Concetti Chiave
- Il primo comma dell'art. 81 della Costituzione italiana richiede l'equilibrio di bilancio, considerando le fasi economiche avverse e favorevoli per mantenere una certa flessibilità.
- Il secondo comma consente l'assunzione di debito solo in caso di necessità economica o eventi eccezionali, con l'autorizzazione delle Camere a maggioranza qualificata.
- Una revisione costituzionale ha modificato l'art. 81 e altri articoli, approvata rapidamente dalle Camere senza possibilità di referendum.
- La legge costituzionale del 2012 ha introdotto nuove disposizioni per l'attuazione delle modifiche, che verranno dettagliate in capitoli successivi.
- I commi successivi del riformato art. 81 mantengono l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi e l'annualità del bilancio, con limiti all'esercizio provvisorio.
Art. 81 della Costituzione italiana
In base al primo comma dell’art. 81 Cost., lo Stato è tenuto ad assicurare l’equilibrio di bilancio, vale a dire l’equilibrio fra le entrate e le spese «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Questa formulazione introduce un preciso vincolo ma anche, come si vede, elementi di flessibilità per non ignorare i dettami della scienza economica (i quali contemplano l’occasionale deficit spending per innescare un ciclo di crescita). Il secondo comma punta a controllare l’assunzione di debito, che è ammessa solo se il ciclo economico lo impone in funzione del possibile rilancio dell’economia oppure se si verificano «eventi eccezionali»; in questo secondo caso il ricorso all’indebitamento deve essere autorizzato dalle Camere col voto della metà più uno dei rispettivi componenti. Ciò significa che un governo sostenuto da una maggioranza particolarmente ristretta potrebbe essere costretto a coinvolgere i gruppi di opposizione.
In effetti le Camere, in soli sei mesi (il che ha suscitato le critiche di quanti hanno giudicato frettoloso il procedimento di revisione), hanno approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti (dunque senza possibilità di referendum) la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Essa contiene: a) la riscrittura dell’art. 81; b) la modifica di altri tre articoli della Costituzione, gli artt. 97, 117 e 119 (che riprenderemo nel cap. 14 e nel cap. 15); c) una serie di indicazioni in ordine alla disciplina di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali. Esaminiamo qui in sintesi le novità dell’art. 81 riformato.
I successivi commi dal tre al cinque riproducono i commi quarto, primo e secondo nell’ordine del vecchio art. 81: obbligo di copertura finanziaria delle leggi, annualità del bilancio e del rendiconto, limiti all’esercizio provvisorio del bilancio.