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ICCINELLI
Immobiliari ad apporto specializzati, cit., p. 105.
92 Ibidem.
93 Ivi, p. 106. Infatti, l’art. 9, comma 5, TUIR, recita: “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento e per i conferimenti in società”.
94 Art. 9, comma 3, TUIR.
95 Cfr. G. P , op. cit., pp. 106-107.
ICCINELLI
96 Ibidem, nonché circolare dell’Agenzia delle Entrate 38/E del 5 agosto 2004, p. 10.
97 Cfr. G. P , op. cit., p. 107 e circolare dell’Agenzia delle Entrate 38/E del 5 agosto 2004, pp. 10-11.
ICCINELLI
98 Cfr. G. P , op. cit., pp. 106-107.
ICCINELLI 17
immobiliare destinatario dell’apporto è quotato in mercati regolamentati italiani o esteri, il
corrispettivo fiscalmente riconosciuto deve essere almeno pari al valore normale delle quote che il
partecipante riceve a fronte del conferimento effettuato e tale valore normale è calcolato con
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riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese . Se invece il fondo
immobiliare non è negoziato in mercati regolamentati, per il calcolo del corrispettivo si utilizza il
valore normale delle quote determinato “in proporzione al valore del patrimonio netto della società
100
o ente” ovvero, qualora si tratti di società o enti di nuova costituzione, si fa riferimento al valore
101
normale determinato “in proporzione […] all’ammontare complessivo dei conferimenti” .
Il confronto fra il corrispettivo ricevuto a fronte dell’apporto e il costo fiscalmente riconosciuto dei
beni conferiti permette quindi di determinare se l’apportante ha realizzato una plusvalenza o una
102
minusvalenza .
Poiché il trattamento fiscale delle plusvalenze o minusvalenze generate dai conferimenti di
immobili segue le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso, come principio generale la
tassazione prevista dalla legge differisce a seconda della natura giuridica del soggetto apportante e
103
del tipo di beni apportati . Vi è tuttavia un’eccezione, prevista con riferimento alle società di
104
investimento immobiliare quotate (SIIQ) ed estesa anche ai fondi immobiliari: la norma prevede
che il contribuente possa optare per il regime ordinario di tassazione sulle plusvalenze realizzate
all’atto del conferimento di immobili o di diritti reali su immobili oppure scegliere l’applicazione di
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un’imposta del 20%, sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP . Mentre per le SIIQ la
possibilità di evitare la tassazione ordinaria e di applicare l’imposta sostitutiva è subordinata alla
circostanza che la società alla quale sono stati conferiti i beni immobili o i diritti reali mantenga nel
99 Ivi, p. 107, nonché art. 9, comma 2 e comma 4, lett. a), TUIR.
100 Art. 9, comma 4, lett. b), TUIR.
101 Ibidem. Il TUIR riporta un ulteriore caso relativo alla determinazione del corrispettivo fiscalmente riconosciuto ai
conferimenti o apporti in società o in altri enti: qualora, a fronte dei conferimenti, il partecipante abbia ricevuto
obbligazioni e altri titoli diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell’art. 9, comma 4, TUIR, il valore normale è
determinato “comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo”; cfr. art. 9,
comma 4, lett. c), TUIR.
102 Cfr. G. P , op. cit., p. 107.
ICCINELLI
103 Ibidem.
104 Le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) sono “società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio
dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo” inclusi nella white list e “nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 60 per cento
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 25
per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano al momento dell’opzione direttamente o indirettamente
più del 2 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli
utili”; cfr. art. 1, comma 119, della già citata legge n. 296/2006; tale articolo è stato recentemente modificato dall’art. 20
del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in GU,
n. 262 del’11 novembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 85; cfr. etiam circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del
17 settembre 2015, p. 3 e segg.
105 Cfr. art. 1, commi 137 e 140, della legge n. 296/2006. 18
106
proprio patrimonio tali asset per almeno tre anni (a dimostrazione che la sua attività prevalente
riguarda le locazioni e non le compravendite di immobili, come è necessario affinché una società sia
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classificata come SIIQ), per i fondi immobiliari questa condizione non è richiesta .
Inoltre, poiché l’art. 1, comma 137, della legge n. 296/2006, non specifica i requisiti soggettivi dei
beneficiari del regime opzionale che consente di scegliere l’imposta sostitutiva, si ritiene che la
norma in questione possa essere applicata anche qualora il soggetto apportante non sia un
imprenditore oppure non abbia conseguito le plusvalenze da conferimento nell’esercizio dell’attività
108
d’impresa .
