Mongo95
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Concetti Chiave

  • Le norme giuridiche definiscono regole di condotta umana, obbligatorie, vietate o permesse, con carattere prescrittivo e sanzioni per i trasgressori.
  • La creazione delle norme avviene tramite fonti del diritto, come leggi e consuetudini, che formano l'ordinamento giuridico di un gruppo sociale.
  • L'interpretazione delle norme è fondamentale per applicarle ai casi concreti e può essere letterale, logica o sistematica, eseguita da studiosi, giudici o il legislatore.
  • In assenza di norme per specifici casi, si applica l'analogia per trovare soluzioni basate su norme simili o sui principi generali dell'ordinamento.
  • Le norme possono essere scritte o consuetudinarie e una volta approvate, diventano efficaci e obbligatorie dopo un periodo di vacatio legis.

Indice

  1. Definizione e caratteristiche delle norme
  2. Sanzioni e autorità giudiziarie
  3. Fonti e pluralità degli ordinamenti
  4. Norme scritte e consuetudinarie
  5. Applicazione e interpretazione delle norme
  6. Interpretazione e lacune normative

Definizione e caratteristiche delle norme

Per norma si intende una regola che definisce nello specifico un qualsiasi tipo di condotta umana, rendendola obbligatoria (es. tasse), vietandola (es. omicidio) oppure permettendola (es. matrimonio).

Una norma è generale (valere per tutti nella determinata situazione) e astratta, cioè vale sempre, tutte le volte che si presenta la precisa situazione.

È possibile che si trasgredisca alla regole. Quindi esse hanno carattere prescrittivo: indicano il comportamento che deve/non deve/può essere assunto. Altre regole (che non sono norme giuridiche), si limitano a descrivere fenomeni (fisici, biologici, etc), ai quali non sono possibili eccezioni.

Sanzioni e autorità giudiziarie

La violazione delle regole porta a delle conseguenze negative: le sanzioni. Esse hanno quindi il compito di garantire l’osservazione delle regole. La sanzione è da considerarsi alla stessa stregua come regola. Infatti stabilisce la conseguenza negativa da infliggere ai trasgressori. Una norma giuridica comporta una sanzione coercitiva, cioè contro la propria volontà. La norma giuridica gode quindi di coattività, obbligatorietà.

Le norme hanno un triplice compito:

1. Individuano i comportamenti da tenere e da evitare

2. Prevedono le sanzioni per coloro che non rispettano tali regole di comportamento

3. Istituiscono le autorità cui spetta il compito di infliggere sanzioni (cioè l’autorità giudiziaria. Es. il giudice)

Fonti e pluralità degli ordinamenti

Nel loro complesso le norme giuridiche costituiscono il diritto obiettivo/diritto in senso oggettivo.

Esse nascono dalla stessa comunità che vanno a regolare, attraverso apposite procedure. Esse vengono poste dalle fonti del diritto (es. la legge), cioè atti o fatti idonei a questo scopo, attraverso procedure stabilite e precise (es. Costituzione). In Italia la maggioranza delle fonti consiste in atti, cioè procedimenti consapevoli e volontari. I fatti, un fattore marginale nel nostro ordinamento giuridico, sono le consuetudini, cioè regole che si producono attraverso il ripetersi di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che esso sia obbligatorio.

Tutte le norme giuridiche di un determinato gruppo sociale costituiscono l’ordinamento giuridico. Data l’esistenza di diversi gruppi sociali, si avranno di conseguenza diversi ordinamento giuridici (es. ordinamento comunitario, ordinamento canonico, ordinamento giuridico, ordinamento nazionale, ordinamento internazionale, ordinamento sportivo…), quindi si ha il principio di pluralità degli ordinamenti giuridici. Essi sono indipendenti quando non sono regolati da altri regolamenti/ordinamenti. È possibile che un regolamento contenga norme che possano entrare in contrasto tra loro. Può accadere per esempio nel caso di un individuo che possiede doppia cittadinanza, qualora si verifichi una situazione di guerra tra i due Paesi.

