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8 S. CANESTRARI-A. GAMBERINI-G. INSOLERA-N. MAZZACUVA-F. SGUBBI-L. STORTONI-F. TAGLIARINI, Diritto
penale, Monduzzi, Bologna, 2009, 635.
9 R. RAZZANTE, Op. cit., Giuffrè, Milano, 2011, 43. 7
sbiancamento, pulitura.
“Li chiamiamo soldi sporchi. In tutte le lingue significano i soldi del crimine nelle sue tante
declinazioni. Ci viviamo in mezzo. Spesso li alimentiamo, senza saperlo. Quasi mai li
10
quelli puliti”
riconosciamo. Perché il problema è distinguerli da .
“Il riciclaggio (…) è lo stesso fenomeno, in tutte le parti del mondo, per quanto si manifesti sotto
forme variegate e con diversa prevalenza delle varie tipologie, a seconda del quadro economico,
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del singolo paese”
sociale e anche normativo, .
Nello studiare il fenomeno del riciclaggio sono stati proposti vari modelli: i primi consistono nei
modelli a ciclo dove si evidenzia come i proventi illeciti vengono lavati per poi poter essere
utilizzati in parte nell'economia legale e in parte nell'economia illegale; i secondi consistono nei
modelli a scopo dove viene posta l'attenzione sul fine del riciclaggio: investimento nell'economia
legale, finanziamento dell'attività criminale, ecc.; i terzi sono i modelli a fasi che si distinguono a
loro volta in bifasici, dove si ha una fase di ripulitura (volta a dare al denaro l'apparenza lecita) e
una fase di riutilizzo (consistente nel riutilizzare il denaro nell'economia legale), e modelli trifasici
contraddisti dal piazzamento reale (placement), dalla copertura mediante complesse operazioni
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simulate (layering) e dalla reimmissione nel mercato (integration) . Analizzandole più
dettagliatamente:
1-"collocamento" (placement): consiste nella ripulitura vera e propria, introducendo i proventi
illeciti nel sistema dei pagamenti (ad esempio cambiando la banconota in un cambiavalute col fine
di ottenerne una di diversa divisa oppure semplicemente cambiando la banconota in banca per
ottenerne una diversa) sbarazzandosi così del denaro sporco presso banche, professionisti ecc.
oppure collocandolo sul mercato attraverso l'acquisto di immobili, gioielli, preziosi. Spesso si
realizza mediante il trasferimento del denaro all'estero attraverso corrieri. Dove è prevista la
registrazione per le operazioni superiori ad un certo ammontare la tecnica che viene utilizzata è
quella dello smurfing, consistente nel frazionamento della somma complessiva per poi essere
utilizzata in somme di modesta entità. Infatti l'inserimento in banca di grosse quantità di denaro
contante è ormai scoraggiato dal limite dei 1000 euro (inserito dal Governo Monti), nonché dal
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ponendo l'attenzione sul sistema finanziario, dove ne viene
chiesta una collaborazione degli autori con le attività di vigilanza (ad esempio come la
10 Così, P. GRASSO, Op. cit., 313.
11 ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Giuffrè, Milano, 1997,3.
12 F. SCAPELLATO, Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto, Giappichelli, Torino, 2013, 4.
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segnalazione di operazioni sospette), svolge una funzione preventiva cercando di spezzare il
legame omertoso di intermediari e professionisti.
sempre meno percettibile l’ingresso della ricchezza
I trasferimenti con vari bonifici rendono poi nel
circuito finanziario;
2-"stratificazione" o "dissimulazione" (layering): serve per impedire la ricostruzione del paper trail
attraverso un susseguirsi o moltiplicarsi di operazioni (molteplicità di trasferimenti successivi) per
rendere più difficoltosa l'individuazione dei beni originari, come ad esempio il trasferimento a terzi
E’ la tecnica del “guado del
e società o convertendo il denaro sporco in strumenti mobiliari.
pellerossa”. “Per nascondere la provenienza delittuosa del denaro bisogna movimentarlo il più
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possibile” . Volendoci riferire ad una immagine possiamo prendere l'esempio di una maschera
che cerca di occultare la provenienza da delitto. Per fare un altro esempio, questa fase la si realizza
quando si chiedono assegni circolari dopo prelievi di contante da conti corrente o con ricostruzioni
simulate di paper trail con finalità ingannatorie.
Per fare un altro esempio di passaggi per rendere difficile la ricostruzione si può citare il caso
Ferrazzo, dove nell' inchiesta viene annotato dai magistrati che il denaro che arriva dalla Calabria
passa dalla Svizzera per poi essere girato in un conto di Londra, con il quale vengono operati degli
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investimenti sul mercato valutario. Dopo questa fase ecco che il denaro rientra in Svizzera .
Si nota facilmente come i molteplici passaggi rendono affannoso il lavoro per rintracciarlo.
“Così come riempiono di capitali illeciti determinate società ed interi settori economici, altrettanto
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rapidamente li svuotano” .
