Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
OSTANZA
50 F. C , Il contenuto del contratto, Riv. Dir. Civ.,I, 1963, pag. 378.
ARRARESI
51 F. G , Tipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in
AZZONI
Riv. Dir. Civ., I, 1978, pag. 52 ss.
52 M. B , Diritto civile III, il contratto, Milano, 1984, pag.432.
IANCA 18
prestandosi ad un’armonica integrazione di un complesso di valori
53
fatti propri dall’ordinamento . Infatti, da un lato la pubblicità in
genere è concordemente ritenuta attività rientrante nella tutela
costituzionale con riferimento alla libertà di propaganda ideologica,
politica e sindacale e per la pubblicità commerciale, alla libertà di
iniziativa economica ai sensi dell’art 41 Cost. e, dall’altro, i contratti
di sponsorizzazione hanno ottenuto, esplicita considerazione e
legittimazione sia da parte del legislatore nazionale sia da parte di
54
quello regionale.
Alcuni autori, poi, non si pongono neppure il problema di individuare
i motivi che permettono al contratto di sponsorizzazione di soddisfare
la condizione di meritevolezza prevista dall’art. 1322 comma secondo
c.c. dal momento che, ritenendo l’entrata dei nuovi contratti
nell’ordinamento determinata non da una loro effettiva meritevolezza,
ma semplicemente dalla loro diffusione nella prassi, si preoccupano
piuttosto di sottolineare l’inutilità di tale controllo e di conseguenza
55
della disposizione stessa.
53 A. DE SILVESTRI, Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società
,
calcistiche, Riv. Dir. Sport., 1983, I, p. 135 il quale afferma che i contratti di sponsorizzazione
sportiva, rientrano nell’ambito dei negozi unici complessi perché vi si può riscontrare sia l’unicità
della funzione economico sociale, sia la rilevanza funzionale delle diverse prestazioni previste
rispetto allo scopo negoziale perseguito. E ciò sarebbe evidenziato dalle stesse “premesse” che
risultano apposte in quasi tutti i contratti in parola, le quali riguardano il quadro delle circostanze
di fatto, della situazione economica e di mercato e della posizione oggettiva od anche finalistica
delle parti rispetto al contenuto ed alle condizioni contrattuali. Ad esse si tende attribuire il ruolo di
presupposizione o fondamento del contratto, in una ricerca di equilibri delle prestazioni e dei rischi
che non coinvolge più soltanto i motivi e la volontà dei soggetti, ma la stessa funzione socio-
economica del contenuto del contratto in modo da costituire sempre più incisivamente il luogo
oggettivo di valutazione e di verifica da parte dell’ordinamento giuridico della validità degli aspetti
negoziali in regime di autonomia privata.
54 V. A , Enc. Giur. Trec., XXX, Roma, 1993, pag. 5.
MATO
55 G. D N , Il tipo contrattuale, Padova, 1974, pag. 123 e ss.
E OVA
19
1.5.2. Struttura dei contratti di sponsorizzazione e obbligazioni delle
parti.
Seppur il contratto di sponsorizzazione sia un contratto atipico, la
dottrina ha individuato con estrema precisione i requisiti strutturali
dello stesso.
Esso è, innanzi tutto, un contratto a prestazioni corrispettive e a
carattere oneroso. Non è ipotizzabile, cioè, un contratto di
sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il soggetto sponsorizzato
ceda all’azienda sponsor i diritti d’abbinamento del proprio marchio,
senza la corrispondente richiesta di una somma di danaro o di
un’utilità economica. Entrambe le obbligazioni nascenti a carico delle
56 ,
parti sono assolutamente suscettibili di valutazione economica
cosicché, è assolutamente possibile parlare di natura patrimoniale
57
delle prestazioni di tale contratto ai sensi dell’art 1174 c.c.
La sponsorizzazione è, altresì, un contratto consensuale che trova la
sua perfezione con la semplice manifestazione di volontà delle parti,
ed è da quel momento pienamente vigente e operativo.
Non è richiesta la forma scritta, ma come tutte le fattispecie di accordi
complessi, è consigliabile che sia stipulato per iscritto almeno ai fini
probatori. 58
Autorevole dottrina , nel tracciare la storia del contratto di
sponsorizzazione, ha individuato tre distinte fasi che, dal punto di
vista giuridico, ben riassumono il lento passaggio del contratto in
questione da un contratto a struttura fondamentalmente unilaterale a
un contratto a struttura necessariamente bilaterale. Nella sua forma
56 I , op. cit., pag. 252.
NZITARI
57 C ., 21 maggio 1998, n. 5086, in Foro it., 1998, I, pag. 2010 e ss.
ASS
58 V. F , op. cit. , pag. 291-292
RANCESCHELLI 20
originaria, infatti, la sponsorizzazione si presenta come donazione la
cui causa risiede in un mero spirito di liberalità: Tizio dona a Caio una
somma di denaro o dei beni al solo fine di aiutarlo a svolgere la
propria attività, senza volere ne pretendere che tale fatto sia reso noto.
Lentamente, poi, la struttura del contratto si evolve e incomincia ad
essere caratterizzata da una sorta di corrispettività la cui causa non va
più ad identificarsi con il puro spirito di liberalità ma piuttosto con
uno specifico fine pubblicitario: Tizio versa una somma di denaro o
beni a Caio per agevolarlo nell’esercizio della sua attività e in cambio
pretende, solamente, che Caio non si opponga alla divulgazione di tale
fatto attraverso il quale Tizio riceve un cosiddetto ritorno d’immagine.
