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Concetti Chiave

  • L'azienda è definita come il complesso dei beni organizzati da un imprenditore per esercitare l'impresa, distinguendo tra titolarità dell'impresa e proprietà aziendale.
  • L'avviamento rappresenta la capacità dell'azienda di generare profitti e si distingue in avviamento soggettivo e oggettivo, con specifiche tutele legali per ciascuno.
  • Il trasferimento di un'azienda può avvenire per causa di morte o per atto tra vivi, richiedendo forme contrattuali specifiche per la validità legale.
  • Il divieto di concorrenza limita chi cede un'azienda dall'iniziare una nuova impresa per un periodo massimo di 5 anni per proteggere l'acquirente.
  • Nel trasferimento dell'azienda, l'acquirente subentra automaticamente nei contratti e nei crediti, con specifiche disposizioni legali per la cessione dei debiti.
Azienda - Definizione, avviamento e tutele giuridiche
AZIENDA: complesso dei beni organizzati da un imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

L’IMPRESA è l’attività organizzata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, e quindi consiste in una serie di atti diretti a uno scopo produttivo.

L’AZIENDA è l’insieme dei beni che vengono predisposti per lo svolgimento di tale attività.
L’azienda è quindi il mezzo attraverso il quale l’imprenditore esercita la propria attività.

Dal punto di vista giuridico, l’azienda è composta da un insieme di:

Beni, che possono anche non appartenere al titolare dell’impresa ma che sono collegati tra loro dal fatto che l’imprenditore ne ha la disponibilità giuridica;

Rapporti giuridici, con i quali l’imprenditore si procura la disponibilità dei fattori necessari per la produzione (usufrutto, leasing…).

È necessario quindi distinguere la titolarità dell’impresa dalla proprietà dell’azienda, perché l’imprenditore può anche non essere proprietario di tutti o di alcuni beni aziendali e avere soltanto un diritto di godimento reale o personale.
Di regola, un’azienda ha un valore superiore alla somma dei singoli beni (avviamento).
AVVIAMENTO: capacità di un’azienda di realizzare dei profitti.
L’avviamento non è un bene a se stante, ma una qualità dell’azienda e non può essere trasferito separatamente dall’azienda stessa.
Incide quindi sul prezzo di cessione.

L’avviamento di un’azienda può essere:

• Soggettivo: quando dipende soprattutto dalle qualità personali dell’imprenditore (negozio…);

• Oggettivo: quando dipende dall’organizzazione e dalla qualità dei beni aziendali e si trasferisce in modo automatico con il trasferimento dell’azienda (autogrill…).

La legge protegge l’avviamento di un’azienda, allo scopo di incentivare lo svolgimento delle attività economiche.

• L’avviamento soggettivo, viene tutelato imponendo un divieto di concorrenza a carico dell’alienante per evitare che, iniziando una nuova attività, possa sottrarre all’acquirente la clientela che gli è rimasta affezionata.

• L’avviamento oggettivo, viene tutelato riconoscendo al conduttore un’indennità per la perdita dell’avviamento nel caso di cessazione del contratto di locazione di un immobile adibito a un’attività a contatto diretto con il pubblico.

Il trasferimento dell’azienda
Un’azienda, può essere trasferita:
• A causa di morte;
• Per atto tra vivi.

Il trasferimento tra vivi può riguardare:
- proprietà dell’azienda (vendita, donazione…);
- diritto di godimento reale o personale di carattere temporaneo (usufrutto).

Di regola, l’atto di cessione di un’azienda non richiede una forma determinata; tuttavia è necessaria, a pena di nullità, la forma scritta quando la cessione produce il trasferimento della proprietà di beni immobili.

Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese, l’atto di cessione dell’azienda richiede:
• la forma scritta ai fini della prova, altrimenti non è possibile portare in tribunale i testimoni;
• un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, ai fini pubblicitari, altrimenti non può essere iscritto nel registro delle imprese e il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dimostrando che ne erano effettivamente a conoscenza.

La legge ricollega alla cessione di un’azienda i seguenti effetti:
• Divieto di concorrenza;
• Successione nei contratti;
• Cessione dei crediti;
• Responsabilità per i debiti.

La cessione di un’azienda non richiede un’elencazione dettagliata di tutti i beni aziendali, mentre è necessario indicare uno per uno i beni che si vogliono eventualmente escludere dal trasferimento.

Divieto di concorrenza
DIVIETO DI CONCORRENZA: colui che cede un’azienda non può iniziare per 5 anni una nuova impresa che in relazione alle circostanze in cui viene svolta, sia idonea in concreto a sviare o sottrarre la clientela dell’azienda ceduta.

Tale divieto, introduce una limitazione della libertà dell’iniziativa economica privata, ed è giustificata dal fatto che l’alienante potrebbe sottrarre i clienti all’acquirente dell’azienda. Comunque, il divieto riguarda soltanto l’inizio di una nuova impresa.

