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Concetti Chiave

  • Il codice civile non fornisce una definizione specifica di obbligazione, spesso si fa riferimento al diritto romano per comprenderne il concetto.
  • L'obbligazione è un vincolo giuridico tra due soggetti, dove uno è tenuto a un comportamento economico verso l'altro.
  • Nel diritto romano, l'obbligazione era vista come un vincolo materiale, da cui ci si liberava attraverso la solutio.
  • Le fonti delle obbligazioni derivano da contratti, fatti illeciti o altri atti conformi all'ordinamento giuridico, come stabilito dall'Art 1173.
  • Le fonti delle obbligazioni si distinguono in volontarie, legate alla volontà privata, e legali, che derivano direttamente dalla legge.

Il codice civile non contiene una nozione espressa di obbligazione, infatti ancora oggi si è soliti fare riferimento alle definizioni che provengono dal diritto romano.
Si ha la necessità di ricorrere al rapporto obbligatorio quando vi è il bisogno di realizzare un interesse che non si è in grado di soddisfare personalmente e autonomamente. In tal caso vi é l’esigenza di avvalersi dell’attività di un altro soggetto.

l’obbligazione, nella sua generalità, si pone nell’ampia categoria dei doveri giuridici.

Essa consiste in un vincolo giuridico tra due soggetti, grazie al quale un soggetto (debitore o soggetto passivo) è tenuto ad un determinato comportamento, suscettibile di valutazione economica, verso un altro soggetto (soggetto attivo o creditore). I due soggetti sono titolari di situazioni giuridiche soggettive correlate, rispettivamente di debito (passiva) e di credito (attiva): L’attuazione della prima consente la realizzazione della seconda.

Nel diritto romano, l’obbligazione indicava la posizione di un soggetto materialmente vincolato e legato ad un altro soggetto. Il vincolo giuridico che legava i due soggetti era concepito come un vincolo materiale, per sciogliersi da tale vincolo era necessario che l’obbligato (o un altro soggetto per conto di quest’ultimo) rescindesse tale vincolo con la solutio, la quale operava come eliminazione del vincolo.

Per “fonti dell’obbligazione“ si intendono i fatti giuridici da cui le obbligazioni derivano, ovvero i fatti giuridici che determinano la nascita dell’obbligazioni. Per l’Art 1173, le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico”.

È possibile distinguere tra fonti volontarie e fonti legali, a seconda che l’obbligazione tragga la propria origine dalla volontà degli interessati o direttamente dalla legge.

- fonti volontarie: si riferiscono all’esplicazione dell’autonomia privata (attraverso negozi unilaterali, contratti) in quanto la volontà dei soggetti è immediatamente rivolta alla costituzione di un rapporto obbligatorio.
- fonti legali: sono riferite alla legge, nel senso che l’obbligazione si ricollega direttamente alla legge anche nel caso in cui essa sia connessa ad un fatto dei soggetti.
(Es. E in capo a determinati soggetti, nel caso di una relazione di coniugio o di parentela, è posto l’obbligo di prestare alimenti).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione generale di obbligazione secondo il testo?
  2. L'obbligazione è un vincolo giuridico tra due soggetti, dove il debitore è tenuto a un comportamento valutabile economicamente verso il creditore.

  3. Quali sono le fonti da cui derivano le obbligazioni secondo l'Art 1173?
  4. Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre effetti giuridici.

  5. Come si distinguono le fonti delle obbligazioni?
  6. Le fonti si distinguono in volontarie, derivanti dalla volontà degli interessati, e legali, derivanti direttamente dalla legge.

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