Concetti Chiave
- L'azienda è un insieme di beni materiali e immateriali organizzati per l'esercizio d'impresa, tutelata dal divieto di concorrenza e identificata da segni distintivi come marchio, insegna e ditta.
- La licenza d'esercizio è un bene fondamentale per l'azienda, trasferibile con essa, che permette all'imprenditore di svolgere attività medio-grandi.
- I segni distintivi come la ditta, l'insegna e il marchio identificano l'azienda e possono essere trasferiti; il marchio necessita di registrazione per tutela esclusiva.
- Il trasferimento dell'azienda può avvenire causa mortis o per atto tra vivi, richiedendo una forma scritta e il deposito presso il registro delle imprese.
- La cessione dell'azienda comporta il trasferimento automatico di contratti e crediti, mentre per i debiti l'alienante e l'acquirente rispondono in solido.
Indice
- Definizione e beni dell'azienda
- Licenza d'esercizio e avviamento
- Universalità dei beni aziendali
- Segni distintivi dell'azienda
- Funzione e trasferimento dell'insegna
- Tipologie e validità del marchio
- Brevetto e licenza di marchio
- Tutela giuridica del marchio
- Trasferimento aziendale e contratti
- Divieto di concorrenza e successione
- Successione nei contratti e crediti
- Successione nei debiti
Definizione e beni dell'azienda
L'azienda è il complesso dei beni che l’imprenditore organizza al fine di esercitare l’impresa. Per l’articolo 2555 cc, è lo strumento per svolgere l’impresa. I beni possono essere materiali, immateriali, contratti, crediti e debiti, oltre all’avviamento, che consiste nell’attitudine dell’azienda di produrre reddito. È tutelato dal divieto di concorrenza, che vale per 5 anni, e dipende dalla capacità dell’imprenditore di gestire l’azienda, dall’ubicazione, dal numero e quantità dei clienti.
Licenza d'esercizio e avviamento
Uno dei beni dell’azienda è anche la licenza d’esercizio, un provvedimento rilasciato dall’autorità amministrativa. È necessaria per le grandi aziende, e con essa si concede all’imprenditore di esercitare un’attività medio grande. In caso di cessione dell’azienda, assume un valore fondamentale, infatti, acquisendo l’azienda, ottengo anche la licenza. Si ricollega all’avviamento.
Universalità dei beni aziendali
Non è detto che i beni dell’azienda siano di proprietà dell’imprenditore. Alcuni giuristi hanno voluto considerare l’azienda come un’universalità di beni mobili, ovvero l’insieme dei beni appartenenti ad una stessa persona e con la stessa finalità. Per alcuni giuristi, l’azienda può essere considerata tale, ma è un ragionamento fallimentare: infatti, nell’azienda sono normalmente compresi anche i beni immobili, ed essi possono anche solamente essere nella disponibilità dell’imprenditore, non appartenergli di diritto. Quindi, i giuristi decidono di considerare l’azienda o come un’universalità di fatto (insieme di cose separate ma con uguale fine) o di diritto (complesso di rapporti giuridici disciplinati dal diritto.)
Segni distintivi dell'azienda
I segni distintivi dell’azienda sono beni materiali e sono il marchio, l’insegna e la ditta. Essi permettono l’individuazione dell’azienda da tutte le altre.
La ditta è il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa. Deve contenerne il cognome o una sigla e avere certi requisiti, ovvero dev’essere vera (permettere effettivamente di riconoscere l’impresa), lecita, originale (idonea a distinguere l’impresa) e nuova (non corrispondente ad altre). Può inoltre essere originale qualora contenga il nome dell’imprenditore attuale o derivata quando contenga il nome di un altro, da cui un altro l’ha acquisita. L’imprenditore che l’abbia registrata per primo ha diritto all’uso esclusivo della ditta e al risarcimento danni, ma deve sussistere un rischio della confusione, che porterebbe a uno sviamento della clientela. Se la stessa ditta viene però usata in relazione ad attività diverse o in un altro luogo il rischio non sussiste. La ditta è trasferibile, ma con essa si trasferisce anche l’azienda.
Funzione e trasferimento dell'insegna
L’insegna è il segno distintivo dei locali dell’azienda. Può essere nominativa (nome del negozio) figurativa o emblematica oppure mista. Ha funzione di richiamo per i clienti e ha le stesse regole dell’uso esclusivo della ditta. Si ritiene che il suo trasferimento sia automatico con la cessione dell’azienda, e ha gli stessi caratteri della ditta: l’originalità deve tuttavia essere ben definita.
Tipologie e validità del marchio
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti, beni e servizi offerti. Può essere nominativo, figurativo o complesso e può coincidere con la ditta. Il marchio può essere di fabbrica (apposto dal produttore), di commercio (applicato dal rivenditore: deve essere posto in modo che si possa comunque distinguere quello di fabbrica), di servizio (contraddistingue una prestazione), individuale (etichetta il prodotto di un singolo imprenditore), collettivo (indica il prodotto di più imprenditori, es. doc), forte (si distingue nettamente dal nome effettivo del prodotto), debole (facilmente confondibile con la parola d’uso comune), di rinomanza (grazie alla sua notorietà gode della tutela ultra merceologica, ovvero viene tutelato oltre il prodotto cui si riferisce e l’imprenditore può impedirne l’uso in ogni ambito), sonoro e tridimensionale.
Per essere valido, dev’essere lecito, veritiero (non contenente messaggi che possano indurre i clienti in errore), nuovo e denominativo (non essere solo una generica denominazione del prodotto).
