Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le Camere svolgono funzioni giurisdizionali e amministrative per garantire la loro indipendenza, come nelle contestazioni elettorali.
  • La funzione di autodichia consente alle Camere di gestire internamente i ricorsi del personale, escludendo l'intervento del giudice comune.
  • La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'autodichia come riflesso dell'autonomia parlamentare.
  • Oltre all'autonomia amministrativa e contabile, alcune commissioni parlamentari hanno funzioni di gestione diretta, come le tribune elettorali.
  • Le decisioni sui programmi di informazione radiotelevisiva pubblica sono affidate alla commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Indice

  1. Funzioni giurisdizionali delle Camere
  2. Autodichia e autonomia parlamentare
  3. Funzioni amministrative delle commissioni

Funzioni giurisdizionali delle Camere

Le Camere si trovano in limitati casi ad assolvere compiti che, per la loro natura, sono per lo più attribuiti ad altri poteri dello Stato: funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative. Si tratta, peraltro, quasi sempre di attribuzioni che alle Camere sono assegnate per garantirne la piena libertà nell’esercizio delle loro funzioni tipiche. Quando ciascuna camera decide in ordine alle contestazioni relative al procedimento elettorale (ex art. 66 Cost.), svolge una funzione di tipo giurisdizionale: nel solo caso delle elezioni politiche tale oggetto è sottratto al giudice comune, perché il costituente ritenne di tutelare prioritariamente l’assoluta indipendenza del Parlamento in ordine a decisioni attinenti la sua composizione (v. sent. 259/2009).

Autodichia e autonomia parlamentare

Ciascuna camera, inoltre, esercita la autodichia, cioè la giurisdizione domestica sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di personale adottati dagli uffici di presidenza.

Tali ricorsi sono decisi da organi interni, escludendo anche in questo caso la competenza del giudice comune. La legittimità di questo istituto nelle controversie riguardanti i dipendenti delle Camere (esclusi invece soggetti terzi, come ad esempio nelle controversie su appalti o forniture di servizi) è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale quale riflesso della stessa autonomia parlamentare (v. sent. 262/2017).

Funzioni amministrative delle commissioni

A parte l’autonomia amministrativa, contabile e di bilancio di cui ciascuna camera gode, alcune leggi attribuiscono a commissioni parlamentari bicamerali funzioni in senso lato amministrative, cioè di gestione diretta: per esempio, le «tribune elettorali» e l’accesso ai programmi di informazione e comunicazione politica del servizio pubblico radiotelevisivo sono decisi non dall’emittente, bensì dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

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