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A
mutilazione genitale femminile”) ha inserito nel codice penale l’ art. 583- bis, che qualifica come reato, punito con la
“la clitoridectomia, la escissione, l’ infibulazione e qualsiasi altra pratiche che cagioni un
reclusione da 4 a 12 anni,
effetto simile”. La legge 189 del 2004, invece, (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
clandestini o competizioni non autorizzate”) ha introdotto gli
animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti 59
delle chiese ha suscitato un’ ampia casistica giurisprudenziale, che ha evidenziato come lo stesso
debba essere usato nei limiti della normale tollerabilità quale strumento liturgico e di
211
comunicazione.
2.4 Il Profilo collettivo della libertà religiosa
Mentre l’art 3 della Costituzione, relativo al principio di uguaglianza “senza distinzione di
religione”, riguarda il trattamento dei singoli cittadini, gli artt. 7 c.1 e 8 c.1 Cost. si riferiscono ai
diritto per gli individui di dare vita alle c.d. “confessioni religiose”.
gruppi, garantendo il
Si pone innanzitutto il problema di individuare le caratteristiche di queste ultime per differenziarle
dalle semplici associazioni religiose.
In assenza di una definizione sia costituzionale che legislativa, si deve fare riferimento alla
giurisprudenza e alla dottrina.
La dottrina oscilla tra due posizioni ben distinte. C’è chi sostiene che si debba fare riferimento ad
una chiara strutturazione organizzativa e normativa (simile a quella della Chiesa cattolica ad
212
esempio) e chi, invece, si rimette alla decisione di un gruppo di qualificarsi come confessione
213
religiosa. ter. del codice penale, che puniscono chiunque “per crudeltà o senza necessità”, provochi la morte o
artt. 544- bis e 544-
una lesione a un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, lavori, o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche.
211 Cfr. ad es. Cassazione, sez. I pen. n. 3261 del 1994.
212 Così P. GISMONDI, Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose, 3° ed., Milano 1975, p. 98.
213 Cfr. B. RANDAZZO, Art 8., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M.
OLIVETTI, vol. I, Torino 2006, pp. 199-200. 60
La Corte costituzionale ha assunto una posizione intermedia, escludendo gli “esiti irragionevoli di
214 215
auto qualificazione”
una incontrollabile e, ritenendo che la natura di confessione possa
da molteplici dati: l’eventuale presenza di un intesa stipulata ai sensi dell’art. 8 con lo
desumersi
Stato; oppure da precedenti riconoscimenti pubblici come l’attribuzione della personalità giuridica
ad un suo ente rappresentativo (in base all’art. 2 della legge sui “culti ammessi” del 1929); o da uno
216
statuto che ne esprima i caratteri; oppure ancora, dalla comune considerazione.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che la mancanza di una definizione di confessione
evidenzia la volontà dell’ organo Costituente di non precludere l’esercizio della libertà religiosa a
nessuno “per diverse e strane che siano le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali” ,
ammettendo nella categoria anche le strutture organizzate in maniera più semplice, essendo
costituzionalmente tutelate anche le confessioni che non intendono organizzarsi in base ad uno
statuto. In particolare, la Cassazione ha sottolineato come per religione non si debba intendere solo
un complesso di dottrine incentrato sull’esistenza di un entità suprema trascendente e sul concetto
di salvezza dell’anima. Infatti, un simile criterio, (valevole sicuramente per la religione cristiana e
per quella islamica), “escluderebbe le religioni politeiste, quelle sciamaniche o animiste o quelle,
come il Taoismo o il Buddismo nelle sue varie articolazioni, che non promettono al credente la vita
217
eterna.”
Di fronte alla nascita di nuovi movimenti religiosi, il Parlamento europeo ha raccomandato con la
218
risoluzione del 22 maggio 1984 alcuni criteri restrittivi per verificarne la liceità, che tuttavia, non
sono stati recepiti dalla legge italiana: i gruppi non dovrebbero richiedere ai minorenni un impegno
214 Corte costituzionale 19 novembre 1992, n. 467.
215 La corte parla di “associazioni di carattere religioso” (ad es. nella sentenza sopra citata) ma sembra chiaramente
riferirsi alle confessioni religiose. Cfr. S. TROILO, La libertà.., cit. p. 33.
216 Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 1993, cit.
217 Corte di cassazione, sez. VI penale, n. 1329 del 1997.
218 In G.U.C.E. n. C 172 del 2 luglio1984. 61
di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire, dovrebbero assicurare il diritto di
abbandonare la comunità, dovrebbero garantire la libertà di contatti e di corrispondenza tra gli
aderenti e i loro familiari ecc. che “lo Stato e la Chiesa cattolica
Gli artt. 7 c.1 e 8 c.1 costituzionali proclamano, rispettivamente,
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,” e che “tutte le religioni sono ugualmente
libere davanti alla legge”. La Corte costituzionale ha specificato come, anche se ci si riferisca
espressamente solo alla Chiesa cattolica, la distinzione degli ordini caratterizzi il principio di laicità
dello Stato, per cui l’ indipendenza tra i due ambiti riguardi “tutte le confessioni religiose”, che
219
hanno quindi “uguale libertà”.
