Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancisce il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni, legato alla libertà di manifestazione del pensiero.
  • La Costituzione italiana garantisce la libertà di espressione attraverso l'articolo 21, che include il diritto di informare e di essere informati come diritti soggettivi assoluti.
  • La libertà di informazione richiede un regime di pubblicità istituzionale, dove la divulgazione limitata è un'eccezione per proteggere interessi costituzionali.
  • Il segreto professionale, aziendale e industriale sono connessi alla libertà di impresa, mentre il segreto d'ufficio tutela l'imparzialità amministrativa.
  • Il segreto investigativo e il segreto di stato sono volti a proteggere la giustizia e la difesa nazionale, rispettivamente, secondo la Costituzione italiana.

Indice

  1. Libertà di manifestazione del pensiero
  2. Diritto all'informazione nella Costituzione
  3. Segreti e libertà di informazione

Libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero implica anche la libertà di informazione: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce sia il diritto a informare sia il diritto a informarsi sia il diritto a essere informati, cioè il diritto di «cercare, ricevere e diffondere informazioni» (art. 19).

Diritto all'informazione nella Costituzione

La Costituzione non prevede in modo esplicito il diritto all’informazione: esso è stato definito nel suo contenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, recepita e sviluppata dal legislatore. Nella sent. 112/1993 la Corte ha affermato: «la Costituzione, all’art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà comprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto a essere informati, i quali, in ragione del loro contenuto, si traducono direttamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto».

Segreti e libertà di informazione

Presupposto indispensabile della libertà di informazione è che la vita istituzionale e politica dell’ordinamento sia improntata a un regime di pubblicità nel quale le notizie di cui sia vietata la divulgazione sono l’eccezione, a tutela di beni e interessi costituzionalmente tutelati. Questo, in particolare, accade in relazione alla disciplina dei segreti che l’ordinamento prevede. Fra questi, si ricordano: il segreto professionale, il segreto aziendale e il segreto industriale,tutti in qualche modo riconducibili alla libertà di impresa tutelata dall’art. 41 Cost.; il segreto d’ufficio, a tutela del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost.; il segreto investigativo, a tutela (fra l’altro) del doveroso perseguimento dei reati ex art. 112 Cost.; il segreto di stato, collegato al dovere di difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community