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CAPITOLO II: PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO.
Principi generali di diritto amministrativo europeo.
1.
La necessità di colmare le varie lacune tipiche di un ordinamento composto da
disposizioni specifiche riguardanti determinate materie, come è quello
dell’Unione europea, ha indotto la Corte di giustizia a sviluppare una serie di
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principi generali che svolgono diverse funzioni e, pertanto, assumono un
diverso grado di importanza. In ragione di ciò, i principi generali possono
distinguersi in: principi “costituzionali” del sistema giuridico dell’Unione;
principi generali tout court e principi generali di portata più circoscritta e
afferenti alle singole politiche o materie disciplinate dal diritto dell’Unione
europea. Tale classificazione permette di individuare, rispettivamente, gli
elementi strutturali dell'ordinamento europeo, desumibili principalmente dal
Trattato sull'Unione europea; i principi generali “non scritti”, ovvero elaborati
dalla riflessione della Corte di giustizia, sul complesso della normazione
europea; ed infine, quelli desumibili dalle specifiche disposizioni dettate per
disciplinare una determinata materia, la cui applicazione è, pertanto, limitata
ad essa .
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La distinzione esposta chiarisce il diverso rilievo che i principi generali
assumono nell’ambito del sistema giuridico dell’Unione europea. In
Si è esposta la catalogazione proposta da E. PICOZZA, Diritto amministrativo e diritto
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comunitario, cit., 14 ss. Ovviamente, le distinzioni dei principi generali possono essere,
come sono, molteplici, a secondo del criterio all’uopo utilizzato, sicché, non c’è autore che,
occupatosi dell’argomento, non abbia proposto la propria. Merita di essere ricordata la
bipartizione tra principi costituzionali e “principi generali di carattere più definito, o meno
qualificante il sistema complessivo”, e pertanto, vigenti per uno “specifico settore”, M.P.
CHITI, Diritto amministrativo europeo, cit., 215; quella tra principi strutturali, previsti,
espressamente o implicitamente, dal Trattato e principi generali del diritto, elaborati dalla
Corte di giustizia in quanto comuni al diritto degli Stati membri, P. PESCATORE, art. 164,
in V. CONSTANTINESCO, J.P. JACQUÈ, R. KOVAR, D. SIMON, Traité instituant la
CEE. Commentare article par article, Paris, 1992; nonché la classificazione tra principi
generali del diritto comunitario espliciti e principi generali impliciti (in quanto il Trattato
indica solo alcune delle specifiche regole da essi desumibili), principi “consacrati
silenziosamente” (sarebbero i c.d. principi impliciti, ovvero desunti, in via ermeneutica, dal
complesso normativo vigente) e principi di creazione pretoria, R.E. PAPADOPOULOU,
Principes generaux du droit communautaire. Origines et concretisation, Athénes-Bruxelles,
1996, 14 ss. e ricordata in F. TORIELLO, I Principi generali del diritto comunitario. Il
ruolo della comparazione, cit., 113 ss. 57
particolare, i principi costituzionali, in quanto “principi più generali di altri”,
sono entrati nell’ordinamento giuridico dell’Unione al punto tale da costituire
parametro per la validità degli atti, amministrativi e normativi, sia delle
istituzioni europee che degli Stati membri, oltre ad imporsi direttamente nei
confronti dei soggetti dell’ordinamento. Tra i principi costituzionali, oltre ai
c.d. diritti fondamentali, si fanno rientrare il riconoscimento dell’identità
nazionale degli Stati membri; il principio di sussidiarietà, il principio di
proporzionalità; il principio di attribuzione; il principio di leale
collaborazione; il principio di legalità; il diritto alla tutela giurisdizionale; il
principio di eguaglianza; il principio di certezza del diritto ecc. Essi sono tali
in quanto previsti nei Trattati o dedotti, dalla Corte di giustizia, mediante una
interpretazione teleologica delle sue disposizioni o, se del caso, dalle
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tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
L’interpretazione teleologica è un metodo ermeneutico che si necessita, al fine di precisare
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il significato delle norme programmatiche, quali sono quelle contenute nei Trattati. Invero,
come precisato dalla Corte di giustizia, “ogni disposizione di diritto comunitario va
ricollocata nel proprio contesto ed interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni del
suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va
data applicazione alla disposizione di cui trattasi”, Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre
1982, Cilfit, C-283/81. Nonostante, è indubbio che proprio l’interpretazione teleologica
abbia permesso un celere sviluppo del diritto comunitario (ora diritto dell’Unione europea)
e sia proprio della giurisprudenza della Corte di giustizia, che deve valutare lo scopo
perseguito dal legislatore europeo, piuttosto che il significato testuale ricavabile dalle varie
traduzioni delle disposizioni
europee, cfr. P. PESCATORE, Les objectifs de la Communauté européenne comme
principes d’interprétatizon dans la jurisprudence de la Cour de justice, in Melange W.J.