Dalla lettura dell’art. 8 c.1 con l’ art. 3 c.1 cost., che, come detto, tutela la garanzia dell’
uguaglianza “senza distinzione di religione”, possiamo dedurre che a tutte la confessioni religiose
venga garantita la stessa “misura” di libertà in ogni aspetto: sia sotto il profilo organizzativo, sia
sotto l’ aspetto della libertà di culto, di propaganda ecc.
In dottrina viene fatto notare che questa uguale libertà, tuttavia, non impedisce una diversità di
220
trattamento normativo a seconda delle dimensioni e delle necessità della confessione religiosa.
Vi sono infatti situazioni che interessano solo alcuni gruppi e non altri: si può fare l’ esempio del
riconoscimento di festività religiose differenziate che tende ad evitare conflitti tra doveri religiosi e
doveri lavorativi.
Un trattamento differenziato può ritenersi legittimo quando è collegato alle diverse esigenze di una
confessione, e non deriva da una scelta puramente discrezionale dello Stato, come avvenne, per
esempio, con l’utilizzo del reato di vilipendio della religione cattolica secondo l’ abrogato art. 402
del codice penale, che puniva il vilipendio della religione cattolica, ma in realtà “voleva impedire la
221
propaganda troppo polemica di alcuni gruppi protestanti”.
219 Corte costituzionale, n. 421 del 1° dicembre 1993.
220 Cfr. S. TROILO, La libertà.., cit. p. 37.
221 Ibidem, p. 38. 62
imponga la “pari protezione della
Occorre infine sottolineare come, anche se la costituzione
222 e renda quindi “inaccettabile ogni
coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede”
tipo di discriminazione che si basi sul maggiore o minor numero degli appartenenti ad una
223
confessione” , le dimensioni di un gruppo confessionale possono comunque influire su
determinati servizi di carattere religioso come per esempio quelli di assistenza spirituale nelle
strutture militari, ospedaliere e carcerarie. In Italia questi servizi sono permanenti solo per il culto
224
cattolico , mentre sono solitamente esterni per gli altri culti. Come è stato giustamente
225 , organizzare diversamente l’ assistenza cattolica costringerebbe i sacerdoti di tale
osservato
chiesa ad entrare e uscire continuamente dalle strutture di quel tipo, mentre, se si istituissero
226
cappellani valdesi, avventisti, ebrei, ecc. in tutte le strutture obbliganti , si creerebbe un esercito di
disoccupati.
Problema ancora più delicato è quello che abbiamo affrontato in precedenza, relativo alla maggiore
considerazione data ad alcuni simboli religiosi negli spazi pubblici.
Mentre la Chiesa cattolica è riconosciuta indipendente e sovrana, nel suo ordine, le altre confessioni
hanno il diritto di organizzarsi , ai sensi dell’ art. 8 c. 2 cost., “secondo i propri statuti in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”.
Che cosa si intende per statuto? Dato che la libertà di organizzazione consente alle confessioni di
ma di rimanere “strutturate come
non adottare la forma delle persona giuridica, semplici comunità
di fedeli” e quindi senza un organizzazione complessa, come confermato dalla Corte costituzionale
227
con la sentenza 195 del 1993, per statuto si intende, come qualcuno ha sostenuto , la normativa di
222 Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 440.
223 Ancora Corte Cost., sent. citata sopra.
224 Manuale breve..cit. pp. 179-188.
225 Cfr. C. CARDIA, Religione (libertà di), cit. p. 925.
226 Per struttura obbligante si intendono appunto ospedali, istituti penitenziari, caserme ecc.
227 L. MUSSELLI, Libertà religiosa e di coscienza.., cit. pp. 225-226. 63
228 o l’ insieme degli obblighi di
base delle confessioni, quando esista , comportamento derivanti
dall’appartenenza a tale religione.
Alla capacità delle confessioni diverse dalla cattolica di dotarsi di propri statuti corrisponde “l’
i contenuti” e l’ esclusione di ogni
abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne con legge 229
possibilità di ingerenza dello Stato nell’ emanazione delle disposizioni statutarie” .
In base all’ art. 8 comma 2 Cost. sono illegittime le norme che attribuiscono la qualità di ente
pubblico ad una chiesa, come era successo con il regio decreto n. 1731 del 1930 dichiarato in gran
parte incostituzionale, in quanto qualificava le comunità israelitiche come ente pubblico e ne
230
disciplinava per legge il funzionamento.
Tuttavia, la libertà delle confessioni di organizzarsi secondo propri statuti, trova il limite della
necessaria compatibilità con “l’ ordinamento giuridico italiano”.
L’organo deputato ditale verifica è il Consiglio di Stato, a cui si deve presentare lo statuto per
della personalità giuridica dell’ ente
ottenere il parere (di legittimità) sul riconoscimento
“confessione religiosa”. Il secondo parere (questa volta di opportunità politica) cui devono
sottostare gli istituti di culto (ossia enti, associazioni e fondazioni) diverse dalla cattolica è quello
del Consiglio dei ministri. Il controllo del Consiglio di Stato sarà di mera legittimità, senza cioè
228 islamico.