Concetti Chiave
- Il potere normativo viene ceduto a enti territoriali autonomi e istituzioni in virtù del pluralismo istituzionale, come stabilito dall'articolo 114 della Costituzione.
- L'apertura all'ordinamento internazionale consente l'integrazione di norme giuridiche sovranazionali, come previsto dagli articoli 10 e 11 della Costituzione.
- Il pluralismo sociale regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, in conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione.
- I criteri tradizionali di ordinamento delle fonti vengono affiancati dal criterio della competenza per gestire la complessità normativa.
- La Costituzione legittima i processi di produzione del diritto e specifica i metodi per la creazione di norme di rango costituzionale e primario.
Detentori del potere normativo
Al giorno d’oggi, la cessione del potere normativo a soggetti determinati avviene in virtù di diverse motivazioni:
- in ragione del pluralismo istituzionale, attraverso l’attribuzione di poteri normativi agli enti territoriali autonomi, regioni ed enti locali, che costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.);
- in ragione dell’apertura all’ordinamento internazionale operata dagli artt. 10 e 11 Cost., consentendo l’ingresso nel nostro ordinamento di norme giuridiche prodotte in quello internazionale o derivanti da ordinamenti sovranazionali;
- in ragione del pluralismo sociale, come nel caso della disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (artt.
La moltiplicazione e, quindi, la complicazione dei processi di produzione del diritto rendono, da un lato, più stringente l’esigenza di assicurare la coerenza sistematica dell’ordinamento giuridico e, dall’altro, rendono insufficienti i tradizionali criteri per ordinare la complessità del sistema delle fonti. Per questa ragione, accanto a quello cronologico e a quello gerarchico, diventa indispensabile fare riferimento a un criterio ulteriore e diverso: il criterio della competenza.
La Costituzione – oltre a essere essa stessa una fonte del diritto – è la massima fonte sulle fonti, nel senso che essa legittima tutti i processi di produzione del diritto. La Costituzione individua le fonti del diritto e disciplina i modi di produzione, mediante le fonti previste, delle norme giuridiche che appartengono all’ordinamento.
La Costituzione, tuttavia, non stabilisce direttamente tutti i processi di produzione del diritto, ma si limita a determinare quelli più importanti, ossia, in particolare:
- quelli che permettono di produrre norme di rango costituzionale (le leggi di revisione costituzionale e le «altre» leggi costituzionali ex art. 138 Cost.; gli statuti delle regioni speciali ex art. 116 Cost.);
- quelli che permettono di produrre norme di rango primario (le leggi ordinarie dello Stato ex artt. 70 e 117 Cost.; i decreti legislativi e i decreti legge ex artt. 76 e 77 Cost.; i regolamenti parlamentari ex art. 64 Cost.; gli statuti delle regioni ordinarie ex art. 123 Cost.; le leggi regionali ex artt. 117 e 121 Cost.).
Domande da interrogazione
- Quali sono le motivazioni principali per la cessione del potere normativo a soggetti determinati?
- Qual è il ruolo della Costituzione nel processo di produzione del diritto?
- Quali processi di produzione del diritto sono determinati dalla Costituzione?
Le motivazioni principali includono il pluralismo istituzionale, l'apertura all'ordinamento internazionale e il pluralismo sociale, come indicato nel testo.
La Costituzione legittima i processi di produzione del diritto, individua le fonti del diritto e disciplina i modi di produzione delle norme giuridiche.
La Costituzione determina i processi per produrre norme di rango costituzionale e primario, come le leggi di revisione costituzionale, le leggi ordinarie dello Stato e i decreti legislativi.