Concetti Chiave
- L'articolo 1693 del Codice civile stabilisce che il vettore è responsabile della perdita o avaria delle merci fino alla consegna, salvo prova di cause non imputabili.
- La riconsegna delle merci può avvenire tramite messa a disposizione, emissione di un avviso al destinatario, o trasmissione di una missiva con dettagli sul trasporto.
- Perdita e avaria delle merci possono essere totali o parziali, e comprendono eventi interni come evaporazione o esterni come furto.
- Oltre a perdita e avaria, il vettore può essere responsabile per ritardi o mancata esecuzione del trasporto secondo l'articolo 1218.
- L'articolo 1693 introduce una presunzione di responsabilità per il vettore, che può essere superata solo dimostrando l'esatta causa del danno.
Responsabilità del vettore
Articolo 1693 del Codice civile
La riconsegna delle merci consta di tre prestazioni diverse:
- la messa a disposizione delle cose trasportate nel luogo ed entro i termini indicati dal contratto (se la consegna avviene nelle mani del destinatario));
- l’emissione del pronto avviso, rivolto al destinatario, relativo alla consegna delle merci (se la consegna non avviene nelle mani del destinatario);
- la trasmissione al destinatario dell’eventuale lettera o missiva predisposta dal mittente (al cui interno sono elencate le caratteristiche delle merci trasportate e le regolarità del trasporto).
L’articolo 1693 del codice civile stabilisce che il vettore è responsabile della perdita o della avaria delle merci fino al momento in cui non le consegna al destinatario, fatta salva la prova di cause a lui non imputabili. La suddetta norma pone dunque a carico del vettore una forma di responsabilità presunta, basata sul solo fatto della consegna.
Definizione di avaria e perdita
Con il termine «avaria» si indica una qualsiasi alterazione sostanziale delle merci trasportate che ne diminuisca il valore. La perdita, invece, può essere totale o parziale. Essa può essere interna (evaporazione dei beni) o esterna (dovuta a un incendio, al furto o alla sostituzione delle merci con altri prodotti). Nel concetto di perdita, dunque, rientrano non solo eventi naturalistici, ma anche la mancanza del raggiungimento dell’interesse del destinatario.
Altre responsabilità del vettore
L’articolo 1693 disciplina la responsabilità del vettore solo per perdita o avaria delle merci. Esistono tuttavia altre fattispecie che possono far sorgere responsabilità in capo al vettore, quali il ritardo nel trasporto o la sua mancata esecuzione (che rientrano nella disciplina dettata dall’articolo 1218).
In generale, esso disciplina la responsabilità del debitore, al quale spetta il risarcimento del danno fatta salva la prova di cause a lui non imputabili.
Ai sensi dell’articolo 1218, in cui ricadono le ipotesi di ritardo nel trasporto o la sua mancata esecuzione, il vettore (debitore) è tenuto a risarcire il danno salvo che egli riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare che questo si verificasse, diversamente, l’articolo 1693 implica una presunzione di responsabilità in capo al vettore, la quale può essere superata solo dimostrando l’esatta causa del danno (essendo a suo carico anche le cosiddette «prove ignote»).
Domande da interrogazione
- Quali sono le tre prestazioni diverse che costituiscono la riconsegna delle merci secondo l'articolo 1693 del Codice civile?
- In che modo l'articolo 1693 del Codice civile stabilisce la responsabilità del vettore?
- Qual è la differenza tra la responsabilità del vettore secondo l'articolo 1693 e l'articolo 1218 del Codice civile?
La riconsegna delle merci comprende la messa a disposizione delle cose trasportate nel luogo e nei termini indicati dal contratto, l'emissione del pronto avviso al destinatario e la trasmissione di eventuali lettere predisposte dal mittente.
L'articolo 1693 stabilisce che il vettore è responsabile della perdita o avaria delle merci fino alla consegna al destinatario, salvo prova di cause non imputabili a lui, ponendo una responsabilità presunta a carico del vettore.
L'articolo 1693 implica una presunzione di responsabilità per perdita o avaria delle merci, mentre l'articolo 1218 riguarda il risarcimento per ritardo o mancata esecuzione del trasporto, richiedendo al vettore di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.