Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Dopo l'abrogazione referendaria del 1993, i contributi elettorali furono aumentati per compensare la perdita del finanziamento annuale.
  • Il referendum del 1993 eliminò il contributo annuale, ma non toccò i contributi alle spese elettorali, che furono aumentati e estesi a diverse elezioni.
  • Le norme penali contro il finanziamento illecito dei partiti non furono modificate dal referendum, mantenendo restrizioni e sanzioni severe.
  • La legge 2/1997 introdusse la contribuzione volontaria tramite dichiarazione dei redditi, permettendo ai contribuenti di destinare il 4 per mille ai partiti.
  • Il sistema del 4 per mille si rivelò inefficace e fu abbandonato dopo due anni, ma i partiti ricevettero comunque ingenti fondi in anticipo.

Abrogazione delle normative in materia di finanziamento partitico

Dopo l’abrogazione referendaria si decise di aumentare i contributi elettorali (l. 515/1993 e l. 43/1995). Essi salirono a 91 miliardi di lire per le elezioni politiche. Fu fissato lo stesso importo per le elezioni europee e si salì a 64 miliardi per le elezioni regionali. La perdita del finanziamento annuale risultò così in parte compensata grazie alle somme erogate in occasione delle elezioni politiche ed europee del 1994, delle regionali del 1995 e delle politiche del 1996.
Il referendum del 1993 abrogò il contributo annuale, che nel frattempo era stato aumentato da 45 a 83 miliardi di lire (l.

659/1981). Non toccò invece il contributo alle spese elettorali, anch’esso aumentato (da 15 a 30 miliardi) ed esteso alle elezioni europee e alle elezioni regionali (altri 30 e 40 miliardi, rispettivamente). Né furono toccate dal referendum le fattispecie penali di finanziamento illecito dei partiti: divieto di contributi in qualsiasi forma da parte di enti pubblici e società con partecipazione di capitale pubblico, nonché di contributi da parte di società private non deliberati dall’organo competente e non iscritti in bilancio (reati puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme illecitamente versate).

Per garantire ulteriori risorse pubbliche, senza nuovi appuntamenti elettorali in vista, venne poi approvata la l. 2/1997 sulla «contribuzione volontaria» in sede di dichiarazione dei redditi. I contribuenti potevano scegliere di destinare una quota dell’imposta sul reddito, il 4 per mille, al finanziamento dei partiti (non però di un partito specificamente indicato, ma di tutti i partiti rappresentati in Parlamento).
Ma questo sistema si rivelò un insuccesso e fu abbandonato dopo soli due anni. Però, nel breve tempo in cui rimase in vigore, i partiti incassarono un contributo «a titolo di prima erogazione» (160 miliardi) e l’intero ammontare del fondo del 4 per mille (110 miliardi), in anticipo e indipendentemente dalle effettive dichiarazioni dei contribuenti.

Domande da interrogazione

  1. Quali furono le conseguenze dell'abrogazione referendaria del 1993 sul finanziamento dei partiti politici?
  2. L'abrogazione del contributo annuale fu in parte compensata dall'aumento dei contributi elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali, come indicato nel testo.

  3. Come venne gestito il finanziamento illecito dei partiti dopo il referendum del 1993?
  4. Il referendum non toccò le norme penali sul finanziamento illecito, che prevedevano divieti e sanzioni per contributi non autorizzati da enti pubblici e società, come descritto nel testo.

  5. Quale fu l'esito della legge sulla «contribuzione volontaria» del 1997?
  6. La legge si rivelò un insuccesso e fu abbandonata dopo due anni, nonostante i partiti avessero ricevuto anticipatamente un contributo significativo, come riportato nel testo.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community