Le parti possono anche limitare o escludere il divieto di concorrenza previsto dalla legge oppure possono stipulare un patto di non concorrenza di contenuto più ampio.

L’eventuale patto di astensione dalla concorrenza però incontra alcuni limiti stabiliti dalla legge, in quanto:

• Non può impedire all’alienante l’esercizio di qualsiasi attività professionale o, in caso contrario, è nullo (non può essere imposto all’alienante l’esercizio di qualsiasi attività);

• Non può avere una durata superiore a 5 anni o, se è stato concordato per un periodo più lungo, vale solo per 5 anni.

Successione nei contratti
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI: chi acquista un’azienda subentra nei contratti che sono stati stipulati dall’alienante per l’esercizio dell’impresa.

La successione nei contratti si verifica automaticamente e non richiede il consenso dell’altro contraente che, però, può esercitare la facoltà di recesso dal contratto, se ricorre una giusta causa.
In questo modo, la legge:
- tutela l’interesse dell’acquirente di conservare l’integrità e la capacità produttiva dell’azienda;
- tutela l’interesse del contraente ceduto di sciogliersi dal contratto quando il mutamento della persona dell’altro contraente renda più insicuro o difficile l’adempimento del contratto.

Tuttavia, la successione nei contratti:

• È esclusa dalla legge per i contratti che hanno un carattere personale, cioè per i contratti che si basano sule qualità di uno o di entrambi i contraenti;

• Può essere esclusa da una diversa volontà delle parti, che possono stabilire che l’acquirente non subentri nei contratti o in alcuni contratti conclusi dall’alienante;

• Non si può escludere per i contratti di lavoro subordinato: la legge infatti riconosce sempre ai lavoratori la continuazione del rapporto di lavoro e la conservazione dei diritti maturati in precedenza.

Cessione dei crediti
CESSIONE DEI CREDITI: l’acquirente di un’azienda acquista anche i crediti relativi all’azienda ceduta.

La cessione di un credito è efficace nei confronti del debitore dal momento in cui ha accettato la cessione o dal momento in cui gli è stata notificata.
Quando riguarda un’impresa soggetta a registrazione, invece, la cessione dei crediti aziendali è efficace nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro imprese, e si verifica di diritto (automaticamente).

Un debitore che però paga in buona fede all’alienante, si considera liberato dal debito, a meno che l’acquirente dell’azienda non riesca a provare che il debitore era a conoscenza del trasferimento.

Responsabilità per i debiti
RESPONSABILITÀ PER I DEBITI: l’alienante e l’acquirente di un’azienda sono responsabili in solido, nei confronti dei creditori, per i debiti anteriori al suo trasferimento.

Dunque, i creditori possono pretendere il pagamento dei debiti relativi all’azienda, dall’alienante o dall’acquirente. Tuttavia, la legge prevede che:

• I creditori possono liberare espressamente l’alienante dalla responsabilità per i debiti, se ritengono che il patrimonio dell’acquirente sia sufficiente per garantire i loro crediti;

• L’acquirente è responsabile solo per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie;

• Se i debiti non risultano dalla contabilità, ne risponde l’alienante;

• Per i debiti verso i lavoratori dipendenti, l’acquirente è sempre responsabile in solido con l’alienante.

Un’azienda può essere ceduta anche in usufrutto o affitto. Non può però esserne cambiata la destinazione economica.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di azienda e come si distingue dall'impresa?
  2. L'azienda è il complesso dei beni organizzati da un imprenditore per l'esercizio dell'impresa, mentre l'impresa è l'attività organizzata professionalmente per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

  3. Che cos'è l'avviamento e come influisce sul valore di un'azienda?
  4. L'avviamento è la capacità di un'azienda di realizzare profitti e non può essere trasferito separatamente dall'azienda stessa. Incide sul prezzo di cessione dell'azienda.

  5. Quali sono le tutele giuridiche previste per l'avviamento di un'azienda?
  6. La legge protegge l'avviamento imponendo un divieto di concorrenza all'alienante e riconoscendo un'indennità al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione.

  7. Come avviene il trasferimento di un'azienda e quali effetti giuridici comporta?
  8. Il trasferimento può avvenire per causa di morte o per atto tra vivi e comporta effetti come il divieto di concorrenza, la successione nei contratti, la cessione dei crediti e la responsabilità per i debiti.

  9. Quali sono le responsabilità per i debiti in caso di cessione di un'azienda?
  10. L'alienante e l'acquirente sono responsabili in solido per i debiti anteriori al trasferimento, con alcune eccezioni previste dalla legge per i debiti non risultanti dalla contabilità e per i debiti verso i lavoratori dipendenti.

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