Concetti Chiave
- L'articolo 54 della Costituzione italiana impone a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle leggi.
- Il giuramento di fedeltà è richiesto per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri naturalizzati, come manifestazione di adesione ai valori repubblicani.
- Il dovere di fedeltà non limita le libertà costituzionali in Italia, ma funzioni pubbliche richiedono disciplina e onore, con possibile giuramento specifico.
- Numerose cariche pubbliche in Italia richiedono un giuramento di fedeltà, esclusi membri del Parlamento e professori universitari, per salvaguardare la libertà accademica.
- In Germania, simili obblighi di fedeltà possono portare all'esclusione da cariche pubbliche per ideologie contrarie ai principi costituzionali, con diritto di resistenza sancito.
Articolo 54 della Costituzione italiana
Il primo comma dell’art. 54 sancisce il dovere di «essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi»: esso è obbligo primario per tutti i cittadini (tanto che la l. 91/1992 prevede che l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza agli stranieri naturalizzati italiani sia subordinata al giuramento di fedeltà, «manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani»: sent.
258/2017). Formule analoghe in altri ordinamenti (ad esempio in Germania) sono a fondamento di una legislazione posta a «protezione della democrazia», fino a escludere dalla vita politica partiti portatori di ideologie contrarie ai principi costituzionali e dall’impiego pubblico (in particolare dall’insegnamento) persone della cui «fedeltà costituzionale» vi sia ragione di dubitare. Peraltro, la Costituzione tedesca sancisce anche il diritto di resistenza di ogni cittadino contro chiunque tenti di sopprimere l’ordinamento costituzionale (in mancanza di altri rimedi).
Da noi si ritiene che il dovere di fedeltà, in quanto dovere politico, non possa essere invocato a fondamento di limitazioni alle libertà costituzionalmente garantite. Tuttavia il secondo comma dell’art. 54, rivolto a coloro che esercitano funzioni pubbliche, da un lato richiama il dovere ulteriore di «adempierle con disciplina e onore», dall’altro prevede che la legge possa imporre uno specifico giuramento (che può ben includere l’impegno di fedeltà alla Repubblica).
Le cariche pubbliche tenute al giuramento (formulato in modo diverso) sono numerose, a partire dal capo dello Stato e dai membri del governo, passando per i consiglieri delle regioni a statuto speciale, i giudici della Corte costituzionale, i magistrati e alcune altre categorie di dipendenti pubblici, i sindaci. Non giurano invece, diversamente da quanto prevedeva lo Statuto albertino, i membri del Parlamento. Non giurano nemmeno i professori universitari, per non limitarne la libertà di insegnamento e di ricerca: ciò anche per reazione al giuramento di fedeltà al fascismo imposto nel 1931.
Domande da interrogazione
- Qual è il dovere principale sancito dal primo comma dell'articolo 54 della Costituzione italiana?
- Quali sono le implicazioni del secondo comma dell'articolo 54 per coloro che esercitano funzioni pubbliche?
- Quali categorie di persone sono tenute a prestare giuramento di fedeltà secondo l'articolo 54?
Il primo comma dell'articolo 54 sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, obbligo primario per tutti i cittadini.
Il secondo comma dell'articolo 54 richiede a coloro che esercitano funzioni pubbliche di adempiere i loro doveri con disciplina e onore, e prevede che la legge possa imporre uno specifico giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Sono tenuti a prestare giuramento di fedeltà il capo dello Stato, i membri del governo, i consiglieri delle regioni a statuto speciale, i giudici della Corte costituzionale, i magistrati, alcune altre categorie di dipendenti pubblici e i sindaci.