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C)
comportamenti motivati da un particolare impulso proibito dalla
legge .
200
Alcuni autori, tra cui Freud , per poter spiegare la perversione
201
sessuale sono partiti dalle origini della sessualità e dall’ istinto
libidico inteso come <<forza delle pulsioni sessuali >>.
202
In base a tali studi si ritiene che il bambino, sin dalla nascita,
possieda una dimensione libidica che lo porta alla ricerca di ciò che
199 PONTI G., Compendio di criminologia, Raffaello Cortina editore, Milano,
1990, p.348.
200 Ibidem, cit., p.347.
201 Opera completa: FREUD S., Tre saggi sulla Teoria sessuale, IV vol.,
Boringhieri, Torino, 1978.
202 VEGETTI FINZI S., Storia della psicanalisi, Mondadori, Milano, 1978, p. 49.
69
possa soddisfare i suoi bisogni fondamentali, il raggiungimento dei
quali comporta un’esperienza di piacere .
203
La teoria di Freud si fonda sul concetto di “pulsione”: la mente è un
apparato per scaricare gli stimoli che premono su di essa, tra i quali
di grande importanza sono le pulsioni sessuali .
204
Il soddisfacimento del bisogno ed il conseguente piacere portano a
trasformare il successivo bisogno in desiderio il quale sorge,
appunto, non solo dal bisogno, ma anche dal ricordo della
situazione soddisfacente vissuta precedentemente .
205
Le pulsioni sessuali infantili si caratterizzano per la loro
incontrollabilità e sono destinate, nelle successive fasi di crescita, a
recedere dinanzi alle barriere del pudore, della moralità e del buon
costume. Per quanto riguarda i “residui” della sessualità infantile,
saranno organizzati sotto il primato della genialità, alla quale
faranno da supporto. Ove ciò non accada la sessualità si
organizzerà in modi devianti. Se la sessualità infantile resiste ai
processi inibitori, si manifesterà attraverso le perversioni .
206
2.5.3.1. La condotta tipica.
203 Si fa riferimento ai bisogni si calore, cibo, sicurezza. LALLI N., Psicodinamica
delle perversioni, cit., p.15.
204 MITCHELL S. A. e BLACK M. J., L’esperienza della psicoanalisi,
Boringhieri, Torino, 1996, p. 37.
205 LALLI N., Psicodinamica delle perversioni, cit., p.18.
206 VEGETTI FINZI S., Storia della psicanalisi, cit., p.70.
70
La condotta tipica prevista dall’art. 609-bis c.p. si sostanzia in una
duplice modalità di esecuzione del reato consistente nel costringere
taluno, con violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o
subire atti sessuali, o nell’indurre taluno a compiere o subire atti
sessuali, rispettivamente, mediante abuso delle sue condizioni di
inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ovvero traendolo
in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Pertanto gli atti sessuali che vengono presi in considerazione
dall’articolo ed incriminati sono gli atti che possono essere
qualificati violenti, abusivi o fraudolenti .
207
2.5.3.2. Il mantenimento della violenza e della
minaccia quali connotati della condotta.
Nell’art. 609-bis il mantenimento della violenza e della minaccia
tra i requisiti della condotta si pone su una linea di continuità
rispetto al precedente art. 519 c.p. che, in quale modo, stupisce.
Considerando la portata innovativa della riforma del 1996, tali
requisiti avrebbero dovuto essere sostituiti dal mero dissenso o,
comunque, dalla mancanza di consenso da parte del soggetto
passivo .
208
In effetti la sottolineata centralità del bene tutelato dall’art. 609-bis
ben si sarebbe legata con la previsione di una punizione anche per
207 CARABBA E.F., Codice penale e codice di procedura penale commentati,
XXII ed., Laurus Robuffo, Roma,1996.
208 Tale soluzione è stata adottata, ad esempio, dal diritto inglese ove basta
l’assenza del consensodella donna perché si configuri il reato. CADOPPI A.,
Moralità pubblica e buon costume (delitti contro la), in Dig. disc. pen., VII vol.,
Torino, 1994, p. 189. 71
quella condotta realizzata nonostante il mancato consenso della
persona offesa .
209
È vero che spesso la giurisprudenza riconosce un ampio concetto di
violenza e minaccia , ma risulta evidente che un tale tipo di
210
interpretazione sfiorerebbe l’analogia in malam partem , pur
211
rispondendo sicuramente a delle esigenze concrete.
Inoltre, l’espresso riferimento che viene fatto al requisito della
violenza può favorire letture in controtendenza, quale quella
contenuta nella parte motiva della nota “sentenza dei jeans ”, ove
212
il consenso della vittima alla congiunzione carnale era stato desunto
dalla sua mancata resistenza e presunta collaborazione nello sfilare
un indumento . Si corre cosi il rischio di fare un passo indietro
213
tornando <<agli insegnamenti degli antichi giureconsulti pratici i
quali esigevano in colei che si asseriva violentata, quattro
esteriorità: le grida contemporanee alla violenza, i capelli disciolti,
le vesti scompigliate ed il racconto immediato dell’accaduto>> .
214
209 In senso contrario: FIANDACA G., Violenza sessuale, in Enc.
Dir.aggiornamento, IV vol., Milano, 2000, 1158.
