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Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana è la massima espressione della sovranità popolare, insieme alle leggi costituzionali e agli statuti delle regioni ad autonomia speciale.
  • La parte seconda della Costituzione si concentra sull'attività amministrativa, trattando il governo, la pubblica amministrazione e la tutela giurisdizionale.
  • L'articolo 97 stabilisce principi fondamentali per l'amministrazione italiana, tra cui il buon andamento e l'imparzialità, che devono caratterizzare l'organizzazione pubblica.
  • La Costituzione distingue chiaramente tra funzione amministrativa, legislativa e giurisdizionale, sottolineando la separazione dei poteri.
  • La funzione amministrativa è regolata dalla legge e sottoposta a controllo giurisdizionale, separata dal potere giudiziario e legislativo.

Alcuni aspetti della Costituzione

La Carta costituzionale (rigida, votata, lunga, contiene principi dello stato, scritta), è la massima espressione per la sovranità popolare insieme alle:
- Leggi costituzionali;
- Gli statuti delle regioni ad autonomia speciale: i quali sono adottati con legge costituzionale, art 116 co.1 cost, a differenza di quelli delle regioni ordinarie che sono approvati con legge regionale art 123 cost e sono dunque espressione della loro autonomia.

La costituzione si occupa dell’attività amministrativa e della pa prevalentemente nella sua parte seconda:
1- Il titolo iii della parte seconda dedicato al governo e alla pubblica amministrazione;
2- Il titolo iv relativo alla tutela giurisdizionale (anche nei confronti dell’amministrazione);
3- Il titolo v sulle regioni, province e comuni.

Nella parte seconda troviamo:
1- L’art. 97, il quale indica i canoni fondamentali sui quali poggia la disciplina costituzionale dell’amministrazione italiana: introduce i principi di buon andamento (che implica efficienza, efficacia, economicità) e di imparzialità (non solo dell’attività ma anche del soggetto agente), che devono connotare l’organizzazione e l’operato della pa.
Art. 97.
“i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”

Dalla parte seconda della Costituzione emerge la netta distinzione della funzione amministrativa da quella legislativa e giurisdizionale.
La funzione amministrativa è assoggettata alla legge tramite art 97 co.1 cost, e al controllo giurisdizionale art 103 e 113 costituzione, fa capo ad apparati ben distinti dal potere giudiziario e dal potere legislativo, riconducibile anzitutto al parlamento.

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