Concetti Chiave
- Le commissioni parlamentari riflettono la proporzione dei gruppi, assicurando che la maggioranza in assemblea sia anche maggioranza in commissione.
- I presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalla maggioranza, ma anche le minoranze ottengono rappresentanza grazie al voto limitato per l'ufficio di presidenza.
- Il presidente della commissione ha un ruolo cruciale nel rappresentare e convocare la commissione, oltre a riferire in assemblea tramite un relatore.
- Le camere possono istituire commissioni speciali per compiti specifici, anche se questa pratica è ora meno comune a causa della moltiplicazione delle sedi di lavoro.
- Le commissioni bicamerali, composte da deputati e senatori, evitano duplicazioni nei lavori parlamentari, con alcune previste dalla Costituzione per funzioni specifiche.
Indice
Composizione delle commissioni parlamentari
I componenti delle commissioni sono designati dai singoli gruppi parlamentari e la composizione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi, per cui ogni gruppo avrà in commissione un peso commisurato alla percentuale di parlamentari che ad esso aderiscono. Ciò significa che i gruppi che sono maggioranza in assemblea lo sono necessariamente anche in commissione, e quelli che sono minoranza in assemblea lo sono pure in commissione. Per questo la maggioranza, se così reputa opportuno, è in grado di eleggere i presidenti di tutte le commissioni permanenti (invece, per la composizione dell’ufficio di presidenza della commissione, il voto è limitato, vale a dire ciascun componente vota per un numero di candidati inferiore ai posti disponibili, per cui vengono eletti anche rappresentanti dei gruppi di minoranza).
Ruolo e rilevanza della presidenza
La presidenza della commissione ha notevole rilevanza perché è il presidente che la rappresenta e la convoca e, oltre a presiederla, ha il compito di riferire in assemblea (compito che in genere delega nominando un relatore fra i componenti della commissione).
Nella prassi l’interpretazione del ruolo ha sempre unito alla garanzia del buon andamento dei lavori e di spazi alle minoranze anche l’impegno all’attuazione del programma governativo.
Commissioni speciali e bicamerali
Ciascuna camera può inoltre istituire commissioni speciali o ad hoc con compiti specifici, prassi un tempo seguita per istruire progetti particolarmente complessi (ma oggi vi si ricorre raramente data la già eccessiva moltiplicazione delle sedi di lavoro parlamentare). A partire dal 2001, ad inizio legislatura, sia alla Camera sia al Senato è stata costituita una commissione speciale per l’esame degli atti del governo rimasto in carica per gli affari correnti, con la funzione di esercitare le competenze delle commissioni permanenti, le quali vengono formate dopo il voto di fiducia al nuovo governo. Ciascuna camera può altresì istituire commissioni d’inchiesta (art. 82 Cost., v. par. 13).
Infine, esistono numerose commissioni bicamerali, cioè costituite da un numero uguale di deputati e senatori, per svolgere funzioni che spettano a entrambi i rami del Parlamento evitando duplicazioni e dualismi. Due di queste sono previste da norme costituzionali: la commissione per le questioni regionali (art. 126.1 Cost.) e il comitato per i procedimenti d’accusa (contro il presidente della Repubblica, art. 12 l. cost. 1/1953.
Domande da interrogazione
- Come viene determinata la composizione delle commissioni parlamentari?
- Qual è il ruolo del presidente di una commissione parlamentare?
- Quali tipi di commissioni speciali possono essere istituite dalle camere?
La composizione delle commissioni è determinata dai gruppi parlamentari e deve rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi, garantendo che la maggioranza in assemblea sia anche maggioranza in commissione.
Il presidente rappresenta e convoca la commissione, presiede le riunioni e riferisce in assemblea, spesso delegando questo compito a un relatore scelto tra i membri della commissione.
Le camere possono istituire commissioni speciali o ad hoc per compiti specifici e commissioni d'inchiesta, oltre a commissioni bicamerali per evitare duplicazioni tra i due rami del Parlamento.