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Estratto del documento

ANIMALI E PIANTE:

La specializzazione del Corpo Forestale dello Stato nella

tutela delle specie animali e vegetali acquisita negli anni,

viene in questo modo amplificata dalla disponibilità di un

mezzo mobile, a bordo del quale è possibile analizzare,

caratterizzare ed identificare, mediante indagini

morfologiche al microscopio, parti e prodotti di animali e

piante, sia autoctoni che esotici, quali l’avorio, le fibre

animali utilizzate per confezionare capi di abbigliamento, i

coralli, i manufatti o le parti di legni pregiati.

Sarà più facile, in questo modo, per gli investigatori del

C.F.S., contrastare i traffici illeciti di animali e piante

protette. 35

4 - La Polizia Provinciale

Il corpo di polizia provinciale prende origine dalle "guardie

venatorie" che dipendevano dal comitato provinciale della

caccia.

Le guardie si occupavano, oltre che della vigilanza sulla

caccia e sulla pesca, anche di tabellazioni e ripopolamenti.

Con l’entrata in vigore della legge n°65/86, le attribuzioni e

le competenze della vigilanza venatoria aumentarono fino

17

all'istituzione del "corpo dei vigili provinciali".

Il personale opera su tutte le materie di competenza della

provincia, con particolare riferimento a quelle relative ai

settori ittico venatorio, ambientale ed ecologico.

Negli ultimi anni i controlli sono estesi anche al turismo

(agenzie di viaggio, strutture ricettive alberghiere ed extra

alberghiere e agriturismo) e al vincolo idrogeologico ed

hanno l’obbligo di intervenire per reprimere qualsiasi tipo di

reato (gli appartenenti al corpo di polizia provinciale

17 http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_Provinciale

36

rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia

giudiziaria e agente di pubblica sicurezza).

Le leggi di specifica competenza della polizia provinciale

sono quelle relative alla caccia, pesca, rifiuti, funghi, tartufi,

inquinamento idrico, tutela delle acque, circolazione

fuoristrada dei veicoli a motore, randagismo e tutela di

animali d’affezione, turismo, agriturismo, tutela

paesaggistica, legge forestale, incendi boschivi e vincolo

idrogeologico, biodiversita’, aree protette, normativa in

materia di armi, Codice della strada.

sensi dell’art.57 del

Le Guardie di Provincia, ai c.p.p, sono

agenti di p.g. senza limitazioni di settore, ma con limitazioni

nell’ambito

territoriali e temporali (quando sono in servizio e

del territorio dell’ente di appartenenza);

Inoltre, in base alla medesima norma, rivestono la qualifica

di agenti e ufficiali di p.g. limitatamente ai servizi e alle

18

attribuzioni di specifiche leggi e regolamenti;

18 Art. 57 codice di procedura penale 37

5 Decreto legislativo 3 aprile 2006 N.152

Il D. L.vo 152/06 ha sostanzialmente recuperato in gran parte

i contenuti della normativa precedente, più o meno sparsa

nelle varie disposizioni emanate in tempi diversi e con

modalità differenziate.

Definisce una serie di attività o procedimenti connessi alla

gestione dei rifiuti che vengono necessariamente in rilievo

per attribuire o meno, durante le fasi di smaltimento o

recupero, le responsabilità derivanti da mancate

autorizzazioni o di gestioni dei rifiuti, realizzate in difformità

di autorizzazioni rilasciate.

Definisce il produttore, il detentore; definisce cosa si deve

intendere per operazioni di smaltimento, recupero,

stoccaggio, deposito temporaneo, messa in riserva.

Definisce inoltre quali siano le esclusioni dal campo dei

rifiuti. 38

La riforma in esame ha cercato di adeguare ed uniformare la

legislazione nazionale all’evoluzione normativa comunitaria,

senza peraltro riuscirvi pienamente. Un ultimo tentativo è

19

stato fatto con il decreto correttivo n.4/2008.

19 Rivista mensile “IL GIORNALE DELLA POLIZIA LOCALE”

– N.10 Luglio/Agosto 2008. . Articolo “Le contravvenzioni nella gestione

anno I

dei rifiuti” di Sergio Fiore. 39

6 Nozione di rifiuto

Individuare in modo certo la nozione di rifiuto è di

fondamentale importanza proprio perché laddove cose o

sostanze non fossero identificabili come tali, sarebbero

sottratte alla disciplina che presiede allo loro gestione.

Il Testo Unico Ambientale riprende sostanzialmente la

definizione dell’art.6 del Decreto Ronchi, definendo rifiuto

“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie

riportate nell’allegato A alla parte IV del decreto e di cui il

o abbia l’obbligo di

detentore si disfi, o abbia deciso

disfarsi”.

Per individuare quindi un rifiuto è necessario verificare una

prima condizione oggettiva, ovvero l’appartenenza ad una

delle categorie di cui all’allegato A, ed una soggettiva legata

20

a quanto deve o decide di fare il detentore.

20 mensile “IL GIORNALE DELLA POLIZIA LOCALE”

Rivista –

anno I N.10 Luglio/Agosto 2008. 40

7 Reati ambientali

La maggior parte dei reati previsti dal T.U.A., D.Lgs 152/06,

nell’ambito della gestione dei rifiuti sono in gran parte di

carattere contravvenzionale.

