Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 42 della Costituzione italiana è fondamentale per la disciplina dei rapporti economici, inclusi lavoro, organizzazione sindacale, impresa e proprietà.
  • La tutela della proprietà privata è stata decisiva per superare i residui feudali e per la fondazione delle costituzioni liberali e delle codificazioni civilistiche.
  • Nella Costituzione repubblicana, il diritto di proprietà non è più assoluto, ma è riconosciuto e garantito dalla legge con specifici limiti e funzioni sociali.
  • Il legislatore ordinario ha il compito di determinare le modalità di acquisizione, godimento e limiti della proprietà privata per garantirne la funzione sociale.
  • Le altre disposizioni costituzionali garantiscono diverse forme di proprietà privata, inclusa quella terriera e dell'abitazione, evidenziando un sistema di tutele articolato.

Articolo 42 della Costituzione italiana

L’articolo 42 della Costituzione italiana rappresenta una delle norme fondamentali della costituzione economica, ossia di quell’insieme di norme, comprese nel titolo III della parte I, dedicate alla disciplina dei rapporti economici. Esse concernono il lavoro: artt. 35-38; l’organizzazione sindacale e lo sciopero: artt. 39-40; l’impresa e la proprietà: artt. 41-44.
La tutela costituzionale della proprietà privata ebbe rilievo decisivo perché sulla piena garanzia di questo istituto si sono fondate le costituzioni liberali e le codificazioni civilistiche conseguenti, superando gli ultimi residui feudali e riallacciandosi alla tradizione romanistica. Lo Statuto albertino (art. 29) definiva inviolabili tutte le proprietà, «senza alcuna eccezione». Nella Costituzione repubblicana il diritto di proprietà non ha più tale carattere di assolutezza.
Il primo comma dell’art. 42 afferma che «la proprietà è pubblica o privata», senza ulteriori specificazioni circa l’intensità della sua tutela. Il secondo comma afferma poi che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

Secondo parte della dottrina, con quest’ultima disposizione il costituente avrebbe inteso devolvere al legislatore ordinario la determinazione dell’intera disciplina riguardante la proprietà, al punto tale da poterla limitare a sua totale discrezione. Tale interpretazione, tuttavia, non tiene in debito conto quanto emerge dall’analisi complessiva del testo costituzionale. In primo luogo non valorizza a sufficienza il contenuto dello stesso articolo (la proprietà privata deve essere comunque «riconosciuta e garantita dalla legge»). In secondo luogo bisogna considerare le altre disposizioni costituzionali che garantiscono e disciplinano diverse forme di proprietà privata: le imprese e le aziende di cui parlano gli artt. 43 e 46, la proprietà terriera (art. 44.1), la proprietà diretta coltivatrice e la proprietà dell’abitazione (art. 47.2).

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