Concetti Chiave
- Il contratto di associazione si basa sul consenso e include due documenti principali: l'atto costitutivo e lo statuto.
- Per la validità del vincolo associativo, il contratto deve presentare lo scopo, le condizioni di ammissione e le regole interne.
- Le adesioni possono avvenire simultaneamente alla costituzione o successivamente, configurando il contratto come "aperto".
- L'adesione successiva ha lo stesso valore giuridico della partecipazione originaria al contratto di associazione.
- Le modalità di ammissione devono essere chiarite negli atti costitutivi e statutari, con decisioni inoppugnabili davanti al giudice.
Indice
Costituzione e natura del contratto
L’associazione si costituisce mediante contratto basato sul consenso: sebbene l’associazione abbia natura non economica, il contratto è legittimo perché le parti si obbligano, con esso, ad eseguire apporti economicamente valutabili. Il contratto di associazione, giuridicamente atto unitario, nella pratica si scompone in due documenti: l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione stessa, e lo statuto, che regola il funzionamento e l’organizzazione dell’ente.
Validità e requisiti del vincolo associativo
Affinché il vincolo associativo sia valido è necessario che il contratto associativo presenta lo scopo dell’associazione, le condizioni per l’ammissione degli associati e le regole sull’ordinamento interno; la denominazione, l’indicazione della sede dell’associazione e il patrimonio sono invece semplici condizioni necessarie per ottenere la concessione della personalità giuridica.
Adesione e ammissione degli associati
Le adesioni all’associazione può essere simultanea alla sua costituzione o successiva: la possibilità di successiva ammissione di altri associati colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei cosiddetti contratti aperti. Dal punto di vista giuridico, l’adesione successiva ha il medesimo valore dell’originaria partecipazione al contratto: in ogni caso, infatti, l’aderente si pone nella posizione di contraente del contratto di associazione. Qualora l’iniziativa di adesione sia dell’aderente (aderente proponente; associazione accettante), l’adesione si perfeziona nel momento in cui all’aderente viene notificata la deliberazione di ammissione; se l’iniziativa è dell’associazione (associazione proponente; aderente accettante), l’adesione si perfeziona invece nel momento in cui l’associazione riceve notizia dell’accettazione dell’aderente (art. 1326). L’atto costitutivo e lo statuto di associazioni giuridicamente riconosciute e non, devono indicare le modalità di ammissione di nuovi associati: la deliberazione di ammissione non può essere impugnata di fronte al giudice, poiché essa costituisce un atto di autonomia contrattuale.