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Estratto del documento

OSTANZA

50 F. C , Il contenuto del contratto, Riv. Dir. Civ.,I, 1963, pag. 378.

ARRARESI

51 F. G , Tipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in

AZZONI

Riv. Dir. Civ., I, 1978, pag. 52 ss.

52 M. B , Diritto civile III, il contratto, Milano, 1984, pag.432.

IANCA 18

prestandosi ad un’armonica integrazione di un complesso di valori

53

fatti propri dall’ordinamento . Infatti, da un lato la pubblicità in

genere è concordemente ritenuta attività rientrante nella tutela

costituzionale con riferimento alla libertà di propaganda ideologica,

politica e sindacale e per la pubblicità commerciale, alla libertà di

iniziativa economica ai sensi dell’art 41 Cost. e, dall’altro, i contratti

di sponsorizzazione hanno ottenuto, esplicita considerazione e

legittimazione sia da parte del legislatore nazionale sia da parte di

54

quello regionale.

Alcuni autori, poi, non si pongono neppure il problema di individuare

i motivi che permettono al contratto di sponsorizzazione di soddisfare

la condizione di meritevolezza prevista dall’art. 1322 comma secondo

c.c. dal momento che, ritenendo l’entrata dei nuovi contratti

nell’ordinamento determinata non da una loro effettiva meritevolezza,

ma semplicemente dalla loro diffusione nella prassi, si preoccupano

piuttosto di sottolineare l’inutilità di tale controllo e di conseguenza

55

della disposizione stessa.

53 A. DE SILVESTRI, Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società

,

calcistiche, Riv. Dir. Sport., 1983, I, p. 135 il quale afferma che i contratti di sponsorizzazione

sportiva, rientrano nell’ambito dei negozi unici complessi perché vi si può riscontrare sia l’unicità

della funzione economico sociale, sia la rilevanza funzionale delle diverse prestazioni previste

rispetto allo scopo negoziale perseguito. E ciò sarebbe evidenziato dalle stesse “premesse” che

risultano apposte in quasi tutti i contratti in parola, le quali riguardano il quadro delle circostanze

di fatto, della situazione economica e di mercato e della posizione oggettiva od anche finalistica

delle parti rispetto al contenuto ed alle condizioni contrattuali. Ad esse si tende attribuire il ruolo di

presupposizione o fondamento del contratto, in una ricerca di equilibri delle prestazioni e dei rischi

che non coinvolge più soltanto i motivi e la volontà dei soggetti, ma la stessa funzione socio-

economica del contenuto del contratto in modo da costituire sempre più incisivamente il luogo

oggettivo di valutazione e di verifica da parte dell’ordinamento giuridico della validità degli aspetti

negoziali in regime di autonomia privata.

54 V. A , Enc. Giur. Trec., XXX, Roma, 1993, pag. 5.

MATO

55 G. D N , Il tipo contrattuale, Padova, 1974, pag. 123 e ss.

E OVA

19

1.5.2. Struttura dei contratti di sponsorizzazione e obbligazioni delle

parti.

Seppur il contratto di sponsorizzazione sia un contratto atipico, la

dottrina ha individuato con estrema precisione i requisiti strutturali

dello stesso.

Esso è, innanzi tutto, un contratto a prestazioni corrispettive e a

carattere oneroso. Non è ipotizzabile, cioè, un contratto di

sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il soggetto sponsorizzato

ceda all’azienda sponsor i diritti d’abbinamento del proprio marchio,

senza la corrispondente richiesta di una somma di danaro o di

un’utilità economica. Entrambe le obbligazioni nascenti a carico delle

56 ,

parti sono assolutamente suscettibili di valutazione economica

cosicché, è assolutamente possibile parlare di natura patrimoniale

57

delle prestazioni di tale contratto ai sensi dell’art 1174 c.c.

La sponsorizzazione è, altresì, un contratto consensuale che trova la

sua perfezione con la semplice manifestazione di volontà delle parti,

ed è da quel momento pienamente vigente e operativo.

Non è richiesta la forma scritta, ma come tutte le fattispecie di accordi

complessi, è consigliabile che sia stipulato per iscritto almeno ai fini

probatori. 58

Autorevole dottrina , nel tracciare la storia del contratto di

sponsorizzazione, ha individuato tre distinte fasi che, dal punto di

vista giuridico, ben riassumono il lento passaggio del contratto in

questione da un contratto a struttura fondamentalmente unilaterale a

un contratto a struttura necessariamente bilaterale. Nella sua forma

56 I , op. cit., pag. 252.

NZITARI

57 C ., 21 maggio 1998, n. 5086, in Foro it., 1998, I, pag. 2010 e ss.

ASS

58 V. F , op. cit. , pag. 291-292

RANCESCHELLI 20

originaria, infatti, la sponsorizzazione si presenta come donazione la

cui causa risiede in un mero spirito di liberalità: Tizio dona a Caio una

somma di denaro o dei beni al solo fine di aiutarlo a svolgere la

propria attività, senza volere ne pretendere che tale fatto sia reso noto.

Lentamente, poi, la struttura del contratto si evolve e incomincia ad

essere caratterizzata da una sorta di corrispettività la cui causa non va

più ad identificarsi con il puro spirito di liberalità ma piuttosto con

uno specifico fine pubblicitario: Tizio versa una somma di denaro o

beni a Caio per agevolarlo nell’esercizio della sua attività e in cambio

pretende, solamente, che Caio non si opponga alla divulgazione di tale

fatto attraverso il quale Tizio riceve un cosiddetto ritorno d’immagine.

