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Concetti Chiave

  • L'azienda è definita come un insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa, comprendendo beni materiali, immateriali e servizi.
  • L'avviamento rappresenta l'incremento di valore dell'azienda derivante dall'organizzazione dei beni, e può essere soggettivo o oggettivo.
  • Il trasferimento dell'azienda può avvenire tramite vendita o cessione del godimento, con la forma del contratto libera salvo specifiche eccezioni legate alla natura dei beni.
  • La vendita dell'azienda implica un divieto di concorrenza per l'alienante, valido per cinque anni, per evitare lo sviamento della clientela.
  • Con la vendita, avviene la successione nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e il trasferimento di crediti e debiti.

Indice

  1. Definizione e componenti dell'azienda
  2. Concetto di avviamento
  3. Modalità di trasferimento dell'azienda
  4. Effetti della vendita dell'azienda

Definizione e componenti dell'azienda

Secondo l’art. 2555 c.c., l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa.

I beni organizzati possono essere:

- Beni materiali;

- Beni immateriali (segni distintivi e industriali; avviamenti, diritto d’autore ed invenzione);

- Servizi (prestazioni come ad es. le energie prestate dai lavoratori subordinati).

L’imprenditore utilizza questi beni per l’esercizio l’impresa ma non deve esserne necessariamente il proprietario.

Avviamento

Concetto di avviamento

L’avviamento è l’aumento di valore dell’azienda che nasce dall’organizzazione dei beni per l’esercizio dell’impresa. Ha un valore economico che si manifesta, soprattutto, nel momento della vendita dell’azienda.

Può essere:

- Soggettivo: dato dall’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato;

- Oggettivo: dato dagli elementi dell’azienda e dal luogo in cui si svolge l’attività.

Trasferimento dell’azienda

Modalità di trasferimento dell'azienda

Trasferire l’azienda significa o venderla (trasferimento in proprietà) o cederne ad altri il godimento (trasferimento in affitto, in usufrutto…)

L’art.2556 c.c. afferma che la forma del contratto di trasferimento non è imposta ma libera, salvo il rispetto della forma richiesta dalla natura dei beni che compongono l’azienda (se nel trasferimento è compresa la proprietà dell’immobile, il contratto va stipulato per iscritto a pena di nullità)

Effetti della vendita dell'azienda

Effetti della vendita dell’azienda:

- Divieto di concorrenza dell’alienante: l’alienante non può esercitare un’attività che per oggetto e ubicazione possa sviare la clientela dell’acquirente (vale per 5 anni) – art. 2557 c.c.;

- Successione nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda;

- Trasferimento dei crediti e dei debiti.


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