210 Cass. Sez. III, 16.11.1988, in Riv. Pen. , 1990, p.565, con nota di VOLTA,
Delineazione della violenza carnale.
211 FLORA G., Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale, I vol.,
Cedam, Padova, 2009, p.104.
212 Ci si riferisce alla sentenza della Cassazione 6 novembre 1998 pubblicata,
senza pretesa di completezza, in : Cass. Pen., 1999, p.2194, con nota di
IACOVIELLO, Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una sentenza
indifendibile; in Foro it., 1999, II, 163, con osservazioni di DI CHIARA ed una nota
di FIANDACA, Violenza su donna <<in jeans>> e pregiudizi nell’accertamento
giudiziario.
213 ROMANO B., Delitti contro la sfera sessuale, cit., p.77.
214 ROMANO B., La tutela penale della sfera sessuale, cit., p. 73.
72
La Cassazione si è espressa in senso contrario affermando che, per
la configurabilità del delitto di violenza sessuale non possono
rilevare l’assenza di lesioni sul corpo della vittima, il
comportamento remissivo e le eventuali esitazioni nello sporgere
denuncia, in quanto circostanze del tutto giustificabili alla luce
dello stato emotivo e di terrore nel quale, plausibilmente si trova la
vittima .
215
Come soluzione intermedia si era affermato che non è necessario
che il dissenso della vittima si palesi per tutto il tempo
dell’esecuzione del delitto, essendo sufficiente la sua
manifestazione all’inizio della condotta e che la violenza richiesta
affinché si configuri reato è anche quella che si manifesta <<nel
compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così
venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo>> .
216
Si deve però fare attenzione: eliminare il riferimento alla violenza
ed alla minaccia, che viene effettuato all’art. 609-bis c.p., per
sostituirvi il dissenso o la mancanza di consenso, non vuol dire
giungere all’affermazione della responsabilità a carico
dell’imputato sulla base del semplice racconto da parte della
pretesa parte offesa .
217
215 Cass. Sez. III, 22.12.1999, in Guida al diritto, 2000, n.19, 64, con commento di
CIARAVOLO, Per formare il libero convincimento del giudice può bastare la
testimonianza della parte offesa.
216 Cass. Sez. III, 24.11.2000, Invidia, in C.E.D. Cass., n. 218540. La sentenza è
pubblicata in Foro it., 2001, II, 333, ove si può anche leggere la sentenza Cass. Sez.
V, 24.11.2000, Michieli, orientata in senso opposto, entrambe le sentenze con
annotazione di LEINERI.
217 ROMANO B., Delitti contro la sfera sessuale, cit., p.78.
73
2.5.3.3. Atto sessuale abusivo e fraudolento.
L’art. 520 del codice penale prendeva in considerazione la
congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico
ufficiale . Oggi, invece, ciò che integra il reato ex art. 609-bis
218
(oltre ai connotati già esaminati) è quella condotta che si concreta
in un abuso di autorità, e da ciò discendono delle novità aventi ad
oggetto sia la sfera del soggetto attivo sia quella del soggetto
passivo. Per quanto riguarda il soggetto attivo, non richiedendosi
più la qualifica di pubblico ufficiale, l’autorità di cui si parla può
anche essere quella privata . Per quanto riguarda il soggetto
219
passivo non esiste più un riferimento alla persona arrestata o
detenuta .
220
All’ipotesi prevista dal n.2 del secondo comma dell’art. 609-bis ben
si lega, invece, la definizione di atto sessuale fraudolento . In
221
questo caso non vi sono state grandi innovazioni rispetto al
precedente n.4 del secondo comma dell’art. 519 c.p. : si tratta
sempre della violenza sessuale che viene commessa traendo in
inganno la vittima <<per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona>>.
218 Sulla norma abrogata e su determinati profili della stessa tuttora importanti si
veda SOTGIU G., La congiunzione carnale con persona arrestata o detenuta, in
Riv. Dir. penitenziario, 1933, p.153.
219 VESSICHELLI M., Con l’aumento del minimo edittale a cinque anni ora più
difficile la strada del <<patteggiamento>>, cit., p.22.
220 Nel caso in cui si tratti di persona arrestata o detenuta ricorre la circostanza
aggravante prevista dall’art. 609-ter primo comma n.4.
221 CARABBA E.F., Codice penale e codice di procedura penale commentati, cit.,
p.1743. 74
Per poter stabilire quando si abbia, in concreto, una sostituzione di
persona, si deve far riferimento all’art. 494 del codice penale e,
dunque, alla condotta di chi << induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o
ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la
legge attribuisce effetti giuridici>> .
222
Per quanto riguarda l’ipotesi prevista al n.1 del secondo comma
dell’art. 609-bis, non si fa più riferimento ai malati di mente, come
avveniva al n.3 del secondo comma dell’art. 519 , ma alla persona
223
in stato di inferiorità fisica o psichica e si richiede che il soggetto
224
attivo abusi di tali condizioni. In tal modo l’abusare delle
condizioni di inferiorità fisica o psichica non si configura quale
aggravante del reato di violenza sessuale, ma assume la qualità di
elemento essenziale dello stesso .
225
2.5.3.4. Altri elementi della condotta.
222 ROMANO B., La tutela penale della sfera sessuale, cit., pp. 76-77.
22