In epoca moderna, poi, il contratto acquista definitivamente e

stabilmente il carattere della sinallagmaticità e assume una specifica e

particolare funzione di scambio tra denaro o beni e ritorno

pubblicitario: Tizio “finanzia” con denaro o beni Caio ma in cambio

non pretende semplicemente l’acquiescenza alla divulgazione del

“finanziamento” ma una vera e propria serie di comportamenti, attivi e

passivi, diretti al raggiungimento dell’obbiettivo pubblicitario. Nella

sua forma tipica e moderna, quindi, il contratto di sponsorizzazione,

assumendo le caratteristiche di un contratto in forza del quale una

parte (sponsorizzato), dietro un corrispettivo in denaro, beni, servizi o

misto, si obbliga a compiere prestazioni di tipo attivo o permissivo

verso l’altra parte (azienda sponsor), prestazioni che consentono,

mediante abbinamenti e collegamenti, la veicolazione e quindi la

diffusione a fini pubblicitari del nome, marchio, prodotto dell’azienda

sponsor, viene comunemente ricondotto nella categoria dei contratti a

prestazioni corrispettive e a titolo oneroso.

21

Solitamente, il contratto di sponsorizzazione si forma attraverso lo

59

scambio di corrispondenza fra le parti. Questa particolare procedura

viene adottata, oltre che ai fini della prova dell’esistenza del contratto,

per evitare di ricadere nell’obbligo di registrazione e soprattutto per

non essere costretti al conseguente assolvimento dell’imposta di

registro.

L’obbligo principale incombente in capo allo sponsor è quello di

60

corrispondere allo sponsee il finanziamento pattuito . Tale

prestazione può constare alternativamente in un versamento di una

certa somma di denaro o in un determinato apporto di beni in natura.

L’ammontare della somma di denaro può essere fisso o variabile e

61 . Nell’ipotesi ( che

dipendere dai risultati dell’opera dello sponsee

nella pratica si presenterà ben difficilmente) in cui le parti non

abbiano fissato l’ammontare del corrispettivo, potrà per analogia

62

applicarsi l’art. 2225 c.c. in tema di contratto d’opera , secondo il

quale “ il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere

determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal

giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente

necessario per ottenerlo”.

Altro obbligo ricorrente è quello di alienare o comunque mettere a

disposizione dello sponsorizzato materiali tecnici di produzione dello

sponsorizzante ed, eventualmente, anche di prestare assistenza tecnica

63

in relazione alla messa a punto ottimale di tali mezzi tecnici . Questa

obbligazione, se prevista in contratto, definisce come tecnica la

sponsorizzazione così effettuata.

59 P – R , La sponsorizzazione, Milano, 1988, pag. 25 e ss

ROPERSI OSSI

60 M.V. D G , op. cit. , pag. 106

E IORGI

61 C. V , op. cit.,pag. 95

ERDE

62 C ., 13 maggio 1980, n. 3142

ASS

63 M. V. D G , op. cit., pag. 30

E IORGI 22

Dal canto suo, lo sponsee deve adoperarsi per la veicolazione

dell’immagine dello sponsor. Pur potendo esser varie le obbligazioni

che tale soggetto può assumere, si può dire che la varietà è seconda

rispetto al contenuto dell’obbligo che in sostanza è uno solo: mettere

nella migliore evidenza possibile i segni distintivi dello sponsor.

Frequentemente è pattuito l’obbligo per lo sponsee di rispettare un

programma relativo alla propria attività di pubblico richiamo e di

astenersi dal partecipare ad attività di natura promo - pubblicitaria a

favore di altre imprese concorrenti dello sponsor.

Se il programma è esplicitato nel testo contrattuale, l’unico problema

è verificare se esso esaurisca il novero delle occasioni di veicolazione

cui è tenuto a partecipare il soggetto sponsorizzato, oppure, se lo

stesso abbia soltanto valore integrativo di un programma implicito di

attività cui lo sponsorizzato sarebbe comunque tenuto in relazione ad

un criterio di normale attività, che potrebbe sussistere nel caso in cui

64

le parti nulla dispongano a questo proposito .

Quando le parti non hanno stabilito nulla, sembra doversi ritenere

sempre determinabile un programma di normale attività cui lo

sponsorizzato sarebbe in ogni caso tenuto. Il richiamo dell’esecuzione

del contratto secondo buona fede, sancito dall’art. 1375 c.c., infatti

autorizza a ritenere sussistente l’obbligo per lo sponsorizzato di

65

rispettare il programma cosi detto “normale” .

Assai di frequente, poi, lo sponsee si impegna a non tenere

comportamenti che possono in qualche maniera ledere la reputazione

66

o arrecare pregiudizio alle aspettative dello sponsor . Tuttavia, anche

in assenza di una clausola così formulata si ritengono sussistenti gli

64 C. V , op. cit., pag. 98 e ss.

ERDE

65 C. V , op. cit.,pag. 99.

ERDE

66 V. F , op. cit., pag. 300.

RANCESCHELLI

23

obblighi di protezione delle parti contrattuali ossia i doveri specifici

posti a carico di tutte le parti e relativi all’astensione della posizion

Dettagli
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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bmorenob di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Criscuolo Fabrizio.