Concetti Chiave
- Esistono modi di costituzione dell'usufrutto attraverso il diritto civile e il diritto pretorio, simili alle servitù.
- I metodi civili includono legato per vendicationem, deductio, adiudicatio e itis aestimatio tramite actio negatoria.
- Nel diritto pretorio, l'usufrutto viene costituito mediante pactiones et stipulationes, adiudicatio e traditio per patientia.
- Durante l'età giustinianea, l'usufrutto diventa acquisibile tramite longi temporis praescriptio, con requisiti temporali specifici.
- Le persone giuridiche possono detenere l'usufrutto fino a un secolo, mentre le persone fisiche lo perdono alla morte.
Modi di costituzione dell’usufrutto
Analogamente alle servitù, anche per l’usufrutto esistevano modi di costituzione del diritto civile e del diritto pretorio.
I modi di costituzione del diritto civile erano:
- Il legato per vendicationem;
- La deductio;
- L’adiudicatio (in un iudicum legitimum);
- L’itis aestimatio da parte del soggetto che, convenuto con l’actio negatoria, preferisse optare per tale scelta.
Sulla base del diritto pretorio, invece, l’usufrutto poteva essere costituito tramite:
- Pactiones et stipulationes su terre provinciali;
- Adiudicatio (in un iudicium imperio continens);
- Traditio per patientia (modo informale di costituzione dell’usufrutto a cui era associata la tolleranza dell’esercizio della medesima).
In età giustinianea l’usufrutto poteva essere costituito mediante pactiones et stipulationes, traditio e longi temporis praescriptio.
Nell’ambito dell’acquisizione del diritto di usufrutto è fondamentale porre in essere una summa divisio fra persona fisica e persona giuridica.
La persona giuridica è un centro di imputazione di diritti e di doveri diverso dall’uomo: si tratta dunque di una creazione del diritto. Essa è un’entità nettamente distinta dalla personalità fisica. In epoca romana, le personalità giuridiche potevano vantare il diritto di usufrutto per il tempo massimo di un secolo, mentre le persone fisiche lo perdevano a causa della morte.