Concetti Chiave
- L'articolo 30 della Costituzione italiana stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
- In caso di incapacità dei genitori, enti terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di mantenimento e istruzione dei figli.
- La legge garantisce ai figli nati fuori dal matrimonio tutele giuridiche e sociali, compatibili con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- L'obbligo dei genitori di mantenere i figli è un tema di giurisprudenza in evoluzione, influenzato dal cambiamento del contesto sociale.
- L'articolo 34.2 della Costituzione italiana prevede l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione per almeno otto anni, limitando il diritto dei genitori di educare i figli.
Articolo 30 della costituzione italiana
L’articolo 30 della costituzione italiana sancisce uno dei principi più preziosi e importanti per il nostro ordinamento giuridico. Esso, infatti, si fonda sul valore sociale della famiglia, e l’articolo 30 consolida i diritti e i doveri che i genitori devono osservare nei confronti della prole.
Nello specifico, l’articolo 30 della Costituzione italiana afferma che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
L’istruzione, l’educazione e il mantemineto dei figli è dunque un diritto dei genitori, ma prima ancora è un loro preciso dovere.
Qualora venga accertata l’incapacità dei genitori, le loro mansioni sono affidate a enti terzi (comunità di recupero, orfanotrofi, ecc.), incaricati dalla legge di svolgere i compiti normalmente ad essi demandati.
La legge, inoltre, assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Questa disposizione si traduce in un obbligo preciso. Vi è sul punto una giurisprudenza in evoluzione, destinata a mutare col mutare del contesto sociale. Basti pensare al seguente quesito: fino a che età del figlio il genitore è obbligato dalla legge a mantenerlo, ovvero in relazione all’emergere di quali circostanze quest’obbligo può considerarsi assolto o esaurito? Fermo l’obbligo, sta al legislatore disciplinarlo nel rispetto di quella ragionevolezza senza la quale è agevole immaginare l’intervento del giudice costituzionale. Va aggiunto peraltro che, in coerenza con quanto sancito dall’art. 30.1, l’art. 34.2 Cost. prevede l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione (almeno per otto anni a partire dalla prima elementare). Si tratta di un’estrinsecazione del dovere e di una limitazione del diritto dei genitori di educare i figli, diritto che i genitori non possono esercitare impedendo ai figli di frequentare la scuola. Entrambi questi riferimenti rientrano nel titolo II della parte prima sui «rapporti etico-sociali».
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale sancito dall'articolo 30 della Costituzione italiana?
- Cosa accade se i genitori sono incapaci di adempiere ai loro doveri verso i figli?
- Come si relaziona l'articolo 30 con l'obbligatorietà dell'istruzione?
L'articolo 30 sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, consolidando il valore sociale della famiglia.
Se i genitori sono incapaci, le loro mansioni vengono affidate a enti terzi, come comunità di recupero o orfanotrofi, incaricati dalla legge di svolgere tali compiti.
L'articolo 30 si collega all'articolo 34.2, che prevede l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione per almeno otto anni, limitando il diritto dei genitori di educare i figli impedendo loro di frequentare la scuola.