In epoca moderna, poi, il contratto acquista definitivamente e
stabilmente il carattere della sinallagmaticità e assume una specifica e
particolare funzione di scambio tra denaro o beni e ritorno
pubblicitario: Tizio “finanzia” con denaro o beni Caio ma in cambio
non pretende semplicemente l’acquiescenza alla divulgazione del
“finanziamento” ma una vera e propria serie di comportamenti, attivi e
passivi, diretti al raggiungimento dell’obbiettivo pubblicitario. Nella
sua forma tipica e moderna, quindi, il contratto di sponsorizzazione,
assumendo le caratteristiche di un contratto in forza del quale una
parte (sponsorizzato), dietro un corrispettivo in denaro, beni, servizi o
misto, si obbliga a compiere prestazioni di tipo attivo o permissivo
verso l’altra parte (azienda sponsor), prestazioni che consentono,
mediante abbinamenti e collegamenti, la veicolazione e quindi la
diffusione a fini pubblicitari del nome, marchio, prodotto dell’azienda
sponsor, viene comunemente ricondotto nella categoria dei contratti a
prestazioni corrispettive e a titolo oneroso.
21
Solitamente, il contratto di sponsorizzazione si forma attraverso lo
59
scambio di corrispondenza fra le parti. Questa particolare procedura
viene adottata, oltre che ai fini della prova dell’esistenza del contratto,
per evitare di ricadere nell’obbligo di registrazione e soprattutto per
non essere costretti al conseguente assolvimento dell’imposta di
registro.
L’obbligo principale incombente in capo allo sponsor è quello di
60
corrispondere allo sponsee il finanziamento pattuito . Tale
prestazione può constare alternativamente in un versamento di una
certa somma di denaro o in un determinato apporto di beni in natura.
L’ammontare della somma di denaro può essere fisso o variabile e
61 . Nell’ipotesi ( che
dipendere dai risultati dell’opera dello sponsee
nella pratica si presenterà ben difficilmente) in cui le parti non
abbiano fissato l’ammontare del corrispettivo, potrà per analogia
62
applicarsi l’art. 2225 c.c. in tema di contratto d’opera , secondo il
quale “ il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo”.
Altro obbligo ricorrente è quello di alienare o comunque mettere a
disposizione dello sponsorizzato materiali tecnici di produzione dello
sponsorizzante ed, eventualmente, anche di prestare assistenza tecnica
63
in relazione alla messa a punto ottimale di tali mezzi tecnici . Questa
obbligazione, se prevista in contratto, definisce come tecnica la
sponsorizzazione così effettuata.
59 P – R , La sponsorizzazione, Milano, 1988, pag. 25 e ss
ROPERSI OSSI
60 M.V. D G , op. cit. , pag. 106
E IORGI
61 C. V , op. cit.,pag. 95
ERDE
62 C ., 13 maggio 1980, n. 3142
ASS
63 M. V. D G , op. cit., pag. 30
E IORGI 22
Dal canto suo, lo sponsee deve adoperarsi per la veicolazione
dell’immagine dello sponsor. Pur potendo esser varie le obbligazioni
che tale soggetto può assumere, si può dire che la varietà è seconda
rispetto al contenuto dell’obbligo che in sostanza è uno solo: mettere
nella migliore evidenza possibile i segni distintivi dello sponsor.
Frequentemente è pattuito l’obbligo per lo sponsee di rispettare un
programma relativo alla propria attività di pubblico richiamo e di
astenersi dal partecipare ad attività di natura promo - pubblicitaria a
favore di altre imprese concorrenti dello sponsor.
Se il programma è esplicitato nel testo contrattuale, l’unico problema
è verificare se esso esaurisca il novero delle occasioni di veicolazione
cui è tenuto a partecipare il soggetto sponsorizzato, oppure, se lo
stesso abbia soltanto valore integrativo di un programma implicito di
attività cui lo sponsorizzato sarebbe comunque tenuto in relazione ad
un criterio di normale attività, che potrebbe sussistere nel caso in cui
64
le parti nulla dispongano a questo proposito .
Quando le parti non hanno stabilito nulla, sembra doversi ritenere
sempre determinabile un programma di normale attività cui lo
sponsorizzato sarebbe in ogni caso tenuto. Il richiamo dell’esecuzione
del contratto secondo buona fede, sancito dall’art. 1375 c.c., infatti
autorizza a ritenere sussistente l’obbligo per lo sponsorizzato di
65
rispettare il programma cosi detto “normale” .
Assai di frequente, poi, lo sponsee si impegna a non tenere
comportamenti che possono in qualche maniera ledere la reputazione
66
o arrecare pregiudizio alle aspettative dello sponsor . Tuttavia, anche
in assenza di una clausola così formulata si ritengono sussistenti gli
64 C. V , op. cit., pag. 98 e ss.
ERDE
65 C. V , op. cit.,pag. 99.
ERDE
66 V. F , op. cit., pag. 300.
RANCESCHELLI
23
obblighi di protezione delle parti contrattuali ossia i doveri specifici
posti a carico di tutte le parti e relativi all’astensione della posizion