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STIGGIANO
e retroattività dell’obbligo di corresponsione fino al momento della domanda giudiziale.”.
dell’assegno
123 deve
R C L. E C C., La separazione e il divorzio, cit., 381 s. secondo le quali «l’assegno garantire, rispetto ai
OSSI ARLEO ARICATO
figli, il mantenimento delle consuetudini invalse in regime di convivenza con entrambi i genitori».
124 “La
Cass. 4 maggio 2009, n. 10222, in Famiglia e diritto, 2009, I, 773, con nota di A A., quantificazione
RCERI
di mantenimento
dell’assegno in favore della prole.”
125 Cass. 8 giugno 2012, n. 9372, in Foro it., 2012, I, 1386. 76
di
caratteri, esse non possono essere preventivamente forfetizzate ed incluse nell’assegno
mantenimento.
In regime di affidamento condiviso la regola dovrà essere, dunque, quella della previa
concertazione delle spese straordinarie, che è opportuno venga espressamente enunciata dal
giudice nel provvedimento sull’affidamento. Rientra infatti tra i suoi poteri, quello di
determinare, oltre alla misura, anche i modi con i quali il coniuge non collocatario
126 di
contribuisce al mantenimento dei figli. Resta, infine, da dire che l’assegno
mantenimento dei figli, alla stregua di quello eventualmente spettante al coniuge debole
durante la crisi, ha natura assistenziale. Il relativo diritto è dunque indisponibile ed
insuscettibile di compensazione tra le parti. Il predetto assegno è anche ritenuto
impignorabile e insequestrabile dai terzi nella sua interezza.
esclusivo ad uno dei genitori,
Per quanto attiene invece l’affidamento questo può essere
all’altro sia contrario
eccezionalmente disposto quando il giudice ritenga che, l’affidamento
127
del minore. del minore,
all’interesse Soltanto la necessità di preservare l’interesse
condiviso,
giustifica la deroga alla regola dell’affidamento ed il relativo provvedimento, a
dell’istituto, deve essere motivato, nel senso che il giudice deve
conferma dell’eccezionalità
indicare gli elementi da cui è lecito desumere che il regime di affidamento condiviso, nel
caso concreto, è pregiudizievole per i figli. Il provvedimento che dispone l’affidamento
esclusivo, in quanto emesso a tutela del minore, è necessitato e non discrezionale, così come
che l’accordo dei genitori, volto all’affidamento esclusivo dei
deve ritenersi, all’opposto,
figli, senza che sussista una situazione per essi pregiudizievole, preclusiva dell’affidamento
condiviso, non possa essere recepito dal giudice, neppure se manifestato in sede di
separazione consensuale o di divorzio congiunto, risultando lesivo del diritto alla
sono titolari.
bigenitorialità di cui quest’ultimi Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare
condiviso, la loro
le circostanze ostative all’affidamento individuazione è rimessa alla
decisione del giudice nel caso concreto. condiviso non è impedito dalla mera
Innanzitutto occorre affermare a che l’affidamento
conflittualità esistente fra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, solo
126 Cass. 28 gennaio 2009, n. 2182, in Foro it., 2009, I, 1648.
127 N G., Filiazione. Commento al decreto attuativo, Milano, 2014, 186.
APOLI 77
residuale, dato che la conflittualità tra i genitori, nelle separazioni e nei divorzi contenziosi,
128
costituisce la regola. Tranne che la conflittualità sia talmente elevata, da rendere di fatto
129
impossibile il comune assolvimento della funzione educativa, ma in tal caso la
conflittualità non rileva in sé ma in quanto pregiudica la serenità e la crescita del minore,
130
del genitore che la genera.
rendendo necessario l’allontanamento Cosicché, quando la
condotta di entrambi i genitori alimenta il conflitto, impedendo la positiva gestione della
vita dei figli, è addirittura ipotizzabile che questi vengano affidati a terzi. Perché possa
condiviso occorre, invece, che risulti, nei confronti
derogarsi alla regola dell’affidamento di
uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, in grado di
morale del minore. Viene innanzitutto in
compromettere la crescita serena e l’integrità
contrasto con il figlio o dell’ingiustificato
rilievo il caso dell’insanabile rifiuto da parte di
di una
quest’ultimo delle figure genitoriali. In effetti, la conquistata armonia del minore nel
proprio ambiente di vita, insieme ad uno solo dei genitori, non deve essere alterata dal
genitore.
sopravvenuto desiderio di paternità dell’altro del minore, non potendosi
Evidentemente, in siffatte ipotesi, un ruolo decisivo gioca l’ascolto
certamente costringere alla frequentazione un figlio, capace di discernimento, che abbia
serenamente e motivatamente manifestato la propria volontà di non avere rapporti con uno dei
131
genitori, quanto più egli sia prossimo alla maggiore età. Occorre, tuttavia, verificare
al genitore non costituisca il frutto di un’opera di screditamento e
attentamente che l’avversione
di ostacolo alla frequentazione posta in essere dal genitore collocatario, magari con il decisivo
come purtroppo spesso è dato riscontrare, specie se
contributo della propria famiglia d’origine,
a preservare l’altra figura genitoriale dimostra,
il minore è in tenera età. L’incapacità infatti,
educativa del genitore collocatario,
l’inidoneità giustificando, nei casi più gravi ed ove ancora
esclusivo all’altro genitore, che risulti comunque idoneo. Resta fermo,
possibile, l’affidamento
però, che il benessere psicologico dei figli costituisce valore preminente rispetto
128 B C.M., La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni, Bologna,
IANCA
2006, 677.
