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Estratto del documento

A

mutilazione genitale femminile”) ha inserito nel codice penale l’ art. 583- bis, che qualifica come reato, punito con la

“la clitoridectomia, la escissione, l’ infibulazione e qualsiasi altra pratiche che cagioni un

reclusione da 4 a 12 anni,

effetto simile”. La legge 189 del 2004, invece, (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli

clandestini o competizioni non autorizzate”) ha introdotto gli

animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti 59

delle chiese ha suscitato un’ ampia casistica giurisprudenziale, che ha evidenziato come lo stesso

debba essere usato nei limiti della normale tollerabilità quale strumento liturgico e di

211

comunicazione.

2.4 Il Profilo collettivo della libertà religiosa

Mentre l’art 3 della Costituzione, relativo al principio di uguaglianza “senza distinzione di

religione”, riguarda il trattamento dei singoli cittadini, gli artt. 7 c.1 e 8 c.1 Cost. si riferiscono ai

diritto per gli individui di dare vita alle c.d. “confessioni religiose”.

gruppi, garantendo il

Si pone innanzitutto il problema di individuare le caratteristiche di queste ultime per differenziarle

dalle semplici associazioni religiose.

In assenza di una definizione sia costituzionale che legislativa, si deve fare riferimento alla

giurisprudenza e alla dottrina.

La dottrina oscilla tra due posizioni ben distinte. C’è chi sostiene che si debba fare riferimento ad

una chiara strutturazione organizzativa e normativa (simile a quella della Chiesa cattolica ad

212

esempio) e chi, invece, si rimette alla decisione di un gruppo di qualificarsi come confessione

213

religiosa. ter. del codice penale, che puniscono chiunque “per crudeltà o senza necessità”, provochi la morte o

artt. 544- bis e 544-

una lesione a un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, lavori, o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche.

211 Cfr. ad es. Cassazione, sez. I pen. n. 3261 del 1994.

212 Così P. GISMONDI, Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose, 3° ed., Milano 1975, p. 98.

213 Cfr. B. RANDAZZO, Art 8., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M.

OLIVETTI, vol. I, Torino 2006, pp. 199-200. 60

La Corte costituzionale ha assunto una posizione intermedia, escludendo gli “esiti irragionevoli di

214 215

auto qualificazione”

una incontrollabile e, ritenendo che la natura di confessione possa

da molteplici dati: l’eventuale presenza di un intesa stipulata ai sensi dell’art. 8 con lo

desumersi

Stato; oppure da precedenti riconoscimenti pubblici come l’attribuzione della personalità giuridica

ad un suo ente rappresentativo (in base all’art. 2 della legge sui “culti ammessi” del 1929); o da uno

216

statuto che ne esprima i caratteri; oppure ancora, dalla comune considerazione.

La Corte di Cassazione ha poi affermato che la mancanza di una definizione di confessione

evidenzia la volontà dell’ organo Costituente di non precludere l’esercizio della libertà religiosa a

nessuno “per diverse e strane che siano le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali” ,

ammettendo nella categoria anche le strutture organizzate in maniera più semplice, essendo

costituzionalmente tutelate anche le confessioni che non intendono organizzarsi in base ad uno

statuto. In particolare, la Cassazione ha sottolineato come per religione non si debba intendere solo

un complesso di dottrine incentrato sull’esistenza di un entità suprema trascendente e sul concetto

di salvezza dell’anima. Infatti, un simile criterio, (valevole sicuramente per la religione cristiana e

per quella islamica), “escluderebbe le religioni politeiste, quelle sciamaniche o animiste o quelle,

come il Taoismo o il Buddismo nelle sue varie articolazioni, che non promettono al credente la vita

217

eterna.”

Di fronte alla nascita di nuovi movimenti religiosi, il Parlamento europeo ha raccomandato con la

218

risoluzione del 22 maggio 1984 alcuni criteri restrittivi per verificarne la liceità, che tuttavia, non

sono stati recepiti dalla legge italiana: i gruppi non dovrebbero richiedere ai minorenni un impegno

214 Corte costituzionale 19 novembre 1992, n. 467.

215 La corte parla di “associazioni di carattere religioso” (ad es. nella sentenza sopra citata) ma sembra chiaramente

riferirsi alle confessioni religiose. Cfr. S. TROILO, La libertà.., cit. p. 33.

216 Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 1993, cit.

217 Corte di cassazione, sez. VI penale, n. 1329 del 1997.

218 In G.U.C.E. n. C 172 del 2 luglio1984. 61

di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire, dovrebbero assicurare il diritto di

abbandonare la comunità, dovrebbero garantire la libertà di contatti e di corrispondenza tra gli

aderenti e i loro familiari ecc. che “lo Stato e la Chiesa cattolica

Gli artt. 7 c.1 e 8 c.1 costituzionali proclamano, rispettivamente,

sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,” e che “tutte le religioni sono ugualmente

libere davanti alla legge”. La Corte costituzionale ha specificato come, anche se ci si riferisca

espressamente solo alla Chiesa cattolica, la distinzione degli ordini caratterizzi il principio di laicità

dello Stato, per cui l’ indipendenza tra i due ambiti riguardi “tutte le confessioni religiose”, che

219

hanno quindi “uguale libertà”.