Ganshof van der Meersch, vol. II, Bruxelles, 1972, 326 ss.; nonché ex multis, Corte di
giustizia, sentenze, Stauder, 12 novembre 1969, C-29/69, e EMU Tabac, 2 aprile 1998, C-
296/95; non è mancato chi, in dottrina, ha paventato il rischio che tale metodo interpretativo
possa condurre ad interpretazioni del tutto svincolate dal testo scritto, M. CAPPELLETTI,
Is the European Court of justice “running wild”?, in Eur. Law review, 1985, 1 ss. 58
Per quanto concerne i principi generali “non scritti”, la catalogazione seguita,
li scompone in tre sottocategorie: principi generali del diritto comunitario
(oggi, dell’Unione), principi del diritto amministrativo europeo e principi
generali dell’azione comunitaria, posta in essere mediante la forma
procedimentale.
Tra i principi della prima categoria si sono individuati: il principio di
prevalenza del diritto dell’Unione e quello della sua diretta applicazione; il
principio di legittimo affidamento, il principio di proporzionalità, il diritto alla
riservatezza, il principio di eguaglianza, il principio della certezza giuridica, il
diritto di difesa e di contraddittorio ecc. Tra i principi del diritto
amministrativo europeo, la Corte di giustizia ha individuato: il principio del
giusto procedimento, il principio di legittimo affidamento, il principio di
proporzionalità, il principio di non retroattività degli atti amministrativi.
Infine, sono principi del procedimento amministrativo europeo il principio di
legalità dell’organizzazione e dell’azione comunitaria, il principio di
eguaglianza, il principio di buona amministrazione, il principio della certezza
dei rapporti giuridici, il principio di proporzionalità, il principio del giusto
procedimento, il principio di logicità dell’azione amministrativa.
Le distinzioni sopra riportate, evidenziano le difficoltà dell’interprete (giudice,
pubblica amministrazione o cittadino) nell’individuare i diversi principi, per lo
più non scritti, da tenere in considerazione nella soluzione del particolare caso
pratico oggetto della sua riflessione. Se i principi costituzionali tendono ad
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essere acquisiti nei Trattati nonché nella Carta europea dei diritti
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fondamentali , per quanto concerne i principi generali afferenti al diritto
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amministrativo, vi sono ragioni di opportunità affinché questi siano codificati.
Ciò permetterebbe di ordinare quantomeno i principi già consolidati
rendendoli, pertanto, di immediato utilizzo per l’operatore giuridico (ed in
primis, per l’amministrazione nazionale) e al contempo, lasciando alla Corte
di giustizia il ruolo elaborarli .
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In realtà, la domanda in ordine alla possibile codificazione dei principi
generali del diritto amministrativo europeo, pone un ulteriore quesito di
Solo a titolo esemplificativo, si ricordano: il principio di leale collaborazione (art. 4 TUE),
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i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 TUE); il principio di
uguaglianza dei cittadini (art. 9 TUE); il principio di non respingimento, in materia di
immigrazione (art. 78 TFUE); il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle
responsabilità tra gli Stati membri (art. 80 TFUE), il principio del riconoscimento reciproco
delle decisioni in materia civile (art. 81) e penale (art. 82); il principio dell’economia di
mercato aperta e in libera concorrenza (art. 119); il principio della parità di retribuzione tra
uomo e donna (art. 157); il principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra
uomo e donna, in materia di occupazione e impiego (art. 157 TFUE); il principio “chi
inquina paga” (art. 191 TFUE); il principio di sana gestione finanziaria (art. 310 TFUE).
E’ il caso del c.d. diritto ad una buona amministrazione, previsto all’art. 41 della Carta dei
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diritti fondamentali dell’Unione europea, e del diritto di accesso ai documenti,
rispettivamente previsti all’art. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in GUUE, 30 marzo 2010, C 83/389 ss.
E’ questa la posizione di M.P. CHITI, The role of the european Court of justice in the
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developmente of general principles and their possibile codification, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 1995, 667 ss.; ID., Italian Report, cit., 266; ID., Diritto amministrativo europeo,
cit., 218 ss., nonché di J. SCHWARZE, The principle of proportionality and the principle of
impartiality in european administrative law, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 75; entrambi
questi Autori, nel dibattito in ordine ad una possibile codificazione dei principi generali del
diritto amministrativo, hanno assunto una posizione mediana rispetto alle contrastanti
opinioni registratesi in dottrina. Invero, a fronte di chi auspica una catalogazione dei
principi generali del diritto amministrativo, con il consequenziale depotenziamento della
giurisprudenza europea, non sono mancate voci discordanti che hanno sottolineato la
sostanziale inutilità di tale codificazione e il rischio che essa contribuisca a realizzare un
sistema giuridico meno duttile. L’orientamento qui citato è, invece, favorevole ad una
codificazione che comunque lasci spazi aperti all’opera creativa della giurisprudenza della
Corte di giustizia. 60
politica del diritto, ovverosia l’opportunità che il diritto amministrativo
europeo si debba sviluppare per via legislativa o mediante principi lasciati
all’opera della giurisp