Quando si ha denaro sporco spezzettarlo per rendere più difficile la ricostruzione è la regola,
servono così conti correnti bancari esteri dove depositarlo. Vengono così create molte aziende di
carta che servono a giustificare il denaro (i rapporti vengono poi solitamente giustificati attraverso
consulenze o prestazioni di servizi);
3-"integrazione" (integration): è l'ultima fase dove il denaro ormai pulito viene integrato nel
circuito economico, come ad esempio un semplice acquisto di beni (ad esempio vendita di
immobili acquisiti in maniera illecita); spesso questo avviene semplicemente commistionando il
denaro sporco con altro denaro pulito (l'esempio è quello di fare figurare il primo un ulteriore utile
di una attività commerciale collusa). Si può affermare che la fattispecie di cui all' art. 648-ter
13 Così, R. RAZZANTE, Op. cit., Giuffrè, Milano, 2011, 47.
14 P. GRASSO, Op. cit., Dalai, Milano, 2011, 266 ss.
15 In questi termini, CASSASE, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, Giuffrè, Milano, 1999, 13.
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corrisponde a questa terza fase.
Per un esempio pratico delle tre fasi possiamo riportare quello dei trafficanti di droga
sudamericani: il denaro sporco viene affidato ad un cambiavalute internazionale esterno al gruppo
(collocamento); costoro affidano il denaro a soggetti esperti in operazioni di riciclaggio
(stratificazione); infine il denaro torna al cambiavalute per poi essere affidato a consulenti
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finanziari per il reimpiego (integrazione) .
In altre parole le operazioni sono: accumulo di capitali illeciti, mascheramento della provenienza
delittuosa, impiego di tali capitali in attività economiche.
prendendo spunto dall’analisi economica del fenomeno, ha distinto le fasi del
Il legislatore italiano,
lavaggio (placement e laundering) da quella del reinvestimento (integration), ritenendo di
sanzionare distintamente le due condotte.
Il riciclaggio viaggia a cavallo dell’evoluzione tecnologica, così se da un lato questa permette di
agevolare l'attività inquirente, al tempo stesso permette ai criminali di utilizzare sempre più
modalità per raggiungere i loro scopi.
Costituire oggi un trust o una società fiduciaria in certi paesi è molto facile, godendo per lo più di
(i nomi dei reali proprietari vengono ‘blindati’).
garanzia di anonimato dell’evoluzione del fenomeno
Venendo ora ad una attenta analisi si è potuto risalire a tre diverse
fasi: riciclaggio monetario, riciclaggio bancario e infine riciclaggio finanziario. Il primo
sviluppatosi intorno agli anni settanta ha avuto ad oggetto la moneta circolante, il secondo verso
agli anni ottanta grazie all'incremento offerto dai prodotti del sistema bancario, il terzo sviluppatosi
a seguito dei numerosi controlli nei circuiti bancari, verso le società finanziarie.
Prova evidente di come la criminalità sappia adattarsi alle variazioni giuridiche-economiche, visto
che il passaggio al sistema bancario è arrivato dopo la scelta del governo di limitare la circolazione
dei contanti e il passaggio al sistema finanziario sempre dopo l’ingresso di una normativa
particolarmente stringente per le banche. Non casualmente l'oggetto del reato di riciclaggio si è
esteso a denaro, beni ed utilità.
Ora, visto lo scenario della crisi economica e vista la scarsità di risorse disponibili si è posta
maggiormente l'attenzione sul fenomeno del riciclaggio.
Combatterlo significa favorire una benefica concorrenza migliorando così la vita collettiva.
Contrastando il riciclaggio si avranno maggiori benefici per la Comunità in termini di maggiore
16 F. SCAPELLATO, Op. cit., 9. 10
crescita e benessere.
Non si può infine non accennare al perché il riciclaggio viene accomunato dalla normativa di
contrasto al finanziamento del terrorismo (hanno l'identica legislazione di prevenzione e le stesse
autorità di controllo). Il motivo che la normativa accomuna questi due fenomeni viene dal fatto che
entrambi hanno la necessità di gestire somme di denaro in maniera tutt'altro che trasparente: i
criminali le devono occultare in maniera che non possono essere recuperate dagli inquirenti per
poter essere poi reinvestite, mentre il terrorista deve nascondere la somma di denaro, che nella
maggior parte dei casi è pulita, per compiere atti criminali che potrebbero essere neutralizzati una
volta individuata la cellula operativa, attraverso il dubbio della provenienza sospetta del denaro.
Così nel primo caso si tratta di denaro sporco che verrà impiegato in attività lecite e illecite, mentre
nel secondo caso si tratta di denaro pulito che viene utilizzato per atti illeciti. Il loro punto di
incontro è quello della seconda fase, la stratificazione, volendo entrambi far perdere le tracce della
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provenienza del denaro .
l’incontro di strategie comuni
Da qui per la loro repressione.
Secondo il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, per finanziamento al terrorismo si intende “qualsiasi
attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito,
alla custodia, o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati,
destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di
terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di
dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e
terrorismo previsti
delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”. Sempre il d.lgs. prevede il
congelamento dei fondi, consistente nel “divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti
ministeriali di cui all’art. 4, di moviment