Concetti Chiave
- Le associazioni sono enti giuridici collettivi che, una volta riconosciute, diventano persone giuridiche e perseguono uno scopo non di lucro.
- L'atto costitutivo è un contratto associativo che costituisce la fondazione dell'associazione e non è modificabile, mentre lo statuto definisce le regole di funzionamento e può essere modificato.
- La libertà di associazione è garantita dalla Costituzione, e le associazioni possono essere costituite con un accordo orale, ma il riconoscimento richiede una forma scritta e pubblica.
- Gli organi principali di un'associazione sono l'assemblea, che comprende tutti gli associati, e l'organo amministrativo, che stipula contratti e rappresenta l'associazione.
- Gli associati non hanno diritto verso il fondo comune, e la responsabilità è personale e solidale per chi agisce in nome e per conto dell'associazione.
Indice
Definizione e scopo delle associazioni
Le associazioni, sono soggetti giuridici collettivi e dopo il riconoscimento sono persone giuridiche. Lo scopo non è di lucro. Il momento costitutivo; l'associazione fa un accordo, tra soggetti e può essere più o meno formale. È un accordo, un contratto. Di base gli accordi tra privati sono contratti. l'associazione si fonda tramite un contratto. Dovrà essere lecito, possibile, causa, ma è un contratto. l'atto costitutivo si considera l'atto che costituisce la fondazione- primo accordo tra gli associati.
Statuto e atto costitutivo
Lo statuto stipulato e redatto nel momento stesso in cui viene costituita l'associazione, è il documento che comprende le regole che valgono per una determinata associazione. Descrizione dettagliata dei beni che compongono il patrimonio, criteri di ammissione che deve rispettare l'associato, regole che disciplinano l'esclusione, è più dettagliato e può essere modificato. L'atto costitutivo è storico, non si cambia.
Libertà di associazione e riconoscimento
Tutela costituzionale della libertà di associazione, art 18 costituzione, ha un valore superiore del cc. È un diritto costituzionalmente garantito creare associazioni non dichiarate, non devono contraddire il codice penale. Evidente riferimento al fascismo.
Atto costitutivo tramite accordo orale, salvo che si voglia richiedere il riconoscimento.
Le associazioni come le fondazioni sono enti collettivi che perseguono uno scopo non di lucro ( contrapposto alle società). Una volta ottenuto il riconoscimento diventano persone giuridiche in senso proprio.
Come si costituiscono le associazioni? Tramite l'atto costitutivo, è un contratto associativo, è un accordo tra i primi associati, vale come documento storico, è immodificabile.
Lo statuto contiene le regole di funzionamento dell'associazione, può essere modificato, contiene elementi concreti legati al funzionamento dell'associazione. Forma dell'atto costitutivo. Tendenzialmente la forma è libera, vige la libertà delle forme nel nostro ordinamento, a meno che il cc non specifichi una forma necessaria, l'atto giuridico può essere stipulato in qualsiasi forma. Vige la forma libera, forma anche orale, o un comportamento può portare alla stipula di un contratto. Se è orale, l'associazione non può mirare al riconoscimento. Se si chiede il riconoscimento ci vuole la forma scritta e pubblica, intervento di una figura pubblica, un notaio. Il prefetto ha dei documenti da controllare.
Elementi essenziali e organi dell'associazione
Elementi essenziali su cui verte l'accordo: (obbligatori secondo il cc)
• La denominazione dell'ente (nome)
• Lo scopo ( necessariamente non di lucro)
• La sede
• La durata
• Soci fondatori ( primi soci)
Al momento della fondazione si nomina il presidente, segretario, amministratore, cariche minori. Gli organi dipendono dalla struttura dell'associazione stessa.
L'associazione è un soggetto giuridico, ma c'è sempre una persona fisica che agisce per l'associazione. L'atto costitutivo contiene un rinvio alle norme sullo statuto.