Un altro carattere delle norme è la positività. Infatti esse sono poste secondo determinate procedure, giuste o ingiuste che siano. Ciò significa che non necessariamente il diritto corrisponde alla giustizia (come invece vorrebbe la teoria del diritto naturale: tutte le norme giuste sono norme giuridiche). In esempio può essere l’aborto.

Norme scritte e consuetudinarie

Le norme possono essere scritte, cioè in riferimento ad esse esiste un testo normativo. Se invece hanno origine consuetudinaria, sono norme non scritte.

Nel caso delle norme scritte, esse vengono formulate in modo preciso, hanno precisa formulazione linguistica, cioè la disposizione (il testo di per sé). Il significato del teso è invece la norma vera e propria. La norma quindi si ricava dalla sua disposizione. A volte da una stessa disposizione si

possono ricavare più norme. Ciò accade per esempio con il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione italiana. Infatti lo si può interpretare in due diversi modi:

1. Ogni Presidente della Repubblica può nominare al più 5 senatori a vita (e potrebbero essercene quindi anche più di cinque contemporaneamente)

2. Possono essere nominati in tutto 5 senatori a vita (quindi non sono in carica mai più di 5 senatori a vita, ma teoricamente un presidente potrebbe nominarne anche più di cinque)

Applicazione e interpretazione delle norme

La differenza tra disposizione e norma è molto importante quando la regola viene applicata ad un caso concreto. Il diritto è una necessità, garantisce la pacifica convivenza in una società, risolvendo le controversie, con la sua applicazione, a parte del giudice, in casi concreti. Perché ciò avvenga è necessario accertarsi che una norma sia in vigore, cioè approvata secondo procedure prestabiliti, quindi è efficace. Le leggi godono di questo status dopo la loro approvazione, che fa in modo che gli individui appartenenti alla società regolata abbiano la possibilità di conoscerle. Entrano in vigore quindi soltanto dopo un determinato periodo di tempo successivo alla pubblicazione. È la vacatio legis: la legge è stata pubblicata ma non è efficace, vincolante. Questo periodo, come previsto dall’articolo 73 comma 3 della Costituzione e dall’articolo 10 delle Preleggi del codice civile, ha una durata di quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca una deroga.

Terminato questo periodo, le norme hanno valenza per tutti, anche per chi non le conosce. Come stabilito dall’articolo 5 del codice penale (ma non in Costituzione, anche se si tratta di un principio alla base del nostro ordinamento giuridico): “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.

Nel 1988 la Corte costituzionale, con una sentenza, ha attenuato questo principio. Si può fare eccezione se l’ignoranza è inevitabile, a causa dell’oscurità di una legge, oppure nel caso in cui lo specifico comportamento dell’imputato era sempre stato considerato lecito dai giudici.

La norma si struttura con la descrizione di un comportamento e di conseguenze. Il divieto quindi non è direttamente espresso, ma si desume. Si disegna quindi una immagine del fatto generale, la fattispecie astratta, a cui poi il giudice fa riferimento per ricondurci l’esempio storico, cioè la fattispecie concreta, per applicare la sanzione. Questo processo non è sempre semplice. La fattispecie concreta deve realizzare tutti i tratti essenziali specificati dalla fattispecie astratta.

Questa operazione intellettuale è l’interpretazione della disposizione, cioè ricavare il suo significato e applicarlo poi al caso concreto. È spesso utile, per via della vaghezza di alcuni testi normativi, le contraddittorietà e antinomie che si possono riscontrare in varie disposizioni, la necessità di adeguare le norme all’evoluzione sociale e tecnica e l’impossibilità del legislatore di prevedere tutti i casi concreti possibili.

