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Il patrimonio di vigilanza delle banche come barriera al contagio
Il presente lavoro si propone di illustrare, benché in modo assai sintetico, le ragioni di esistenza e la struttura del patrimonio di vigilanza delle banche in ordine alla funzione che esso assolve di barriera al fenomeno del contagio da parte della banca in crisi. La breve trattazione è articolata in due capitoli, preceduti da un cenno sulla evoluzione storica degli accordi di Basilea. Nel primo capitolo si traccia un quadro generale sulla natura e composizione ottimale del capitale della banca in funzione del rischio di credito atteso, nel secondo si affronta in dettaglio il contenuto di Basilea 3, ovvero l’accordo attualmente in vigore. 3A margine delle considerazioni proprie della tesina, lo scrivente intende evidenziare la ragione un po’ “suigeneris” che lo ha stimolato alla scelta dell’argomento: a fine anno 2009, recandosi presso l’agenzia locale del Monte dei Paschi di Siena per l’ennesima richiesta di rinegoziazione del debito.di scoperto di conto(l'attività era svolta, presso l'unica banca di riferimento per l'azienda, nell'ambito della mansione di contabile della Società Rossi Oftalmica S.r.l., attiva dal 1974 nella produzione e vendita di lenti di alta gamma, oftalmiche e non, per occhiali, poi fallita nel 2012) si vide redarguire dal direttore con veemenza tanto singolare quanto insospettata (che fino ad allora mai si era vista in quella persona dal carattere mite e collaborativo). Il direttore si alza in piedi e indicando l'uscita, con voce altissima dice: "Dovete andare via da questa banca, adesso basta! Non mi interessa il vostro fatturato di tre milioni e mezzo o di quello che è! FUORI!!". Evidentemente il rating della società Rossi, ormai compromesso, imponeva alla banca accantonamenti supplementari a carico della banca che non rendevano efficiente la gestione pur dell'intero fatturato dell'impresa (transito di bonifici, riba,
oltre all'intero flusso dei pagamenti verso fornitori, enti pubblici, ecc.). Questa vicenda, giunta all'attenzione di uno dei consulenti dell'azienda dell'epoca, lo fece esclamare: "Probabilmente dipende dagli accordi di Basilea!". Brevi cenni storici Si giunge quindi al Comitato di Basilea ed ai relativi accordi. Di derivazione G-10 (nella fase embrionale ne fa propri gli orientamenti), il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria promuove lo studio, la formulazione e l'armonizzazione di norme in materia di vigilanza creditizia finalizzate alla stabilità del sistema. Il CBVB ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali e le norme da esso elaborate non sono automaticamente fonte di diritto negli stati membri ma necessitano di provvedimenti di recepimento/attuativi. La prima stesura di norme viene pubblicata nel 1988: è l'accordo detto "Basilea 1". Con il primo accordo il Comitato introduce il concetto diCapitale di Vigilanza quale principale presidio posto a protezione dai rischi relativi all'attività creditizia e quindi quale quantitativo minimo cui la banca si uniforma al fine di ottenere l'assorbimento ottimale delle situazioni di crisi più o meno acute. Si definisce in questa fase l'entità del "coefficiente di rischio" (minimo 8% degli asset ponderati al rischio) ed il patrimonio di vigilanza presenta tre classi di assorbimento (Tier 1, Tier 2 e Tier 3, quest'ultimo sarà eliminato a partire dal 2014 con Basilea 3). Si osservò, tuttavia, che Basilea 1 originava un comportamento di arbitraggio in ordine alla concessione di prestiti a più alto rendimento benché più rischiosi, una sorta di azzardo morale, dal momento che nulla variava in ordine all'entità degli accantonamenti a causa dell'assenza del requisito di merito soggettivo del debitore, della durata del prestito, dei connessi.Rischi operativi, e della diversificazione dell'attivo bancario; si arrivò quindi al secondo accordo: "Basilea 2". Basilea 2 introdurrà nuovi requisiti di merito creditizio e conseguenti requisiti patrimoniali minimi (cd. 1° Pilastro), strumenti per il controllo prudenziale (2° Pilastro – ICAAP, SREP) e disciplina per il mercato per quanto concerne gli obblighi di informativa al pubblico (3° Pilastro), inoltre verrà introdotta la parametrizzazione a coefficienti di ponderazione predefiniti (approccio standard, rating forniti da agenzie specializzate ed indipendenti) oppure determinati internamente nelle banche di grandi dimensioni secondo l'approccio IRB (PD interno e LGD, EAD e M esterni) e IRB Avanzato (tutti i quattro elementi interni). In risposta alla crisi sistemica generatasi nel nord America ed al successivo contagio subìto in Europa, il CBVB risponde con una terza elaborazione di norme di vigilanza: Basilea 3
edimmette una nuova configurazione del capitale di vigilanza. La nuova impostazione godrà di un lungo periodo di assestamento che andrà dal 2014 al 2023 e a partire dal 2016 verranno introdotti in aggiunta tre buffer patrimoniali che andranno a regime nel 2018 (buffer di conservazione del capitale, buffer anticiclico e buffer per le banche sistemiche).
