Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Gli impedimenti dirimenti sono condizioni che rendono nullo il matrimonio secondo il codice civile.
  • La minore età è un impedimento dirimente, salvo eccezioni giustificate dal tribunale per i sedicenni.
  • L'interdizione per infermità mentale impedisce il matrimonio, richiedendo un curatore o amministratore di sostegno.
  • Non si può contrarre matrimonio se si è già sposati, ovvero senza libertà di stato.
  • Legami di parentela stretta e condanne per delitto sul coniuge altrui sono impedimenti al matrimonio.

Indice

  1. Condizioni per il matrimonio
  2. Requisiti fondamentali

Condizioni per il matrimonio

Il codice civile indica le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio: esse si distinguono in impedimenti dirimenti e impedimenti impedienti.
Il verificarsi di uno degli impedimenti dirimenti determina la nullità del vincolo matrimoniale. NE sono esempi:

1. La minore età: l’art. 84 del c.c. dispone che solo per gravi motivi il tribunale può attribuire al sedicenne la possibilità di contrarre matrimonio;

2. Il requisito della maggiore età è affiancato alla necessaria capacità di discernimento: l’art. 85 dispone che «non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente». L’interdizione si pone dunque come impedimento per la formazione del vincolo matrimoniale. L’interdetto, incapace di agire, può essere affiancato da un curatore o da un amministratore di sostegno (art. 404 c.c.).

3. Privazione della libertà di stato (art. 86): non può inoltre contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio, dunque chi non gode di libertà di stato.

4. Affinità di parentela: l’art. 87 dispone che «non possono contrarre matrimonio fra loro gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((...)); i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta.

5. Delitto: l’art. 88 dispone infine che «non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra».

Requisiti fondamentali

I requisiti fondamentali affinché si possa contrarre matrimonio sono dunque: maggiore età, capacità di agire, libertà di stato, assenza di condanne di delitto a carico del coniuge, assenza di legami di parentela.

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