Statuto:
• Scopo e finalità dell'associazione
• Organi (assemblea- persone che pagano una quota e fanno parte dell'associazione- consiglio direttivo, presidente, collegio dei probiviri
• Ammissione, recesso, esclusione dei soci
• Funzionamento e compiti degli organi
• Fondo comune/ patrimonio
Nel caso di richiesta di riconoscimento, l'atto costitutivo e lo statuto sono oggetto di controllo da parte del prefetto. Il prefetto vaglierà se il patrimonio è sufficiente per raggiungere lo scopo. Liceità dello scopo. L'associazione viene iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Privati, hanno la funzione di pubblicità, rendere pubblico degli atti per i terzi, soggetti in contatto con l'associazione. Viene reso pubblico l'atto costitutivo e lo statuto, anche le modifiche verranno pubblicate nel registro. I terzi che entrano in rapporti giuridici devono sapere le regole fondamentali e il fondamento.
Patrimonio e responsabilità
Di cosa si compone il patrimonio dell'associazione? Somme di denaro, contributi dei singoli associati, quota versata all'atto di adesione, beni immobili/mobili conferiti o acquistati. Titolare del fondo comune è l'associazione, è un soggetto giuridico.
Comunione= istituto giuridico che prevede che un gruppo di soggetti siano contitolari dello stesso bene, es. comproprietari.
Gli associati non hanno diritti verso il fondo comune, quando gli associati recedono o ne sono esclusi, non hanno diritto a una liquidazione di una quota (liquidazione= trasformare qualcosa in denaro, che era un bene immateriale) (art. 24 e 37 cc).
Responsabilità personale e solidale = responsabilità solo di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione. c'è autonomia patrimoniale imperfetta, associazione non riconosciuta. I creditori dell'associazione agiscono sul patrimonio dell'associazione e poi sulla persona che ha agito per conto dell'associazione. Responsabilità personale, è la persona che è responsabile, risponde con il proprio patrimonio. I creditori potranno aggredire i beni del soggetto che ha agito per nome e per conto dell'associazione. Chi non agisce in nome e per conto, non rischia niente.
Responsabilità solidale = entrambi sono responsabili, ma ognuno è responsabile dell'intero debito, e ciascun rappresentante è tenuto a pagare per intero, poi può chiedere la metà del debito all'altro corresponsabile.
Art 38 cc.
La maggior parte delle associazioni non chiedono il riconoscimento, es. partiti politici e sindacati, non riconosciute. Non fanno controlli presso il prefetto, non sono vincolati da controlli amministrativi. Colui che agisce in nome e per conto del partito politico, sa che fondi ha il partito, non contrarrà dei debiti, perché ne risponderebbe con il proprio patrimonio.
Organi e funzioni dell'assemblea
Quali sono gli organi dell'associazione? Principalmente si compone di due organi. Nell'associazione l'organo principale è l'assemblea, organo che comprende tutti gli associati, è l'organo fondamentale. L'altro organo fondamentale è l'organo amministrativo, stipula contratti e rappresenta l'associazione stessa. Ci sarà un presidente e/o un consiglio direttivo = organo collegiale, ovvero almeno 3 persone, il presidente è uno dei tre.
L'assemblea decide a maggioranza, principio maggioritario. Funzioni dell'assemblea:
• nomina o revoca gli amministratori
• Controllo del loro operato
• Approvazione del bilancio
• Modifica statuto
• Scioglimento dell'associazione
• Etc
L'assemblea ha il potere assoluto sull'associazione stessa. Nell'associazione l'assemblea è un organo dominante, incide sulla vita dell'associazione.
