Concetti Chiave
- La libertà religiosa è garantita sia come diritto individuale che collettivo, connessi rispettivamente agli articoli 19 e 8 della Costituzione Italiana.
- Il diritto alla libertà religiosa include la libertà di coscienza, che permette di seguire i propri principi religiosi senza interferenze esterne, e legittima l'obiezione di coscienza.
- Nonostante un certo "favor religionis", la Costituzione italiana garantisce la parità tra tutte le fedi e protegge anche la libertà di ateismo.
- Il proselitismo religioso è generalmente lecito in Italia, ma deve rispettare il limite del buon costume, evitando pratiche contrarie ai valori morali accettati.
- Lo Stato italiano supporta la libertà religiosa attraverso contributi per edifici di culto e servizi religiosi in carceri e ospedali, adattando il supporto alla rilevanza sociale delle diverse confessioni.
Art.19: tra i diritti e doveri dei cittadini troviamo la libertà religiosa, come diritto individuale, anche se può esprimersi in forma associativa.
Art.8: libertà religiosa collettiva delle confessioni.
Quindi ci sono due dimensioni della libertà religiosa: individuale e collettiva. Sono due diritti connessi. Art.19: non è un diritto dei cittadini, ma della persona umana, che riguarda la professione della fede religiosa.

“Professare” significa dichiarare pubblicamente la propria religione senza nessun condizionamento. La Corte Costituzionale dichiarò illegittima l’apertura a Chiese appartenenti a confessioni non cattoliche.
La religione tende ad avere una dimensione comunitaria: la libertà religiosa copre la libertà di propaganda della religione. Il proselitismo è un aspetto tipico della religione: chi possiede una verità religiosa cerca di convincere gli altri. Ma non tutte le religioni tendono al proselitismo: ad es. nella religione ebraica l’appartenenza avviene o per adesione spontanea o per discendenza. Invece nel cristianesimo è importante che tutti si avvicinino alla verità religiosa che professa. Comunque, il cristianesimo oggi è divenuto meno aggressivo. Nel nostro ordinamento giuridico il proselitismo è lecito. In Grecia, invece, il proselitismo non è lecito, perché vige il principio della religione di Stato.
Limiti al diritto della libertà religiosa:
- limite del buon costume (art.19: “purché non si tratti di riti contrari al buon costume”): si fa riferimento ai valori morali accettati dalla comunità. Qui è omesso il limite dell’ordine pubblico, perché poteva prestarsi ad abusi ed eccessi. Il fatto che una religione preveda la poligamia è contrario al buon costume, ma finché la contrarietà al buon costume è a livello teorico, si rimane nella libertà di pensiero; quando, invece, si esplica in un rituale, scatta l’art.19 (un es. è la prostituzione sacra: per aderire a tale professione religiosa c’è un comportamento effettivo che contrasta con il buon costume).
Nello Stato in cui viviamo i diritti di libertà sono sorti come diritti in senso negativo, per cui i soggetti non devono subire preclusioni nell’esercitare un certo diritto e lo Stato li deve tutelare da attentati esterni (Stato gendarme). Poi si è affermato lo Stato sociale. Proclamare diritti di libertà può non essere sufficiente se non si creano le condizioni per favorire tali diritti (proclamare il “diritto ad andare in vacanza” è inutile se i soggetti non hanno le condizioni economiche che possano consentirlo). Ciò porta ad un potenziamento dei diritti di libertà. Lo Stato si deve occupare dello sviluppo di tali diritti di libertà. Sentenza della Corte Costituzionale in materia urbanistica: lo Stato dà contributi per la costruzione di edifici di culto, perché attraverso la Chiesa può esplicare la sua libertà religiosa. Lo Stato sociale si occupa di esigenze di vita che soddisfano interessi culturali e spirituali. C’era discriminazione tra confessioni che avevano stipulato con lo Stato intesa e che da questo erano sovvenzionate e confessioni che non avevano stipulato intesa con lo Stato e non erano sovvenzionate. I testimoni di Geova hanno sollevato questione di legittimità e la Corte Costituzionale ha accolto l’eccezione, censurando tale discriminazione. Lo Stato interviene per agevolare i diritti di libertà. La religione cattolica fa parte della storia italiana e la scuola italiana è predisposta a far conoscere alle nuove generazioni i principi religiosi. In particolari ambienti – carceri, ospedali, forze armate – la libertà religiosa trova condizionamenti eccezionali, ma la religione è una libertà della persona umana e se non si danno disposizioni particolari tale libertà religiosa non potrà esplicarsi. Nasce l’esigenza di un servizio religioso nelle carceri, si creano cappelle, si emanano disposizioni positive per consentire ai carcerati di esplicare tale libertà. Negli ospedali si garantisce assistenza medica e spirituale. Ma c’è differenza tra la religione cattolica e le altre religioni. Il trattamento deve essere commisurato all’impatto che la religione può avere. La stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che i contenuti devono essere commisurati alla rilevanza della confessione religiosa: l’attribuzione dei contributi deve tener conto della rilevanza sociale della religione. L’attribuzione dei contributi non sarà uguale per tutte le religioni: la religione cattolica avrà contributi maggiori. Lo Stato non interviene con intenti confessionistici (lo Stato confessionale considera la religione un valore proprio), ma interviene perché reputa la religione un’esigenza sociale e consente al cittadino di esplicare le proprie dimensioni spirituali.
Domande da interrogazione
- Quali sono le due dimensioni della libertà religiosa secondo la Costituzione italiana?
- Come viene tutelata l'obiezione di coscienza in relazione alla libertà religiosa?
- Qual è il ruolo dello Stato nei confronti della libertà religiosa e delle confessioni religiose?
- Quali sono i limiti imposti alla libertà religiosa secondo l'articolo 19 della Costituzione?
- In che modo la Corte Costituzionale ha affrontato la discriminazione tra confessioni religiose?
La Costituzione italiana riconosce due dimensioni della libertà religiosa: quella individuale, come diritto della persona umana di professare la propria fede, e quella collettiva, riguardante le confessioni religiose.
L'obiezione di coscienza è tutelata dalla legge positiva, permettendo l'esenzione da comportamenti imposti dallo Stato per motivi religiosi e di coscienza, come nel caso del servizio militare.
Lo Stato interviene per agevolare i diritti di libertà religiosa, fornendo contributi per la costruzione di edifici di culto e garantendo la libertà religiosa in ambienti come carceri e ospedali, tenendo conto della rilevanza sociale delle confessioni.
L'articolo 19 impone il limite del buon costume, escludendo riti contrari ai valori morali accettati dalla comunità, come la poligamia o la prostituzione sacra.
La Corte Costituzionale ha censurato la discriminazione tra confessioni che avevano stipulato intese con lo Stato e quelle che non lo avevano fatto, accogliendo l'eccezione sollevata dai testimoni di Geova.