Concetti Chiave
- La "cautio fructuaria" è una promessa contrattuale fatta in presenza di garanti e include tre clausole fondamentali.
- L'usufruttuario si impegna a gestire il bene secondo le indicazioni di un moderatore, il cosiddetto "arbiter".
- Il diritto di usufrutto si estingue con la morte o la capitis deminutio dell'usufruttuario.
- Il "quasi usufrutto" fu introdotto dal senato romano per l'usufrutto del denaro, considerato un bene consumabile.
- Giustiniano modificò il diritto di uso, permettendo di usufruire dei frutti per il sostentamento familiare, concetto ripreso nel Codice civile italiano.
Obbligazioni dell'usufrutto
Dal diritto di usufrutto derivano sempre delle obbligazioni, definite dalla cosiddetta «cautio fructuaria», che si configura come una promessa di contratto fatta in presenza di garanti (satisdatio). Essa prevede tre distinte clausole, individuate da Carlo Augusto Cannata in tre passaggi:
1. Tramite la cautio usufruttuaria, l’usufruttuario si impegna a disporre del bene in conformità alle disposizioni dell’arbitrium boni viri. Molti giuristi hanno tradotto quest’espressione come «giudizio dell’uomo onesto»; secondo Cannata, però, il termine «arbitrium» attiene concretamente alla presenza fisica di un arbiter, cioè di un moderatore che desse indicazioni all’usufruttuario affinché disponesse nel modo migliore del bene;
2. Egli si impegna a restituire la cosa dopo averne fatto uso;
3. La morte e la capitis deminutio fanno cessare il diritto di usufrutto.
Come testimonia Gaio, inoltre, il senato romano introdusse il «quasi usufrutto», che riguardava l’usufrutto del denaro, bene consumabile per eccellenza.
Uso e modifiche giustinianee
Strettamente connesso all’usufrutto è l’uso, disciplinato anche dal nostro codice civile. Esso si configura come diritto con l’uti (la possibilità di disporre di un bene altrui) senza il frui (è assente la possibilità di percepirne i frutti). Giustiniano apportò una modifica importante: chi aveva il diritto di uso poteva usufruire di una parte di frutti equivalente a quanto era necessario per provvedere al sostentamento della sua famiglia. Questa disposizione è stata conformemente ripresa dal nostro Codice civile (articolo 1021: i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia).