Concetti Chiave
- Il Codice civile italiano del 1865 stabiliva il contratto collettivo come norma comune per i rapporti di lavoro, limitando l'autonomia individuale ai soli aspetti non regolati dalla legislazione sindacale.
- I contratti individuali dovevano conformarsi a quelli collettivi, con clausole difformi automaticamente sostituite dalle disposizioni sindacali, sia per contratti preesistenti che successivi.
- Le uniche eccezioni all'inderogabilità dei contratti collettivi riguardavano le clausole migliorative per i lavoratori, modificabili solo tramite consenso delle parti.
- La legge sindacale fascista del 1926 istituì una magistratura del lavoro per risolvere le controversie collettive, avviabili solo da associazioni sindacali riconosciute dopo tentativi di risoluzione amichevole.
- L'istituzione della magistratura del lavoro non portò alla proibizione della serrata e dello sciopero, ma fu una conseguenza della loro già avvenuta proibizione.
Indice
Il contratto collettivo nel 1865
Il Codice civile italiano del 1865 stabiliva che il contratto collettivo corporativo costituiva la disciplina giuridica comune di tutti i rapporti individuali di lavoro fra datori e lavoratori della categoria cui il contratto si applicava. L’autonomia individuale, pertanto, era fortemente limitata, nello specifico poteva riguardare esclusivamente le materie non regolate dalla legislazione sindacale.
Limitazioni all'autonomia individuale
I singoli erano obbligati a uniformare il contratto individuale a quello collettivo: eventuali clausole difformi erano sostituite di diritto da quelle sindacali (nullità parziale). Se le clausole erano precedenti al contratto collettivo cessavano di avere efficacia, se successive erano dichiarate nulle. In sostanza, i contratti collettivi erano efficaci sia verso i patti individuali preesistenti sia verso quelli successivi alla sua entrata in vigore.
Eccezioni e inderogabilità
L’unica eccezione riguardava le clausole che prevedevano condizioni migliorative per i lavoratori, le quali restavano salve poiché modificabili solo consensualmente dalle parti del contratto individuale. L’inderogabilità dei contratti collettivi e la loro efficacia normativa sui patti individuali ne consolidarono la definizione giuridica di fonte eteronome (come accade tutt’oggi).
Legge sindacale fascista
La principale legge sindacale fascista (563/1926) istituì una specifica sezione giurisdizionale (la magistratura del lavoro), incaricata di decidere tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. La contesa poteva essere avviata esclusivamente dalle associazioni sindacali riconosciute, autorizzate tuttavia solo previo tentativo di risoluzione amichevole del conflitto.
Conseguenze della magistratura del lavoro
Secondo molti giuristi di epoca fascista, l’istituzione di un’apposita magistratura per decidere le controversie collettive portava di conseguenza la proibizione della serrata e dello sciopero. In realtà non si trattava di una conseguenza, dal momento che, al contrario, l’istituzione della magistratura del lavoro fu una conseguenza della proibizione della serrata e dello sciopero.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del contratto collettivo secondo il Codice civile italiano del 1865?
- Quali erano le conseguenze delle clausole difformi nei contratti individuali rispetto a quelli collettivi?
- Quali erano le implicazioni della legge sindacale fascista del 1926 sulla risoluzione delle controversie lavorative?
Il contratto collettivo corporativo costituiva la disciplina giuridica comune per tutti i rapporti di lavoro nella categoria, limitando fortemente l'autonomia individuale dei lavoratori, che potevano derogare solo su materie non regolate dalla legislazione sindacale.
Le clausole difformi dai contratti collettivi erano automaticamente sostituite da quelle sindacali, rendendo inefficaci le clausole precedenti e nulle quelle successive all'entrata in vigore del contratto collettivo.
La legge istituì una magistratura del lavoro per risolvere le controversie collettive, limitando l'iniziativa a sole associazioni sindacali riconosciute e portando, secondo alcuni giuristi, alla proibizione della serrata e dello sciopero, sebbene in realtà quest'ultima fosse già stata imposta.