(nella fondazione solo organi serventi)
La minoranza? l'assemblea decide tramite principio maggioritario, mentre la minoranza può rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni dell'assemblea possono venire impugnate presso l'autorità giudiziaria. L'associato che vota contro impugna davanti a un giudice. Il controllo è solo di legalità e non di merito. Legalità ovvero conformità alla legge, per estensione anche conformità per le regole dettate dallo statuto. Non è un controllo di merito, il giudice essendo terzo del rapporto tra i soggetti privati, il giudice non può sostituirsi all'assemblea, né scelte discrezionali e di merito. Se l'assemblea decide lo scioglimento dell'associazione in conformità con la legge e lo statuto, dirà che è una scelta legittima. Il ruolo del giudice è solo di controllore, è una conseguenza della libertà e autonomia delle associazioni. Se l'associazione agisce secondo la legge e secondo lo statuto, non può esserci incursione di un'autorità giudiziaria.
Ammissione, recesso ed esclusione
Ammissione /recesso/esclusione associati
I requisiti per l'ammissione sono presenti nello statuto, se un soggetto ha tutti i requisiti non ha una pretesa di essere ammesso, è a discrezione dell'assemblea. Non c'è nessuna pretesa, è un ente collettivo privato, il soggetto non ha una pretesa per essere ammesso.
Il recesso = l'atto tramite il cui un soggetto volontariamente si scioglie dall'associazione. Il recesso è sempre libero. c'è la possibilità che si socio si assuma l'obbligo di far parte dell'associazione per un determinato periodo di tempo, in questo caso il recesso è inefficace. Non è valido l'impegno di far parte dell'associazione per tutta la vita. Il soggetto non può impegnarsi a una prestazione o obbligazione per tutta la vita. Gli impegni devono essere limitati entro un conveniente limite di tempo. Io non posso impegnarmi per tutta la vita. Sono impegni nulli, non validi, per estensione non vale l'obbligo per una durata eccessiva. È una tutela del singolo, entro convenienti limiti di tempo. Anche se io mi sono impegnata a far parte di un'associazione per un determinato tempo, è sempre possibile il recesso PER GIUSTA CAUSA. Non è ammesso un recesso discrezionale.
Associazione religiosa/politica, c'è la tutela del singolo per degli aspetti così personali, sono sempre libero di cambiare idea, non c'è un numero di anni per i quali devo rimare iscritto.
Esclusione = l'atto tramite i quale l'assemblea elimina l'associato. Devono esserci gravi motivi. Esempi di esclusioni ritenute legittime, l'associato può fare azione giudiziaria per vedere se l'esclusione fosse giusta o meno, es mancato pagamento dei contributi, venir meno dei requisiti, indegnità morale - nel caso di una condanna penale. È legato ai requisiti posti dallo statuto, la delibera di esclusione non può essere totalmente discrezionale.
Art. 24/(37), ripetere= chiedere indietro. Ripetizione dell'indebito, quando un soggetto chiede indietro i contributi versati.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra atto costitutivo e statuto in un'associazione?
- Quali sono gli elementi essenziali per la costituzione di un'associazione?
- Qual è il ruolo del prefetto nel riconoscimento di un'associazione?
- Quali sono le responsabilità personali e solidali in un'associazione non riconosciuta?
- Come funziona il recesso da un'associazione?
L'atto costitutivo è il documento storico e immodificabile che costituisce la fondazione dell'associazione, mentre lo statuto contiene le regole di funzionamento e può essere modificato.
Gli elementi essenziali includono la denominazione dell'ente, lo scopo non di lucro, la sede, la durata e i soci fondatori.
Il prefetto controlla l'atto costitutivo e lo statuto per verificare la sufficienza del patrimonio e la liceità dello scopo prima di iscrivere l'associazione nel Registro delle Persone Giuridiche Privati.
In un'associazione non riconosciuta, chi agisce in nome e per conto dell'associazione è personalmente responsabile e risponde con il proprio patrimonio, mentre la responsabilità solidale implica che ogni rappresentante è responsabile dell'intero debito.
Il recesso è sempre libero, ma se un socio si è impegnato per un periodo determinato, il recesso è inefficace a meno che non ci sia una giusta causa. Non è valido l'impegno a far parte dell'associazione per tutta la vita.