Fanno eccezione due sole ipotesi di delitti, una prevista dal

dell’art.258 che rimanda all’art.483 del codice

comma quarto

penale, l’altra prevista dall’art. 260 riguardante le “Attività

organizzate per il traffico di rifiuti”.

Limitandoci ai principali reati previsti si deve evidenziare

che in primo luogo, viene stabilito un generale divieto di

abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, con sanzioni

differenti, amministrativa o penale, a seconda che il soggetto

che compia tali atti sia un privato, ovvero un titolare di

impresa o responsabile di un Ente, rispettivamente previste

dall’art.255 per quelle amministrative, dall’art.256 comma 2

per quelle penali.

Sono penalmente sanzionate dall’art.256, le attività di

gestione di rifiuti non autorizzate (mancanza d’iscrizione e

41

comunicazione), quindi poste in essere in assenza di idoneo

atto amministrativo di legittimazione, siano esse relative,

anche se singolarmente effettuate, allo stoccaggio, raccolta e

trasporto, smaltimento, recupero, commercio

intermediazione.

Le pene sono più severe se si tratta di rifiuti pericolosi.

un’autonoma previsione in caso di discarica

È prevista

abusiva.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede la riduzione delle

stesse sanzioni penali nel caso non vengano osservate le

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, o nelle ipotesi vi

sia una carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per

esercitare tali operazioni.

Il comma 5 sempre dell’art.256 prevede sanzioni penali per

chi effettua attività di miscelazione di rifiuti.

Il comma 6 prevede sanzioni penali per la inosservanza delle

prescrizioni sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari

pericolosi. 42

L’art.257 fornisce una sanzione penale per l’inosservanza

degli obblighi di bonifica in genere, quindi non solo per

contaminazione determinata da rifiuti.

L’art.258 punisce penalmente coloro che effettuano trasporto

di rifiuti pericolosi senza formulario, per la mancanza dei

registri di carico e scarico o gli obblighi di comunicazione,

ma sempre per i soli rifiuti pericolosi.

Per i rifiuti non pericolosi si applicano sanzioni

amministrative.

L’art.259 prevede la sanzione penale per chi viola la

regolamentazione comunitaria sul trasporto transfrontaliero

in modo da integrare il traffico illecito.

L’art.260 da ultimo, l’unico delitto della normativa in esame,

21

in caso di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.

È doveroso chiarire, a questo punto, che le violazioni di cui

all’art. 255, nei territori per i quali è stato decretato lo stato di

21 Rivista mensile “IL GIORNALE DELLA POLIZIA LOCALE”

– N.10 Luglio/Agosto 2008. Articolo “Le contravvenzioni nella gestione dei

anno I di Sergio Fiore.

rifiuti” 43

emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, come è in

atto in questa Regione, in virtù del D.L. N.172/2008 ed alla

legge di conversione N.210/2008, vengono punite con

sanzioni penali.

La L.210/2008 ha pure previsto, per i medesimi territori,

pene più severe per fattispecie già individuate dall’art. 256

della legge 152/2006.

Tale disparità di trattamento, a fronte del medesimo

comportamento, non ha mancato di alimentare critiche al

riguardo. 44

8 Le sanzioni, prima e dopo il decreto 152/06

L’entrata in vigore del D. Lgs 152/06, testo unico

ambientale, ha posto una serie di problemi applicativi per i

procedimenti sanzionatori amministrativi pendenti a tale

data, in particolare per quanto attiene alle sanzioni

amministrative relative alla gestione dei rifiuti.

Laddove non vi sia stata la definizione mediante il

pagamento in misura ridotta, o dove si abbia avuto un ricorso

all’autorità competente, la stessa autorità, dovrà emettere

ordinanza-ingiunzione, sia nel caso non sia avvenuto il

pagamento o nel caso di rigetto del ricorso, mentre dovrà

emettere ordinanza di archiviazione in caso di accoglimento

del ricorso.

Ma se nel frattempo l’autorità competente, in seguito alle

intervenute modifiche normative è cambiata, passando da un

Ente ad un altro, chi sarà il titolare all’emanazione degli atti?

Quale sarà la sanzione da applicare nel caso vi sia stato un

cambiamento prodotto dalle nuove norme? Si dovrà

applicare la norma più favorevole al trasgressore, se le

45

sanzioni nel frattempo fossero cambiate? E se fossero state

addirittura abolite?

Proviamo quindi ad analizzare come si deve procedere ove vi

siano state delle modifiche sulle sanzioni amministrative

pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Al pari di ogni procedimento amministrativo, il

procedimento sanzionatorio si esplica in un certo lasso di

tempo, compreso tra il momento di accertamento della

violazione, la sua contestazione ai soggetti interessati e la

definizione della stessa.

L’entrata in vigore del D. Lgs 152/06 ha comportato la

necessità di individuare la normativa applicabile ai

procedimenti sanzionatori già in corso, sui quali il nuovo

testo normativo ha inciso.

Il problema investe una certa importanza pratica, se

consideriamo che il termine per l’emanazione delle

ordinanze-ingiunzione, o delle ordinanze-archiviazione, è

quello quinquennale di cui all’art.28 della legge 689/81 e che

46

alla data di entrata in vigore del D. Lgs 152/06 erano

certamen

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A.A. 2008-2009
86 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof De Falco Vincenzo.