Concetti Chiave
- L'articolo 8 dello statuto dei lavoratori vieta indagini sulle opinioni politiche, sindacali o religiose dei dipendenti, penalizzando il datore che viola questa disposizione.
- È consentito al datore di lavoro effettuare controlli solo su fatti direttamente legati all'attività lavorativa, mentre indagini su questioni personali sono proibite.
- In specifici contesti lavorativi, come la gestione di denaro, può essere legittima la richiesta del certificato penale, normalmente non consentita.
- L'articolo 3 dello statuto permette il controllo da parte di personale di vigilanza, purché i lavoratori siano stati informati preventivamente sui nominativi e le mansioni di tale personale.
- I controlli occulti sono considerati legittimi se, valutati ex post, confermano la commissione di illeciti; altrimenti, risultano privi di validità giuridica.
Indice
Divieto di indagini sulle opinioni
L’articolo 8 dello statuto arreca invece il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore. In merito al tema, il legislatore ha voluto tutelare lo sviluppo della libertà e della personalità umana soprattutto per ciò che attiene l’ambito politico, sindacale e religioso. Laddove il datore di lavoro conduca qualsivoglia forma di indagine relativa alle opinioni del lavoratore egli sarà sanzionato penalmente. Sono altresì considerati leciti i controlli del datore di lavoro per ciò che attiene fatti direttamente legati all’attività lavorativa. L’articolo 8 dello statuto impone dunque un limite sostanziale: vieta qualsiasi forma di controllo da parte del datore di lavoro su fatti che non presentino alcuna correlazione con l’impiego del dipendente.
Controlli legittimi e giurisprudenza
La valenza del divieto ex art. 8 deve essere commisurata al tipo di attività: per alcuni lavori comportanti il maneggio di denaro o di materiale prezioso, può essere legittima anche la richiesta, di solito non consentita, del certificato penale. Infine la giurisprudenza considera lecite le indagini, condotte anche tramite il ricorso a investigatori privati, sul comportamento di un lavoratore malato o in permesso, al fine di verificare la commissione di eventuali condotte abusive.
Bilanciamento tra controllo e dignità
L’articolo 3 dello statuto consente al datore di lavoro di farsi affiancare nell’attività di controllo da personale di vigilanza. Questa prerogativa è considerata legittima solo quando i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza siano stati preventivamente comunicati ai lavoratori.
L’articolo 3 è stato scritto al fine di bilanciare due esigenze diverse: da un lato esso è finalizzato a prevenire i controlli occulti effettuati tramite persone, considerati lesivi della dignità del lavoratore; dall’altro, invece, mira a garantire il diritto per il datore di lavoro di prevenire o verificare la commissione di illeciti, specialmente in quelle attività a rischio di furti e di irregolarità di vario genere da parte dei dipendenti.
Legittimità del controllo occulto
Tuttavia, un’applicazione estremamente rigorosa dell’articolo 3 renderebbe impossibile la repressione degli illeciti aziendali; per questo motivo la giurisprudenza ritiene legittimo il controllo occulto, ad esempio operato da agenti in borghese, sulla base di una valutazione ex post. In poche parole, se tale controllo ha permesso di verificare la commissione di un illecito da parte di un lavoratore esso sarà considerato legittimo (ex post); se, al contrario, il monitoraggio del dipendente risulta infondato, esso sarà ritenuto privo di validità giuridica.
Domande da interrogazione
- Qual è il divieto principale imposto dall'articolo 8 dello statuto dei lavoratori?
- In quali circostanze è consentito il controllo del datore di lavoro secondo l'articolo 3 dello statuto?
- Come viene valutata la legittimità dei controlli occulti secondo la giurisprudenza?
L'articolo 8 vieta le indagini sulle opinioni del lavoratore, proteggendo la libertà e la personalità umana in ambiti politici, sindacali e religiosi. Le indagini non correlate all'attività lavorativa sono sanzionate penalmente.
L'articolo 3 consente il controllo da parte del personale di vigilanza, purché i lavoratori siano informati preventivamente sui nominativi e le mansioni. È legittimo anche il controllo occulto se giustificato da illeciti aziendali.
La giurisprudenza considera legittimi i controlli occulti se, ex post, dimostrano la commissione di un illecito da parte del lavoratore. Se il controllo risulta infondato, è privo di validità giuridica.