Brevetto e licenza di marchio
Perché l’imprenditore possa ottenerne l’uso esclusivo, deve ottenerne il brevetto all’ufficio centrale dei brevetti (tutela nazionale), all’ufficio comunitario dei marchi (tutela europea) o all’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (tutela mondiale). In caso non venga registrato, l’imprenditore corre il rischio che qualcuno lo brevetti prima. Nonostante la legge tuteli l’imprenditore che lo abbia utilizzato per primo con il diritto al preuso, è da registrarsi in quanto il diritto al preuso gode di una tutela limitata nello spazio. In caso il marchio non registrato diventi famoso, si tutela da solo, in quanto altri marchi uguali mancherebbero di novità e non potrebbero costituirsi.
Il brevetto si estingue per scadenza, mancato uso per cinque anni, volgarizzazione (perde la sua capacità di nominare il prodotto e si riferisce ad un’intera categoria d’oggetti), per rinuncia o trasferimento del marchio: a differenza della ditta, il marchio si può cedere separatamente dall’azienda e non deve costituire una frode per i consumatori. Con la licenza di marchio, si concede a terzi l’utilizzo del marchio pur restandone proprietari, cosicché possano pubblicizzare il proprio prodotto. Può essere esclusiva (limitata ad una sola persona) o meno (estesa a più soggetti). Inoltre, varia la sua estensione sul territorio.
Tutela giuridica del marchio
Ottenere la tutela giuridica dell’uso esclusivo ha risvolti sia civili che penali, civilmente, significa poter esercitare l’azione di contraffazione, ovvero ottenere una sentenza civile di condanna verso l’altro che gli imponga di non utilizzare di più il marchio, annullare gli effetti prodotti e ottenere il risarcimento. È più facilmente ottenibile per i marchi forti. Penalmente, si può ottenere una sentenza di reato di contraffazione.
Trasferimento aziendale e contratti
Può avvenire causa mortis o per atto tra vivi. In caso di morte, avviene per successione e il trasferimento avviene in base al testamento o alle leggi vigenti. In caso di atto tra vivi, può riguardare la vendita o un diritto di godimento reale (affitto o usufrutto). Nonostante la legge non preveda una forma specifica per l’atto di gestione, per la particolare natura di un singolo bene o tipologia di contratti, è necessaria la forma scritta, pena la nullità dell’atto. Il contratto di trasferimento è libero, ma è necessaria anche una forma scritta ad probacionem ai fini della prova della sua esistenza. L’atto deve essere depositato da un notaio al registro delle imprese. Può essere ceduta tutta l’azienda o un sono ramo di essa, così come può essere venduto un singolo bene o può essere escluso dal trasferimento. Il trasferimento è più facile in un’impresa societaria, perché si vende solo il pacchetto azionario.
Divieto di concorrenza e successione
- Divieto di concorrenza: è limitativo della libertà d’iniziativa economica, ma a causa di ciò è limitato nel tempo e non riguarda attività diverse dalle precedentemente svolte. Le parti possono sottoscrivere un patto di non concorrenza, che avrà validità di cinque anni e non impedirà l’iniziativa economica.
Successione nei contratti e crediti
- Successione nei contratti: si può cedere un contratto ad un altro solo se il contraente ceduto sia d’accordo, così che sia sicuro di ricevere la prestazione. Per l’azienda, la legge prevedere il passaggio automatico di tutti i contratti stipulati dall’alienante nell’esercizio dell’impresa, senza richiedere il consenso dell’altro contraente. Il legislatore subordine l’autonomia contrattuale alle esigenze produttive, tuttavia bisogna anche tutelare gli interessi dei ceduti, che per giusta causa possono retrocedere dai contratti entro 3 mesi dalla notizia della cessione. La successione può essere esclusa per contratti già conclusi o che abbiano carattere personale, ovvero coinvolgano qualità personali che rendano la prestazione infungibile. Non può sussistere invece la mancata successione per quanto riguarda i contratti dei lavoratori subordinati.
- Successione nei crediti: l’acquirente acquista anche i crediti. In un credito normale, bisogna notificarne la cessione al debitore, ma per l’azienda, la cessione ha effetto nel momento dell’iscrizione al registro. Se in buona fede il debitore paga all’alienante il debito, può ritenersi libero dall’obbligazione.
Successione nei debiti
- Successione nei debiti: alienante e acquirente sono responsabili in solido dei debiti contratti prima del trasferimento. Tuttavia, l’alienante può essere liberato dai creditori. L’acquirente è responsabile solamente per quei debiti inscritti nelle scritture contabili.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di azienda secondo l'articolo 2555 del codice civile?
- Quali sono i segni distintivi di un'azienda e quali sono le loro caratteristiche principali?
- Come avviene il trasferimento dell'azienda e quali sono le forme richieste?
- Quali sono gli effetti della cessione di un'azienda sui contratti esistenti?
- In che modo la cessione di un'azienda influisce sui crediti e debiti esistenti?
L'azienda è definita come il complesso dei beni che l’imprenditore organizza per esercitare l’impresa, comprendendo beni materiali, immateriali, contratti, crediti, debiti e l’avviamento.
I segni distintivi di un'azienda sono la ditta, l’insegna e il marchio. La ditta è il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa, l’insegna è il segno distintivo dei locali, e il marchio distingue i prodotti o servizi offerti.
Il trasferimento dell'azienda può avvenire causa mortis o per atto tra vivi, come vendita o affitto. È necessaria una forma scritta per la validità dell'atto, che deve essere depositato al registro delle imprese.
La cessione comporta il passaggio automatico dei contratti stipulati dall’alienante, senza richiedere il consenso dell’altro contraente, salvo per contratti personali o già conclusi.
L'acquirente acquisisce i crediti e i debiti dell'azienda. La cessione dei crediti ha effetto al momento dell'iscrizione al registro, mentre per i debiti, alienante e acquirente sono responsabili in solido, con l'acquirente responsabile solo per i debiti iscritti nelle scritture contabili.