Concetti Chiave
- L'articolo 18 della Costituzione italiana tutela la libertà di associazione, permettendo ai cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini legali.
- Le associazioni segrete e quelle con fini politici tramite organizzazioni militari sono espressamente proibite.
- Un'associazione è una realtà organizzata e stabile, con l'obiettivo di perseguire scopi a lungo termine attraverso un contratto di associazione.
- I membri di un'associazione condividono un fine comune e sono obbligati a rispettare il contratto; il mancato rispetto può portare all'espulsione.
- L'articolo 18 protegge sia la libertà di associazione che i diritti individuali dei membri, consentendo una partecipazione attiva e critica.
Articolo 18 della Costituzione italiana
La libertà di associazione è garantita e tutelata dall’articolo 18 della Costituzione italiana, il quale afferma che «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
L’associazione prevede l’istituzione di una vera e propria realtà organizzata e stabile, la quale si propone di perseguire finalità a lungo termine.
La finalità che i consociati si propongono di raggiungere è consolidata tramite un contratto di associazione (vincolo giuridico dal quale scaturiscono specifiche obbligazioni che tutti i consociati sono tenuti a rispettare), una stabilità nel tempo (necessaria per raggiungere il suddetto fine) e un’organizzazione definita. Chi sottoscrive il contratto di associazione dimostra di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire. Venir meno all’adempimento del fine proposto determina l’assunzione di un comportamento illegittimo nei confronti dell’associazione; in tal caso, infatti, i consociati potranno scegliere di espellere chi assuma tali comportamenti.
L’articolo 18 propone una duplice tutela. Esso, infatti, da un lato riconosce l’esercizio della libertà di associazione e, contestualmente, tutela il ruolo del singolo all’interno del gruppo di consociati. Si configura così il diritto di associazione, il quale è sempre affiancato dal diritto dei singoli membri dell’associazione stessa di farne parte in modo attivo e critico.