Interpretazione e lacune normative

L’interpretazione non è regolata dalla Costituzione, ma dalle preleggi (disposizioni sulla legge in generale), cioè una serie di articoli che precedono il codice civile (risalente al 1942), che è il testo normativo fondamentale. Lo fa l’articolo 12, che prevede che nell’applicare la legge non si possa attribuire ad essa altro senso che quello palesato dal significato delle parole seconda la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore. Cioè l’unico significato che emerge dalla connessione delle parole. Si tratta quindi di interpretazione letterale.

Il secondo passaggio consiste nell’interpretazione logica, cioè l’accertameno di quella che è presumibilmente l’intenzione del legislatore. Si intende cioè ciò che si riesce a ricavare dal testo come presumibile risultato razionale che la disposizione intendeva perseguire.

Infine si può individuare il significato delle espressioni usate ricorrendo ad altre norme precedenti o successive. Le norme infatti non sono isolate, ma appartengono ad un sistema che è appunto l’ordinamento giuridico. Si tratta quindi di interpretazione sistematica.

L’interpretazione è eseguita da:

1. Lo specialista, lo studioso del diritto. È un’interpretazione dottrinale, che non ha valore legale, ma puramente scientifico.

2. Il giudice quando applica la disposizione al caso concreto, con il provvedimento che chiude il processo: la sentenza, sempre motivata. È l’interpretazione giurisprudenziale/giudiziale. Ha valore vincolante solamente per le parti del processo, ma non per gli altri giudici. È quindi un’interpretazione autonoma. In Italia non esiste il precedente giudiziario. La Corte di Cassazione (il 3° grado di giudizio) offre anche essa un’interpretazione, che, provenendo dal giudice supremo di legittimità, ha valore superiore. Ma non è neppure essa vincolante.

3. Il legislatore, cioè la fonte stessa della produzione della norma. Si tratta di interpretazione autentica, in quanto vincolante per tutti. Vale di retroattività, cioè si applica a casi sorti precedentemente all’approvazione della legge e non ancora chiusi.

L’interpretazione porta a diversi risultati. Può accadere che le parole della disposizione abbiano un significato troppo ristretto rispetto alle vere intenzioni del legislatore (interpretazione estensiva), oppure anche il contrario, cioè un significato più ampio di quello voluto (interpretazione restrittiva).

Può anche accadere che si riscontrino casi concreti che non sono disciplinati da nessuna norma. Si ha quindi una lacuna. In questa situazione il giudice non può però rifiutarsi di decidere (principio del non liquet). Quindi, come disciplina l’Art 12 comma 2 delle preleggi, in questo caso è necessari procedere per analogia legis: ricercare e applicare norme che disciplinano casi concreti simili. Si fa eccezione in caso di materia penale (a finalità garantista) e di leggi eccezionali (per esempio in occasione di calamità naturali).

Se non si è ancora riusciti a decidere, mancando anche norme che disciplinano materia analoga, si procedere per analogia iuris: si ricorre all’ausilio dei principi generali dell’ordinamento giuridico

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale delle norme giuridiche?
  2. Le norme giuridiche hanno il compito di individuare i comportamenti da tenere o evitare, prevedere sanzioni per chi non le rispetta e istituire autorità per infliggere tali sanzioni.

  3. Come si distinguono le norme scritte da quelle consuetudinarie?
  4. Le norme scritte sono formulate in testi normativi precisi, mentre quelle consuetudinarie derivano da comportamenti ripetuti e considerati obbligatori senza un testo scritto.

  5. Cosa si intende per "vacatio legis"?
  6. La "vacatio legis" è il periodo tra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore, durante il quale la legge non è ancora vincolante.

  7. Qual è il ruolo dell'interpretazione nel diritto?
  8. L'interpretazione serve a ricavare il significato delle disposizioni normative e applicarle ai casi concreti, tenendo conto dell'intenzione del legislatore e del contesto sistematico.

  9. Cosa accade in caso di lacune normative?
  10. In caso di lacune, si procede per analogia legis, applicando norme simili, o per analogia iuris, ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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