Concetti Chiave
- L'articolo 38 della Costituzione italiana garantisce il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e privi dei mezzi necessari per vivere.
- I lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati per affrontare situazioni come infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, tramite pensioni e assicurazioni.
- L'assistenza è erogata dalla pubblica amministrazione in base alle esigenze personali del beneficiario, mentre la previdenza è gestita da istituti statali secondo criteri oggettivi.
- Gli istituti previdenziali, come l'Inps, forniscono anche prestazioni assistenziali finanziate dalla fiscalità generale per soggetti in difficoltà economica.
- La giurisprudenza costituzionale riconosce i diritti all'assistenza e alla previdenza come soggettivi e azionabili in giudizio, garantendo uniformità e assenza di discriminazioni irragionevoli.
Assistenza e previdenza sociale
L’art. 38 Cost. garantisce l’assistenza e la previdenza sociale. Il primo comma prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere» abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; il secondo comma prevede che ai lavoratori siano garantiti «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», abbiano cioè diritto alla previdenza sociale attraverso l’erogazione di pensioni, assegni o assicurazioni. L’assistenza viene erogata sulla base delle esigenze personali del beneficiario che spetta alla pubblica amministrazione (principalmente comuni e regioni) valutare discrezionalmente. La previdenza, invece, viene erogata da appositi «organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38.4), secondo parametri oggettivi che fanno riferimento all’età anagrafica, all’appartenenza a determinate categorie, agli anni di anzianità contributiva. Tali organi e istituti (ad esempio l’Inps), oltre alle prestazioni previdenziali finanziate dalla contribuzione a carico sia dei lavora
Erogazione e giurisprudenza
tori sia dei datori di lavoro, erogano anche prestazioni di natura assistenziale, a carico della fiscalità generale, a favore di soggetti in condizione di bisogno (si pensi al reddito di inclusione introdotto dal d.lgs. 147/2017 quale misura di contrasto alla povertà).
La giurisprudenza costituzionale (v. sentt. 22/1969 e 160/1974) considera norme precettive tanto il primo quanto il secondo comma dell’art. 38, i quali attribuiscono diritti soggettivi perfetti, giudizialmente azionabili. Se il diritto all’assistenza compete al cittadino solo in quanto
Domande da interrogazione
- Quali diritti garantisce l'articolo 38 della Costituzione italiana?
- Chi è responsabile dell'erogazione dell'assistenza e della previdenza sociale secondo l'articolo 38?
- Come la giurisprudenza costituzionale interpreta i diritti previsti dall'articolo 38?
L'articolo 38 garantisce il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi, e per i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
L'assistenza è erogata dalla pubblica amministrazione, principalmente comuni e regioni, mentre la previdenza è erogata da organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato, come l'Inps.
La giurisprudenza costituzionale considera i diritti all'assistenza e alla previdenza come diritti soggettivi perfetti, azionabili giudizialmente, e devono essere garantiti in maniera uniforme e senza discriminazioni irragionevoli.