Fra le commissioni a carattere temporaneo: le già richiamate commissioni d’inchiesta (nella versione bicamerale) e le commissioni consultive, istituite da leggi di delegazione, che hanno il compito di esprimersi sugli schemi di decreti legislativi predisposti dal governo (v. cap. 6).
Hanno caratteri diversi dagli altri organi fin qui descritti, ma un ruolo determinante per lo stesso modo d’essere dei parlamenti contemporanei, i gruppi parlamentari. Nati nel Parlamento italiano nel 1920, dopo l’introduzione della legge elettorale proporzionale, sono espressamente richiamati in Costituzione (v. artt. 72.3 e 82.2).
I gruppi, strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici all’interno delle assemblee, sono definiti dai regolamenti «associazioni di parlamentari» e «soggetti necessari al funzionamento della camera»; ciascun gruppo è dotato di un proprio statuto o regolamento, per il quale è prevista la pubblicazione nei siti delle Camere (ma senza alcun controllo sul loro contenuto).
Nell’ambito dei gruppi parlamentari, ogni eletto è tenuto a confermare, subito dopo l’elezione parlamentare, il gruppo cui intende iscriversi; se non lo fa, verrà automaticamente assegnato al gruppo misto.