Concetti Chiave
- Il negozio giuridico ha effetto di legge tra le parti che lo hanno stipulato, rendendo gli effetti vincolanti anche se si cambia idea.
- Per determinare gli effetti di un negozio, è necessaria l'interpretazione, la qualificazione e l'integrazione dell'atto.
- La qualificazione implica l'inquadramento dell'atto nella corretta fattispecie legale per stabilire la disciplina applicabile.
- Oltre agli effetti voluti dalle parti, il negozio produce effetti derivanti dalla legge, usi ed equità.
- Il negozio giuridico non può danneggiare i terzi, ma può giovare nei casi previsti dalla legge.
Effetti tra le parti
Effetti del negozio giuridico
Il negozio giuridico una volta posto in essere ha forza di legge rispetto alle parti che lo anno perfezionato come afferma l’art 1372. Vale a dire che gli effetti attribuiti all’atto sono vincolanti per chi l’ha posto in essere quand’anche ne sia pentito. Per stabilire quali effetti un negozio è idoneo a produrre il negozio non deve essere solo interpretato, ma anche aver proceduto ad altre due operazione: qualificazione dell’atto e integrazione dei suoi effetti. Per qualificazione si intenda la sussunzione dell’atto sotto la fattispecie legale appropriata in base alla quale si determina la disciplina applicabile. L’atto non produce solo gli effetti perseguiti dalle parti, ma anche quelli disposti dalla legge, dagli usi e dall’equità. Art 1374
L’integrazione degli effetti è importante x risolvere i problemi derivanti dalle eventuali lacune della disciplina negoziale.
Effetti rispetto ai terzi
Effetti sui terzi
Il negozio giuridico produce i suoi effetti tra le parti: esso non può danneggiare o giovare al terzo estraneo. Art 1372 comma 2°. Questo comma ammette peraltro che nei casi conseguiti dalla legge il negozio possa produrre effetto rispetto ai terzi. L’effetto non può essere mai pregiudizievole, ma sempre favorevole al terzo.