Concetti Chiave
- La riforma delle province ha subito modifiche significative con i decreti legge del 2011 e 2012, poi dichiarati incostituzionali.
- La legge 56/2014 ha ridefinito l'ordinamento degli enti locali, mantenendo l'obbligo costituzionale delle province.
- Le province sono ora suddivise in enti territoriali di area vasta, incluse le città metropolitane e le province montane di confine.
- Città metropolitane sono state istituite in diverse grandi città, subentrando alle vecchie province.
- Le regioni a statuto speciale hanno attuato proprie riforme provinciali, come in Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.
Indice
Riforma costituzionale del 2001
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, una riforma delle province aveva inizialmente visto la luce attraverso una serie di decreti legge. Questi avevano eliminato il carattere direttamente elettivo degli organi provinciali e drasticamente ridotto le funzioni dell’ente (d.l. 138/2011 e d.l. 95/2012), e previsto anche l’accorpamento e riduzione delle province (d.l. 188/2012). Quest’ultimo decreto non venne però convertito in legge e i primi due furono dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sent. 220/2013. Successivamente il Parlamento ha approvato una legge che innova e integra profondamente l’ordinamento degli enti locali (la l. 56/2014, che la sent. 50/2015 ha dichiarato legittima). Rimanendo costituzionalmente obbligatoria l’istituzione delle province, non si può prescindere da un ente territoriale che si occupi di quelle funzioni che i comuni non sono in grado di svolgere da soli e che, al tempo stesso, non si ritiene di affidare alla regione (per non appesantirne l’amministrazione e salvaguardare le prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, legislazione).
Suddivisione del territorio nazionale
Pertanto il territorio nazionale è suddiviso in enti territoriali di area vasta, i cui ambiti corrispondono con quelli delle «vecchie» province, e precisamente quelli previsti dall’art. 1 l. 56/2014:
• le città metropolitane, coincidenti con il territorio delle province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, che alle province subentrano (commi 5-50), oltre alla città metropolitana di Roma capitale (commi 101-103);
• le province, tutte quelle attualmente esistenti, meno quelle cui sono succedute le città metropolitane (commi 51-100);
• le province montane di confine, cioè quelle di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute alcune specificità (comma 86).
Riforme nelle regioni speciali
Anche le regioni speciali hanno perseguito un processo di riforma delle province (v. l.r. Sicilia 15/2015, che ha istituito altresì le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, e l.r. Sardegna 2/2016, che ha istituito la città metropolitana di Cagliari; per il Friuli-Venezia Giulia il Parlamento ha approvato una legge costituzionale di riforma dello statuto che sopprime le province esistenti, v. l. cost. 1/2016).
Domande da interrogazione
- Quali sono stati i principali cambiamenti introdotti dalla riforma delle province del 2001?
- Qual è il ruolo delle città metropolitane secondo la legge 56/2014?
- Come hanno reagito le regioni speciali alla riforma delle province?
La riforma ha eliminato il carattere elettivo degli organi provinciali, ridotto le funzioni delle province e previsto l'accorpamento e riduzione delle stesse, anche se alcuni decreti sono stati dichiarati incostituzionali.
Le città metropolitane sostituiscono le province nelle aree di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Roma, assumendo le loro funzioni.
Le regioni speciali hanno avviato proprie riforme, come in Sicilia e Sardegna, istituendo nuove città metropolitane, mentre il Friuli-Venezia Giulia ha soppresso le province esistenti tramite una legge costituzionale.