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LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LE BANDE

GIOVANILI

4.1 Perché la giustizia riparativa

78 Antigone, A un anno dal decreto Caivano. Il dossier di Antigone

sull’emergenza negli istituti penali minorili, in

https://www.antigone.it/news/3500-il-nostro-documento-sul-decreto-

legge-caivano, 2023. 113

Il nostro ordinamento giuridico sta attraversando un periodo di

rilevanti trasformazioni, caratterizzato dalla contemporanea

presenza di due istanze apparentemente antitetiche, ma che

influenzano profondamente il panorama del diritto penale

contemporaneo. Da un lato, si osserva un consolidamento di

una logica di rassicurazione collettiva, che si traduce in un

diritto penale sempre più reattivo e punitivo, spesso definito

come il "diritto delle emergenze criminali". Tale approccio si

fonda sulla percezione di un'escalation della criminalità,

considerata una minaccia imminente per la sicurezza pubblica e

che nelle intenzioni del legislatore giustifica un inasprimento

delle politiche penali. Un esempio emblematico di questa

tendenza è rappresentato dalla legge n. 159 del 2023, che

introduce misure più severe nei confronti delle cosiddette

"baby-gang", trattando il fenomeno come un'emergenza

sociale. Il legislatore fa esplicito riferimento al "crescente e

preoccupante fenomeno delle baby-gang", presentandolo come

un evento che richiede un rafforzamento delle politiche di

contrasto. Abbiamo evidenziato come tali politiche,rischiano di

minare i principi fondanti del processo penale minorile,

erodendo le specificità e le garanzie che hanno storicamente

caratterizzato il trattamento dei minorenni nel sistema

giuridico. Molti studiosi e professionisti del diritto hanno

manifestato crescenti critiche nei confronti della risposta

punitiva tradizionale, sollevando dubbi sulla reale efficacia

della pena nel conseguire gli obiettivi di prevenzione generale e

speciale previsti dal nostro ordinamento. In effetti, non esistono

prove empiriche concrete che dimostrino che la minaccia o

l’applicazione di pene tradizionali più severe, anche se

tempestive, possano realmente incrementare il livello di

deterrenza. Al contrario, diverse ricerche hanno evidenziato che

l’inasprimento delle pene non produce una diminuzione della

114

criminalità, e anzi, che sanzioni troppo severe possano avere un

effetto criminogeno, alimentando fenomeni di recidiva e

minando gli scopi di prevenzione, sia speciale che generale. In

questo contesto di incertezze e disillusione rispetto al sistema

punitivo tradizionale, sono emerse nuove prospettive nella

politica penale, orientate verso approcci alternativi che

pongono in discussione l’efficacia e la legittimità dell'uso

esclusivo della pena tradizionale. Una di queste alternative è

rappresentata dalla giustizia riparativa, un modello che

privilegia la risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di un

processo riparativo, piuttosto che attraverso l’imposizione di

sanzioni puramente punitive. In particolare, il settore minorile

ha rappresentato un campo privilegiato per la sperimentazione

di tali pratiche, come dimostrato dall'adozione della mediazione

penale minorile. Un passo significativo nell’implementazione

dei programmi di giustizia riparativa è stato, poi, compiuto con

l’introduzione del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma

Cartabia), che ha per la prima volta introdotto una disciplina

organica della giustizia riparativa e ha previsto un quadro

normativo specifico per la sua applicazione. Tuttavia, tale

riforma non è stata esente da critiche, soprattutto per quanto

riguarda la sua capacità di integrarsi nel sistema penale

esistente senza compromettere le garanzie a tutela dei diritti

79

fondamentali dei soggetti coinvolti. Un momento delicato è

sicuramente quello dell’innesto dell’esito degli effetti riparativi

all’interno del processo penale, la dottrina ha dibattuto sul

tema, proponendo quella che deve essere la corretta

interpretazione delle norme contenute all’interno del d.lgs.

n.150 del 2022, per far sì che tutte le garanzie tipiche del

79 C. Della Giustina, La giustizia riparativa sotto la lente del diritto

costituzionale: verso una giustizia più democratica e sostenibile? in

https://www.mediaresrivista.it,2022 ; V. Bonini, Giustizia ripartiva e

garanzie nelle architetture del d.lgs n.150/2022, in

https://www.sistemapenale.it ,2023.

115 80

processo penale vengano rispettate. Alla luce di queste

considerazioni, nell’ambito della nostra indagine criminologica

sul fenomeno delle bande giovanili, appare fondamentale, dopo

aver esaminato l’intervento normativo della legge n. 159 del

2023, analizzare il modello di giustizia riparativa introdotto con

il d.lgs. n. 150 del 2022. L’obiettivo è valutare la possibilità di

applicare il modello riparativo come strumento sia per la

risoluzione dei conflitti derivanti dai comportamenti criminosi

dei membri delle bande giovanili, sia per la prevenzione

terziaria, con un particolare focus sulla reintegrazione sociale

dei soggetti coinvolti e sulla loro responsabilizzazione. Per

giungere a una valutazione ponderata, sarà imprescindibile fare

riferimento alle caratteristiche specifiche del fenomeno delle

bande giovanili italiane, come già analizzato nel secondo

capitolo di questo studio. Allo stesso, non potremmo

prescindere da una spiegazione di che cosa si intenda per

giustizia riparativa e di quello che è il suo attuale habitus post-

riforma Cartabia all’interno dell’ordinamento giuridico penale.

