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ANIMALI E PIANTE:
La specializzazione del Corpo Forestale dello Stato nella
tutela delle specie animali e vegetali acquisita negli anni,
viene in questo modo amplificata dalla disponibilità di un
mezzo mobile, a bordo del quale è possibile analizzare,
caratterizzare ed identificare, mediante indagini
morfologiche al microscopio, parti e prodotti di animali e
piante, sia autoctoni che esotici, quali l’avorio, le fibre
animali utilizzate per confezionare capi di abbigliamento, i
coralli, i manufatti o le parti di legni pregiati.
Sarà più facile, in questo modo, per gli investigatori del
C.F.S., contrastare i traffici illeciti di animali e piante
protette. 35
4 - La Polizia Provinciale
Il corpo di polizia provinciale prende origine dalle "guardie
venatorie" che dipendevano dal comitato provinciale della
caccia.
Le guardie si occupavano, oltre che della vigilanza sulla
caccia e sulla pesca, anche di tabellazioni e ripopolamenti.
Con l’entrata in vigore della legge n°65/86, le attribuzioni e
le competenze della vigilanza venatoria aumentarono fino
17
all'istituzione del "corpo dei vigili provinciali".
Il personale opera su tutte le materie di competenza della
provincia, con particolare riferimento a quelle relative ai
settori ittico venatorio, ambientale ed ecologico.
Negli ultimi anni i controlli sono estesi anche al turismo
(agenzie di viaggio, strutture ricettive alberghiere ed extra
alberghiere e agriturismo) e al vincolo idrogeologico ed
hanno l’obbligo di intervenire per reprimere qualsiasi tipo di
reato (gli appartenenti al corpo di polizia provinciale
17 http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_Provinciale
36
rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria e agente di pubblica sicurezza).
Le leggi di specifica competenza della polizia provinciale
sono quelle relative alla caccia, pesca, rifiuti, funghi, tartufi,
inquinamento idrico, tutela delle acque, circolazione
fuoristrada dei veicoli a motore, randagismo e tutela di
animali d’affezione, turismo, agriturismo, tutela
paesaggistica, legge forestale, incendi boschivi e vincolo
idrogeologico, biodiversita’, aree protette, normativa in
materia di armi, Codice della strada.
sensi dell’art.57 del
Le Guardie di Provincia, ai c.p.p, sono
agenti di p.g. senza limitazioni di settore, ma con limitazioni
nell’ambito
territoriali e temporali (quando sono in servizio e
del territorio dell’ente di appartenenza);
Inoltre, in base alla medesima norma, rivestono la qualifica
di agenti e ufficiali di p.g. limitatamente ai servizi e alle
18
attribuzioni di specifiche leggi e regolamenti;
18 Art. 57 codice di procedura penale 37
–
5 Decreto legislativo 3 aprile 2006 N.152
Il D. L.vo 152/06 ha sostanzialmente recuperato in gran parte
i contenuti della normativa precedente, più o meno sparsa
nelle varie disposizioni emanate in tempi diversi e con
modalità differenziate.
Definisce una serie di attività o procedimenti connessi alla
gestione dei rifiuti che vengono necessariamente in rilievo
per attribuire o meno, durante le fasi di smaltimento o
recupero, le responsabilità derivanti da mancate
autorizzazioni o di gestioni dei rifiuti, realizzate in difformità
di autorizzazioni rilasciate.
Definisce il produttore, il detentore; definisce cosa si deve
intendere per operazioni di smaltimento, recupero,
stoccaggio, deposito temporaneo, messa in riserva.
Definisce inoltre quali siano le esclusioni dal campo dei
rifiuti. 38
La riforma in esame ha cercato di adeguare ed uniformare la
legislazione nazionale all’evoluzione normativa comunitaria,
senza peraltro riuscirvi pienamente. Un ultimo tentativo è
19
stato fatto con il decreto correttivo n.4/2008.
19 Rivista mensile “IL GIORNALE DELLA POLIZIA LOCALE”
– N.10 Luglio/Agosto 2008. . Articolo “Le contravvenzioni nella gestione
anno I
dei rifiuti” di Sergio Fiore. 39
–
6 Nozione di rifiuto
Individuare in modo certo la nozione di rifiuto è di
fondamentale importanza proprio perché laddove cose o
sostanze non fossero identificabili come tali, sarebbero
sottratte alla disciplina che presiede allo loro gestione.
Il Testo Unico Ambientale riprende sostanzialmente la
definizione dell’art.6 del Decreto Ronchi, definendo rifiuto
“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’allegato A alla parte IV del decreto e di cui il
o abbia l’obbligo di
detentore si disfi, o abbia deciso
disfarsi”.
Per individuare quindi un rifiuto è necessario verificare una
prima condizione oggettiva, ovvero l’appartenenza ad una
delle categorie di cui all’allegato A, ed una soggettiva legata
20
a quanto deve o decide di fare il detentore.
20 mensile “IL GIORNALE DELLA POLIZIA LOCALE”
Rivista –
anno I N.10 Luglio/Agosto 2008. 40
–
7 Reati ambientali
La maggior parte dei reati previsti dal T.U.A., D.Lgs 152/06,
nell’ambito della gestione dei rifiuti sono in gran parte di
carattere contravvenzionale.