Per quanto riguarda la base imponibile, l’art. 1, comma 137, della legge n. 296/2006, fa riferimento
alle “plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili”,
senza che debbano essere considerate anche le eventuali minusvalenze generate dall’apporto di
alcuni degli immobili conferiti; quindi, su ciascuno degli immobili apportati, il contribuente può
scegliere di applicare l’imposta sostitutiva sull’eventuale plusvalenza realizzata oppure optare per
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l’inclusione di tale plusvalenza nel proprio reddito complessivo .
Nel caso in cui gli apporti siano effettuati da un soggetto nell’esercizio di un’attività di impresa
commerciale, i beni immobili, i diritti reali immobiliari oppure le partecipazioni in società
immobiliari oggetto del conferimento possono essere iscritti nel bilancio del conferente come
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immobilizzazioni o come elementi dell’attivo circolante . Sebbene l’art. 1, comma 137, della
legge n. 296/2006, individui nelle sole plusvalenze quei componenti di reddito cui applicare
l’imposta sostitutiva, è ritenuto che l’imposta in questione possa essere anche applicata ai ricavi e
che, dunque, possa riguardare anche gli apporti di beni compresi nell’attivo circolante del soggetto
111
che effettua il conferimento .
In particolare, se l’investitore conferisce beni immobili o diritti reali immobiliari classificati nel suo
bilancio come immobilizzazioni, il regime di tassazione ordinario prevede che le plusvalenze
generate con il conferimento concorrano “a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio
in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre
anni, […], a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non
112
oltre il quarto” ; in alternativa, come si è detto, il contribuente può optare per l’applicazione
106 Cfr. art. 1, comma 137, della legge n. 269/2006.
107 Cfr. G. P , op. cit., p. 108 e circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 31 gennaio 2008, pp. 82-83.
ICCINELLI
108 Cfr. G. P , op. cit., pp. 108-109 e circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 31 gennaio 2008, p. 75.
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109 Invece, nel caso dell’imposta sulle plusvalenze che una società realizza in occasione dell’ingresso nel regime
speciale delle SIIQ (c.d. “imposta d’ingresso”), con riferimento agli immobili e ai diritti reali su immobili “destinati alla
locazione posseduti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio d’imposta ordinario”, la base imponibile è costituita dalle
plusvalenze in questione al netto delle eventuali minusvalenze (cfr. art. 1, comma 126, della legge n. 296/2006, nonché
G. P , op. cit., p. 109 e circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 31 gennaio 2008, p. 75).
ICCINELLI
110 Cfr. G. P , op. cit., p. 109.
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111 Ibidem.
112 Art. 86, comma 4, TUIR. 19
113
dell’imposta sostitutiva al 20% . Le eventuali minusvalenze generate dal conferimento sono
114
invece totalmente deducibili, poiché ricorrono i presupposti di cui all’art. 101, TUIR .
Qualora l’apporto al fondo immobiliare sia effettuato da un soggetto non imprenditore, la disciplina
da seguire è contenuta nell’art. 67 del TUIR, relativa ai redditi diversi: in particolare, sono
considerati redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione
115 116
[…]” nonché, in ogni caso, le plusvalenze da cessione di terreni edificabili . Pertanto, se la
cessione riguarda immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni, il conferente non
imprenditore potrà scegliere fra il regime ordinario di tassazione oppure l’applicazione dell’imposta
sostitutiva, mentre se il tempo trascorso fra l’acquisizione o la costruzione di tali beni e la loro
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cessione è superiore ai cinque anni, le plusvalenze generate non saranno sottoposte a tassazione .
Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni in società immobiliari, ossia in società che
costruiscono, valorizzano, compravendono e gestiscono immobili, la normativa fiscale distingue in
base alla circostanza che il soggetto apportante eserciti un’attività di impresa oppure non la
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eserciti .
All’interno della categoria di apportanti che esercitano un’attività di impresa vi sono società
commerciali, imprese individuali e persone fisiche oppure enti che svolgono un’attività
commerciale; i conferenti che invece non esercitano un’attività di impresa sono le persone fisiche
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non esercenti tale attività, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati .
In particolare, il trattamento fi