4.2 Definizione di giustizia riparativa

Prima di addentrarci nell'analisi degli aspetti ontologici della

giustizia riparativa, è opportuno fare una precisazione di natura

terminologica, al fine di comprendere la scelta del legislatore

nella predisposizione dei programmi con il d.lgs. n. 150 del

2022. Nel tentativo di definire il concetto di "giustizia

riparativa", da un punto di vista scientifico emerge sin da subito

la difficoltà di circoscrivere un'idea che si presenta priva di

confini ben delineati. A questo proposito, autori come

80 Vedi E.Venafro per un’interpretazione costituzionalmente corretta

dell’articolo 129 bis così come novellato dal d.lgs. n.150 del 2022.

Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma

Cartabia, in https://www.lalegislazionepenale.eu, 2023.

116

81

Walgrave hanno evidenziato come la giustizia riparativa fosse,

sotto molti aspetti, un paradigma "vago", caratterizzato da una

marcata "mobilità" dei suoi contenuti. Il dibattito sulla giustizia

riparativa ha avuto inizio negli anni Settanta del secolo scorso

e, nel corso del tempo, sono emerse numerose definizioni che

variano in base agli aspetti considerati più rilevanti sul piano

fondativo. Sebbene non sia ancora stata stabilita una

definizione universale e concisa del termine, la definizione

proposta da Tony F. Marshall nel 1996 sembra particolarmente

indicativa nel delineare gli elementi fondativi della giustizia

riparativa. Secondo Marshall, la giustizia riparativa può essere

definita come "un processo in cui tutte le parti coinvolte in un

reato si riuniscono per risolvere collettivamente come

affrontare le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il

82

futuro". L’articolo 42 del d.lgs. n. 150 del 2022 definisce la

giustizia riparativa come uno strumento capace di svolgere una

funzione di riparazione, intesa in senso ampio. In particolare, la

riparazione si riferisce sia alla reintegrazione del "bene

pregiudicato dall’azione criminosa", sia alla valorizzazione

degli aspetti immateriali e relazionali che caratterizzano la

vittima e l’autore del reato. La definizione di giustizia

riparativa contenuta nel decreto legislativo riprende le

definizioni contenute nelle fonti internazionali, compresa quella

riportata nell’art. 2 comma 1 lett. d) della Direttiva

2012/29/UE. Essa viene definita come un:“programma che

consente alla vittima del reato, alla persona indicata come

autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità

di partecipare, liberamente, in modo consensuale, attivo e

81 Walgrave, Beyond Rehabilitation: In Search of a Constructive

Alternative in the Judical Respons to Juvenile Crime in EJCPR, 7,

1994.

82 T.F. Marshall, Restorative justice. An Overview, Home Office,

Information & Publications Group, Research Development and

Statistics Directotate, 1999. 117

volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato,

con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato,

denominato mediatore”. La giustizia riparativa, come delineata

nel d.lgs. n. 150 del 2022, esclude l’applicazione di una serie di

programmi tra cui "i programmi riparativi di comunità, i

consigli di riparazione, le restituzioni dirette alle vittime, i

programmi di supporto alle vittime e ai testimoni, come anche i

circoli di supporto alle vittime, i gruppi terapeutici, i corsi di

sensibilizzazione per le vittime, l’educazione di detenuti e

autori dell’illecito, i tribunali di problem solving, i circoli di

supporto e di responsabilità, le cerimonie di reinserimento

degli autori dell’illecito e i progetti che coinvolgono gli autori

dell’illecito e le loro famiglie o altri autori di reato", in quanto

tutti questi programmi non soddisfano il requisito fondamentale

di uno "scambio dialogico e una messa in relazione tra i due

protagonisti nella loro individualità, per la ricostruzione del

legame spezzato tra vittima, soggetto indicato come reo e

83

comunità" , come previsto dall’articolo 42 del d.lgs. n. 150 del

2022.

Assunta questa premessa, al fine di comprendere a fondo i

caratteri distintivi della giustizia riparativa così come delineata

dal d.lgs. n.150 del 2022 e verificarne la funzionalità in

relazione al fenomeno delle bande giovanili, sarà necessario

fare un approfondimento su alcuni concetti chiave. In

particolare, verranno analizzati i concetti di "vittima del reato",

"comunità" e "riparazione" da un punto di vista sostanziale.

Questi termini sono essenziali per delineare l'orientamento

pratico e teorico della giustizia riparativa così come delineato

dalla Riforma Cartabia, nonché per valutarne l'efficacia

applicativa nei confronti dell’oggetto del nostro studio.

83E.Venafro,Op.cit, 32-33 118

4.2.1 Il concetto di “vittima”

La maggior parte delle definizioni della giustizia riparativa

proposte negli ultimi anni, hanno come denominatore comune

l

Dettagli
A.A. 2023-2024
185 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Filippo-Stefanucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Criminologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Venafro Emma.