Fanno eccezione due sole ipotesi di delitti, una prevista dal
dell’art.258 che rimanda all’art.483 del codice
comma quarto
penale, l’altra prevista dall’art. 260 riguardante le “Attività
organizzate per il traffico di rifiuti”.
Limitandoci ai principali reati previsti si deve evidenziare
che in primo luogo, viene stabilito un generale divieto di
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, con sanzioni
differenti, amministrativa o penale, a seconda che il soggetto
che compia tali atti sia un privato, ovvero un titolare di
impresa o responsabile di un Ente, rispettivamente previste
dall’art.255 per quelle amministrative, dall’art.256 comma 2
per quelle penali.
Sono penalmente sanzionate dall’art.256, le attività di
gestione di rifiuti non autorizzate (mancanza d’iscrizione e
41
comunicazione), quindi poste in essere in assenza di idoneo
atto amministrativo di legittimazione, siano esse relative,
anche se singolarmente effettuate, allo stoccaggio, raccolta e
trasporto, smaltimento, recupero, commercio
intermediazione.
Le pene sono più severe se si tratta di rifiuti pericolosi.
un’autonoma previsione in caso di discarica
È prevista
abusiva.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede la riduzione delle
stesse sanzioni penali nel caso non vengano osservate le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, o nelle ipotesi vi
sia una carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per
esercitare tali operazioni.
Il comma 5 sempre dell’art.256 prevede sanzioni penali per
chi effettua attività di miscelazione di rifiuti.
Il comma 6 prevede sanzioni penali per la inosservanza delle
prescrizioni sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari
pericolosi. 42
L’art.257 fornisce una sanzione penale per l’inosservanza
degli obblighi di bonifica in genere, quindi non solo per
contaminazione determinata da rifiuti.
L’art.258 punisce penalmente coloro che effettuano trasporto
di rifiuti pericolosi senza formulario, per la mancanza dei
registri di carico e scarico o gli obblighi di comunicazione,
ma sempre per i soli rifiuti pericolosi.
Per i rifiuti non pericolosi si applicano sanzioni
amministrative.
L’art.259 prevede la sanzione penale per chi viola la
regolamentazione comunitaria sul trasporto transfrontaliero
in modo da integrare il traffico illecito.
L’art.260 da ultimo, l’unico delitto della normativa in esame,
21
in caso di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.
È doveroso chiarire, a questo punto, che le violazioni di cui
all’art. 255, nei territori per i quali è stato decretato lo stato di
21 Rivista mensile “IL GIORNALE DELLA POLIZIA LOCALE”
– N.10 Luglio/Agosto 2008. Articolo “Le contravvenzioni nella gestione dei
anno I di Sergio Fiore.
rifiuti” 43
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, come è in
atto in questa Regione, in virtù del D.L. N.172/2008 ed alla
legge di conversione N.210/2008, vengono punite con
sanzioni penali.
La L.210/2008 ha pure previsto, per i medesimi territori,
pene più severe per fattispecie già individuate dall’art. 256
della legge 152/2006.
Tale disparità di trattamento, a fronte del medesimo
comportamento, non ha mancato di alimentare critiche al
riguardo. 44
–
8 Le sanzioni, prima e dopo il decreto 152/06
L’entrata in vigore del D. Lgs 152/06, testo unico
ambientale, ha posto una serie di problemi applicativi per i
procedimenti sanzionatori amministrativi pendenti a tale
data, in particolare per quanto attiene alle sanzioni
amministrative relative alla gestione dei rifiuti.
Laddove non vi sia stata la definizione mediante il
pagamento in misura ridotta, o dove si abbia avuto un ricorso
all’autorità competente, la stessa autorità, dovrà emettere
ordinanza-ingiunzione, sia nel caso non sia avvenuto il
pagamento o nel caso di rigetto del ricorso, mentre dovrà
emettere ordinanza di archiviazione in caso di accoglimento
del ricorso.
Ma se nel frattempo l’autorità competente, in seguito alle
intervenute modifiche normative è cambiata, passando da un
Ente ad un altro, chi sarà il titolare all’emanazione degli atti?
Quale sarà la sanzione da applicare nel caso vi sia stato un
cambiamento prodotto dalle nuove norme? Si dovrà
applicare la norma più favorevole al trasgressore, se le
45
sanzioni nel frattempo fossero cambiate? E se fossero state
addirittura abolite?
Proviamo quindi ad analizzare come si deve procedere ove vi
siano state delle modifiche sulle sanzioni amministrative
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Al pari di ogni procedimento amministrativo, il
procedimento sanzionatorio si esplica in un certo lasso di
tempo, compreso tra il momento di accertamento della
violazione, la sua contestazione ai soggetti interessati e la
definizione della stessa.
L’entrata in vigore del D. Lgs 152/06 ha comportato la
necessità di individuare la normativa applicabile ai
procedimenti sanzionatori già in corso, sui quali il nuovo
testo normativo ha inciso.
Il problema investe una certa importanza pratica, se
consideriamo che il termine per l’emanazione delle
ordinanze-ingiunzione, o delle ordinanze-archiviazione, è
quello quinquennale di cui all’art.28 della legge 689/81 e che
46
alla data di entrata in vigore del D. Lgs 152/06 erano
certamen