Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il potere normativo viene ceduto a enti territoriali autonomi e istituzioni in virtù del pluralismo istituzionale, come stabilito dall'articolo 114 della Costituzione.
  • L'apertura all'ordinamento internazionale consente l'integrazione di norme giuridiche sovranazionali, come previsto dagli articoli 10 e 11 della Costituzione.
  • Il pluralismo sociale regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, in conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione.
  • I criteri tradizionali di ordinamento delle fonti vengono affiancati dal criterio della competenza per gestire la complessità normativa.
  • La Costituzione legittima i processi di produzione del diritto e specifica i metodi per la creazione di norme di rango costituzionale e primario.

Detentori del potere normativo

Al giorno d’oggi, la cessione del potere normativo a soggetti determinati avviene in virtù di diverse motivazioni:
- in ragione del pluralismo istituzionale, attraverso l’attribuzione di poteri normativi agli enti territoriali autonomi, regioni ed enti locali, che costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.);
- in ragione dell’apertura all’ordinamento internazionale operata dagli artt. 10 e 11 Cost., consentendo l’ingresso nel nostro ordinamento di norme giuridiche prodotte in quello internazionale o derivanti da ordinamenti sovranazionali;
- in ragione del pluralismo sociale, come nel caso della disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (artt.

7 e 8 Cost.).
La moltiplicazione e, quindi, la complicazione dei processi di produzione del diritto rendono, da un lato, più stringente l’esigenza di assicurare la coerenza sistematica dell’ordinamento giuridico e, dall’altro, rendono insufficienti i tradizionali criteri per ordinare la complessità del sistema delle fonti. Per questa ragione, accanto a quello cronologico e a quello gerarchico, diventa indispensabile fare riferimento a un criterio ulteriore e diverso: il criterio della competenza.
La Costituzione – oltre a essere essa stessa una fonte del diritto – è la massima fonte sulle fonti, nel senso che essa legittima tutti i processi di produzione del diritto. La Costituzione individua le fonti del diritto e disciplina i modi di produzione, mediante le fonti previste, delle norme giuridiche che appartengono all’ordinamento.

La Costituzione, tuttavia, non stabilisce direttamente tutti i processi di produzione del diritto, ma si limita a determinare quelli più importanti, ossia, in particolare:
- quelli che permettono di produrre norme di rango costituzionale (le leggi di revisione costituzionale e le «altre» leggi costituzionali ex art. 138 Cost.; gli statuti delle regioni speciali ex art. 116 Cost.);
- quelli che permettono di produrre norme di rango primario (le leggi ordinarie dello Stato ex artt. 70 e 117 Cost.; i decreti legislativi e i decreti legge ex artt. 76 e 77 Cost.; i regolamenti parlamentari ex art. 64 Cost.; gli statuti delle regioni ordinarie ex art. 123 Cost.; le leggi regionali ex artt. 117 e 121 Cost.).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le motivazioni principali per la cessione del potere normativo a soggetti determinati?
  2. Le motivazioni principali includono il pluralismo istituzionale, l'apertura all'ordinamento internazionale e il pluralismo sociale, come indicato nel testo.

  3. Qual è il ruolo della Costituzione nel processo di produzione del diritto?
  4. La Costituzione legittima i processi di produzione del diritto, individua le fonti del diritto e disciplina i modi di produzione delle norme giuridiche.

  5. Quali processi di produzione del diritto sono determinati dalla Costituzione?
  6. La Costituzione determina i processi per produrre norme di rango costituzionale e primario, come le leggi di revisione costituzionale, le leggi ordinarie dello Stato e i decreti legislativi.

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