Dalla lettura dell’art. 8 c.1 con l’ art. 3 c.1 cost., che, come detto, tutela la garanzia dell’

uguaglianza “senza distinzione di religione”, possiamo dedurre che a tutte la confessioni religiose

venga garantita la stessa “misura” di libertà in ogni aspetto: sia sotto il profilo organizzativo, sia

sotto l’ aspetto della libertà di culto, di propaganda ecc.

In dottrina viene fatto notare che questa uguale libertà, tuttavia, non impedisce una diversità di

220

trattamento normativo a seconda delle dimensioni e delle necessità della confessione religiosa.

Vi sono infatti situazioni che interessano solo alcuni gruppi e non altri: si può fare l’ esempio del

riconoscimento di festività religiose differenziate che tende ad evitare conflitti tra doveri religiosi e

doveri lavorativi.

Un trattamento differenziato può ritenersi legittimo quando è collegato alle diverse esigenze di una

confessione, e non deriva da una scelta puramente discrezionale dello Stato, come avvenne, per

esempio, con l’utilizzo del reato di vilipendio della religione cattolica secondo l’ abrogato art. 402

del codice penale, che puniva il vilipendio della religione cattolica, ma in realtà “voleva impedire la

221

propaganda troppo polemica di alcuni gruppi protestanti”.

219 Corte costituzionale, n. 421 del 1° dicembre 1993.

220 Cfr. S. TROILO, La libertà.., cit. p. 37.

221 Ibidem, p. 38. 62

imponga la “pari protezione della

Occorre infine sottolineare come, anche se la costituzione

222 e renda quindi “inaccettabile ogni

coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede”

tipo di discriminazione che si basi sul maggiore o minor numero degli appartenenti ad una

223

confessione” , le dimensioni di un gruppo confessionale possono comunque influire su

determinati servizi di carattere religioso come per esempio quelli di assistenza spirituale nelle

strutture militari, ospedaliere e carcerarie. In Italia questi servizi sono permanenti solo per il culto

224

cattolico , mentre sono solitamente esterni per gli altri culti. Come è stato giustamente

225 , organizzare diversamente l’ assistenza cattolica costringerebbe i sacerdoti di tale

osservato

chiesa ad entrare e uscire continuamente dalle strutture di quel tipo, mentre, se si istituissero

226

cappellani valdesi, avventisti, ebrei, ecc. in tutte le strutture obbliganti , si creerebbe un esercito di

disoccupati.

Problema ancora più delicato è quello che abbiamo affrontato in precedenza, relativo alla maggiore

considerazione data ad alcuni simboli religiosi negli spazi pubblici.

Mentre la Chiesa cattolica è riconosciuta indipendente e sovrana, nel suo ordine, le altre confessioni

hanno il diritto di organizzarsi , ai sensi dell’ art. 8 c. 2 cost., “secondo i propri statuti in quanto non

contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”.

Che cosa si intende per statuto? Dato che la libertà di organizzazione consente alle confessioni di

ma di rimanere “strutturate come

non adottare la forma delle persona giuridica, semplici comunità

di fedeli” e quindi senza un organizzazione complessa, come confermato dalla Corte costituzionale

227

con la sentenza 195 del 1993, per statuto si intende, come qualcuno ha sostenuto , la normativa di

222 Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 440.

223 Ancora Corte Cost., sent. citata sopra.

224 Manuale breve..cit. pp. 179-188.

225 Cfr. C. CARDIA, Religione (libertà di), cit. p. 925.

226 Per struttura obbligante si intendono appunto ospedali, istituti penitenziari, caserme ecc.

227 L. MUSSELLI, Libertà religiosa e di coscienza.., cit. pp. 225-226. 63

228 o l’ insieme degli obblighi di

base delle confessioni, quando esista , comportamento derivanti

dall’appartenenza a tale religione.

Alla capacità delle confessioni diverse dalla cattolica di dotarsi di propri statuti corrisponde “l’

i contenuti” e l’ esclusione di ogni

abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne con legge 229

possibilità di ingerenza dello Stato nell’ emanazione delle disposizioni statutarie” .

In base all’ art. 8 comma 2 Cost. sono illegittime le norme che attribuiscono la qualità di ente

pubblico ad una chiesa, come era successo con il regio decreto n. 1731 del 1930 dichiarato in gran

parte incostituzionale, in quanto qualificava le comunità israelitiche come ente pubblico e ne

230

disciplinava per legge il funzionamento.

Tuttavia, la libertà delle confessioni di organizzarsi secondo propri statuti, trova il limite della

necessaria compatibilità con “l’ ordinamento giuridico italiano”.

L’organo deputato ditale verifica è il Consiglio di Stato, a cui si deve presentare lo statuto per

della personalità giuridica dell’ ente

ottenere il parere (di legittimità) sul riconoscimento

“confessione religiosa”. Il secondo parere (questa volta di opportunità politica) cui devono

sottostare gli istituti di culto (ossia enti, associazioni e fondazioni) diverse dalla cattolica è quello

del Consiglio dei ministri. Il controllo del Consiglio di Stato sarà di mera legittimità, senza cioè

228 islamico.

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A.A. 2013-2014
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher S2748056 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ferrante Riccardo.