129 App. Milano, 30 marzo 2006, in Famiglia, persone e successioni, 2006, I, 781.
130 Cass. 29 marzo 2012, n. 5108, in Giur. civ., 2012, I, 1207, secondo cui «la mera conflittualità esistente tra i coniugi non
condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre giustifica
preclude il ricorso all’affido e lo sviluppo psicofisico
l’affido esclusivo ove si esprima in forme idonee ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio
dei minori».
131 N G., Filiazione, cit., 192 s.
APOLI 78
al diritto spettante al genitore che essi, anche ingiustificatamente, rifiutano di
132 di un affidamento
frequentare. In siffatte ipotesi potrebbe essere valutata l’opportunità
di un percorso per il loro riavvicinamento al genitore
dei minori a terzi, con l’imposizione
ingiustamente escluso dalla loro vita. Si deve poi negare l’affidamento al genitore violento
ed aggressivo verso l’altro genitore o verso i figli, così come al genitore tossicodipendente o
alcolista che, a cagione della sua malattia e dello stile di vita, possa mettere a repentaglio la
di un provvedimento
normale crescita psico-fisica del minore. È pure ostativo all’emissione
di affidamento condiviso il sostanziale disinteresse di un genitore per le esigenze di cura,
istruzione ed educazione del figlio, dimostrato dalla sua mancata frequentazione, ovvero
dalla persistente ed ingiustificata inadempienza agli obblighi di mantenimento. È ritenuta
condiviso l’incapacità di uno dei genitori ad educare i figli,
d’ostacolo all’affidamento
dimostrata dalla particolare accondiscendenza ad una vita disordinata (assenze scolastiche,
di premure, che soffochi
mancati rientri a casa, ecc.). Analogamente è a dirsi per l’eccesso condiviso
la crescita e lo sviluppo del figlio, instillando ansia ed insicurezza. L’affidamento
può anche essere sconsigliato da circostanze obiettive, quali una grave malattia che renda
uno dei genitori incapace di accudire il minore ovvero una condanna ad una pena detentiva
di uno dei genitori non è, invece, ritenuta
particolarmente lunga. L’omosessualità di per sé
133
condiviso.
ostativa all’affidamento
È necessario effettuare una breve digressione in merito alla riforma introdotta dalla L. 10
delle disuguaglianze esistenti
dicembre 2012 n.219. Essa ha comportato l’abbattimento
giuridico
nell’ordinamento in materia di filiazione. Infatti, grazie a tale legge è stata eliminata la
distinzione tra figli legittimi e naturali, riconoscendo ad essi i medesimi diritti, soprattutto in
“potestà genitoriale” viene sostituita con
materia di successioni. La nozione di quella di
“responsabilità genitoriale”. Viene abbassato da 16 a 14 anni il limite di età entro cui occorre il
consenso del minore per il riconoscimento e viene riformato anche il procedimento di
riconoscimento del figlio in caso di opposizione dell'altro genitore. Viene inoltre riconosciuta
132 Cass. 17 gennaio 1996, n. 364, in Famiglia e diritto, 1996, I, 227. Con nota di V A., Diritto di visita del
ENCHIARUTTI
genitore non affidatario e dei nonni, secondo la quale «in tema di separazione personale dei coniugi, il diritto del genitore non
affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro educazione e istruzione, essendo
dei minori, può essere legittimamente
sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell’interesse disciplinato dal giudice
della separazione in modo da non recare pregiudizio alla salute psicofisica dei minori medesimi, anche prevedendo particolari
cautele e restrizioni agli incontri, ovvero arrivando perfino a sospenderli del tutto se necessario».
133 Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. it., 2013, I, 789. 79
anche ai genitori con età inferiore ai 16 anni, e previo consenso del giudice, di riconoscere i
propri figli. Il legislatore ha inoltre riconosciuto al minore il diritto ad essere ascoltato nei
procedimenti che lo riguardano. La novità più rilevante però è stata introdotta dall'art.3 della
legge in oggetto, il quale ha riconosciuto la competenza per tutte le questioni inerenti
l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori al Tribunale ordinario, anche quando i
genitori non siano uniti in matrimonio. Per non dimenticare il riconoscimento dei figli
incestuosi. esclusivo deve salvaguardare, per quanto possibile,
Quando il giudice dispone l’affidamento
i diritti del minore previsti dall’art. 337-ter c.c. e dunque, in primo luogo, quello alla
bigenitorialità (art. 337-quater, secondo comma, c.c.). A tale scopo occorre riconoscere
genitore la possibilità di tenere periodicamente il minore press