Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La retribuzione include una base e diversi trattamenti accessori, come ferie e malattia, riflettendo una struttura complessa.
  • La giurisprudenza accetta che ogni istituto retributivo sia considerato separatamente, non seguendo il principio di onnicomprensività.
  • I CCNL sono responsabili del calcolo delle basi retributive, ma la legge può stabilire soglie minime inderogabili.
  • L'articolo 2121 del Codice civile richiede che il calcolo dell'indennità di preavviso consideri tutti i compensi continuativi.
  • Le forme di retribuzione principali sono a tempo, per impegno continuativo, e a cottimo, legata al rendimento e ritmo produttivo.

Struttura e forme dello stipendiamento

La struttura della retribuzione è molto articolata: la retribuzione base, infatti, è affiancata da una pluralità di trattamenti accessori previsti dalle norme di legge (retribuzione feriale, trattamento di malattia, indennità sostitutiva del preavviso ecc.).
In sostanza, quindi, non esiste un’unica voce retributiva ma tante retribuzioni. Per questo motivo la giurisprudenza si è chiesta se il calcolo di ogni voce retributiva debba tener conto di tutte le altre voci normalmente percepite dal lavoratore (principio di onnicomprensività della retribuzione) o se, viceversa, ogni istituto retributivo debba essere considerato come assestante (posizione oggi universalmente accettata dalla giurisprudenza).
Il compito di calcolare la base di computo (conteggio) di ciascun istituto contrattuale è demandato ai CCNL.

A volte, però, la legge può incidere sulle modalità di computo di un istituto, stabilendo ad esempio la soglia minima inderogabile in peius dai contratti collettivi.
L’articolo 2121 del Codice civile, ad esempio, prevede che il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso deve prendere in considerazione ogni compenso continuativo.

La legge pone particolare attenzione non solo alla struttura della retribuzione, ma anche alle forme in cui questa deve essere corrisposta.
La forma classica è la retribuzione a tempo, che rappresenta la natura continuativa dell’impegno assunto dal lavoratore subordinato. Questa forma può ulteriormente articolarsi a seconda delle modalità temporali in cui la prestazione lavorativa è ripartita (indennità di lavoro notturno) o delle modalità spaziali (ad esempio indennità di trasferta).
La seconda forma più utilizzata è la retribuzione a cottimo o a pezzo, così definita perché legata al rendimento della singola prestazione.
L’articolo 2100 dispone che il lavoratore deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la qualità della prestazione da lui svolta è valutata in base ai tempi di lavorazione.

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