CONSIDERAZIONI GENERALI SUL CAPITALE DELLE BANCHE
E1. ADEGUATEZZA AL RISCHIO
1.1 Gli strumenti
Nell'analisi della natura del capitale delle banche si ritiene utile procedere partendo da quanto contenuto nell'art. 14 del TUB "Autorizzazione all'attività bancaria" in ordine alle "barriere in entrata", requisiti ex-ante, per l'esercizio dell'attività di intermediazione creditizia bancaria: "L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o
di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata….. (omissis)”. Il TUB, pertanto, informa che il capitale ordinario della banca è costituito da azioni. Nel nostro ordinamento riconosciamo tuttavia l’esistenza di diverse tipologie di titoli azionari, ognuno dei quali incorpora caratteristiche diverse, gradi di privilegio e vincoli per l’emittente, tali che la possibilità di assorbimento delle perdite si attiva in base a criteri diversamente commisurati. Non dimentichiamo, inoltre, che la riforma del diritto societario del 2003 ha sancito la possibilità di “creare” titoli atipici che reagiscono nei modi più disparati all’assorbimento in parola. È fondamentale chiedersi, pertanto, qual è la componente del capitale bancario meglio asservita al ripianamento della crisi della banca. Le caratteristiche ottimali degli strumenti che formano il capitale bancario possono essere così.riassunte: - gli strumenti devono permanere nel capitale, quindi non devono essere suscettibili di rimborso se non ad epoche lontane nel tempo; - nella gerarchia di prelazione al rimborso in caso di fallimento/messa in liquidazione sono al livello più basso; - non vi sono obblighi in ordine al pagamento di dividendi, interessi e cedole; - lo strumento finanziario non espone l'emittente al rischio di dichiarazione di insolvenza mossa dal portatore per rimborsi non ricevuti. Il titolo azionario che esaustivamente ingloba le sopraesposte caratteristiche è senza dubbio l'azione ordinaria, nel caso infatti di perdite che superano gli sbarramenti di bilancio, l'azione ordinaria è la prima ad essere assoggettata all'attività di risoluzione della crisi. Tra i titoli azionari più comuni abbiamo poi le azioni privilegiate e le azioni di risparmio, come sappiamo si tratta di strumenti che conferiscono al possessore maggiori diritti (ma anche la possibilità di ricevere minori benefici in caso di distribuzione degli utili).rinuncia all'esercizio del voto in assemblea) che vengono sanciti dall'assemblea degliazionisti spesso con l'intento di ottenere la più efficace ed efficiente raccolta di capitale.
Maggiori diritti come per esempio una percentuale fissa di dividendo, la cumulabilità di quest'ultima intesa come il recupero nell'esercizio successivo della parte non corrisposta all'esercizio appena chiuso, l'attribuzione del diritto di maggiore rimborso in caso di liquidazione (p.es. al valore nominale), ecc.
Azioni privilegiate ed azioni di risparmio sono collocate in fondo alla graduatoria di prelazione per il rimborso in caso di liquidazione dellabanca, hanno un grado di subordinazione molto elevato, appena sopra le azioni ordinarie, ma godono di una protezione (postergazione) contro la riduzione del valore per riduzione del capitale per perdite dal momento che assorbono la perdita solo in via residuale per la parte eccedente il valore nominale.
già discusso sulle azioni ordinarie. Dobbiamo poi considerare la presenza di strumenti finanziari di altra natura, come le obbligazioni e gli strumenti che incorporano le caratteristiche sia di titolo di capitale che di titolo di debito e che possono in vario modo assorbire le perdite. A fronte di questi ultimi si è tuttavia riscontrato un atteggiamento di cautela della banca in crisi, nel sospendere o dilatare i pagamenti di cedole ed interessi, nell'intento di tutelare la propria reputazione nel sistema finanziario. Da tutto quanto sopra il primo assunto: il capitale adeguato al rischio è permanente, non vincolato ad obblighi, subordinato.
1.2 Elementi materiali ed immateriali del capitale
Assumiamo ora una definizione scientifica del capitale ordinario (common equity): patrimonio costituito dalla differenza tra le attività e le passività e le altre forme di capitale diverso dalle azioni ordinarie. In altre parole l'attivo decurtato di ogni
elemento che non siano le azioni ordinarie. L'attenzione dell'organismo di vigilanza è focalizzata sulla possibilità che l'intermediario abbia di abbattere le perdite mediante processo interno e quindi senza trasmettere lo stato di crisi all'ambiente circostante ma il bilancio della banca come sappiamo include elementi di natura immateriale che, pur rappresentando assets rilevanti, pensiamo quindi a marchi, brevetti, avviamento, hanno tuttavia una attitudine alla liquidabilità quasi del tutto inesistente, in effetti sono valori squisitamente contabili (avviamento), quindi con una capacità nulla di assorbimento della perdita. Ai fini della prevenzione del contagio è indispensabile invece che la banca disponga di attivi con il più alto grado di assorbimento possibile, da ciò il secondo assunto: il capitale adeguato al rischio è materiale.
BASILEA 3
Struttura e composizione del patrimonio di vigilanza
2.1 Gli accordi
di Basilea hanno portato ad una definizione di tipo oggettivo dellacomposizione del patrimonio di vigilanza delle banche. Nel corso del tempo inoltre gliinterventi del CBVB sono st