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LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LE BANDE
GIOVANILI
4.1 Perché la giustizia riparativa
78 Antigone, A un anno dal decreto Caivano. Il dossier di Antigone
sull’emergenza negli istituti penali minorili, in
https://www.antigone.it/news/3500-il-nostro-documento-sul-decreto-
legge-caivano, 2023. 113
Il nostro ordinamento giuridico sta attraversando un periodo di
rilevanti trasformazioni, caratterizzato dalla contemporanea
presenza di due istanze apparentemente antitetiche, ma che
influenzano profondamente il panorama del diritto penale
contemporaneo. Da un lato, si osserva un consolidamento di
una logica di rassicurazione collettiva, che si traduce in un
diritto penale sempre più reattivo e punitivo, spesso definito
come il "diritto delle emergenze criminali". Tale approccio si
fonda sulla percezione di un'escalation della criminalità,
considerata una minaccia imminente per la sicurezza pubblica e
che nelle intenzioni del legislatore giustifica un inasprimento
delle politiche penali. Un esempio emblematico di questa
tendenza è rappresentato dalla legge n. 159 del 2023, che
introduce misure più severe nei confronti delle cosiddette
"baby-gang", trattando il fenomeno come un'emergenza
sociale. Il legislatore fa esplicito riferimento al "crescente e
preoccupante fenomeno delle baby-gang", presentandolo come
un evento che richiede un rafforzamento delle politiche di
contrasto. Abbiamo evidenziato come tali politiche,rischiano di
minare i principi fondanti del processo penale minorile,
erodendo le specificità e le garanzie che hanno storicamente
caratterizzato il trattamento dei minorenni nel sistema
giuridico. Molti studiosi e professionisti del diritto hanno
manifestato crescenti critiche nei confronti della risposta
punitiva tradizionale, sollevando dubbi sulla reale efficacia
della pena nel conseguire gli obiettivi di prevenzione generale e
speciale previsti dal nostro ordinamento. In effetti, non esistono
prove empiriche concrete che dimostrino che la minaccia o
l’applicazione di pene tradizionali più severe, anche se
tempestive, possano realmente incrementare il livello di
deterrenza. Al contrario, diverse ricerche hanno evidenziato che
l’inasprimento delle pene non produce una diminuzione della
114
criminalità, e anzi, che sanzioni troppo severe possano avere un
effetto criminogeno, alimentando fenomeni di recidiva e
minando gli scopi di prevenzione, sia speciale che generale. In
questo contesto di incertezze e disillusione rispetto al sistema
punitivo tradizionale, sono emerse nuove prospettive nella
politica penale, orientate verso approcci alternativi che
pongono in discussione l’efficacia e la legittimità dell'uso
esclusivo della pena tradizionale. Una di queste alternative è
rappresentata dalla giustizia riparativa, un modello che
privilegia la risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di un
processo riparativo, piuttosto che attraverso l’imposizione di
sanzioni puramente punitive. In particolare, il settore minorile
ha rappresentato un campo privilegiato per la sperimentazione
di tali pratiche, come dimostrato dall'adozione della mediazione
penale minorile. Un passo significativo nell’implementazione
dei programmi di giustizia riparativa è stato, poi, compiuto con
l’introduzione del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma
Cartabia), che ha per la prima volta introdotto una disciplina
organica della giustizia riparativa e ha previsto un quadro
normativo specifico per la sua applicazione. Tuttavia, tale
riforma non è stata esente da critiche, soprattutto per quanto
riguarda la sua capacità di integrarsi nel sistema penale
esistente senza compromettere le garanzie a tutela dei diritti
79
fondamentali dei soggetti coinvolti. Un momento delicato è
sicuramente quello dell’innesto dell’esito degli effetti riparativi
all’interno del processo penale, la dottrina ha dibattuto sul
tema, proponendo quella che deve essere la corretta
interpretazione delle norme contenute all’interno del d.lgs.
n.150 del 2022, per far sì che tutte le garanzie tipiche del
79 C. Della Giustina, La giustizia riparativa sotto la lente del diritto
costituzionale: verso una giustizia più democratica e sostenibile? in
https://www.mediaresrivista.it,2022 ; V. Bonini, Giustizia ripartiva e
garanzie nelle architetture del d.lgs n.150/2022, in
https://www.sistemapenale.it ,2023.
115 80
processo penale vengano rispettate. Alla luce di queste
considerazioni, nell’ambito della nostra indagine criminologica
sul fenomeno delle bande giovanili, appare fondamentale, dopo
aver esaminato l’intervento normativo della legge n. 159 del
2023, analizzare il modello di giustizia riparativa introdotto con
il d.lgs. n. 150 del 2022. L’obiettivo è valutare la possibilità di
applicare il modello riparativo come strumento sia per la
risoluzione dei conflitti derivanti dai comportamenti criminosi
dei membri delle bande giovanili, sia per la prevenzione
terziaria, con un particolare focus sulla reintegrazione sociale
dei soggetti coinvolti e sulla loro responsabilizzazione. Per
giungere a una valutazione ponderata, sarà imprescindibile fare
riferimento alle caratteristiche specifiche del fenomeno delle
bande giovanili italiane, come già analizzato nel secondo
capitolo di questo studio. Allo stesso, non potremmo
prescindere da una spiegazione di che cosa si intenda per
giustizia riparativa e di quello che è il suo attuale habitus post-
riforma Cartabia all’interno dell’ordinamento giuridico penale.
4.2 Definizione di giustizia riparativa
Prima di addentrarci nell'analisi degli aspetti ontologici della
giustizia riparativa, è opportuno fare una precisazione di natura
terminologica, al fine di comprendere la scelta del legislatore
nella predisposizione dei programmi con il d.lgs. n. 150 del
2022. Nel tentativo di definire il concetto di "giustizia
riparativa", da un punto di vista scientifico emerge sin da subito
la difficoltà di circoscrivere un'idea che si presenta priva di
confini ben delineati. A questo proposito, autori come
80 Vedi E.Venafro per un’interpretazione costituzionalmente corretta
dell’articolo 129 bis così come novellato dal d.lgs. n.150 del 2022.
Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma
Cartabia, in https://www.lalegislazionepenale.eu, 2023.
116
81
Walgrave hanno evidenziato come la giustizia riparativa fosse,
sotto molti aspetti, un paradigma "vago", caratterizzato da una
marcata "mobilità" dei suoi contenuti. Il dibattito sulla giustizia
riparativa ha avuto inizio negli anni Settanta del secolo scorso
e, nel corso del tempo, sono emerse numerose definizioni che
variano in base agli aspetti considerati più rilevanti sul piano
fondativo. Sebbene non sia ancora stata stabilita una
definizione universale e concisa del termine, la definizione
proposta da Tony F. Marshall nel 1996 sembra particolarmente
indicativa nel delineare gli elementi fondativi della giustizia
riparativa. Secondo Marshall, la giustizia riparativa può essere
definita come "un processo in cui tutte le parti coinvolte in un
reato si riuniscono per risolvere collettivamente come
affrontare le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il
82
futuro". L’articolo 42 del d.lgs. n. 150 del 2022 definisce la
giustizia riparativa come uno strumento capace di svolgere una
funzione di riparazione, intesa in senso ampio. In particolare, la
riparazione si riferisce sia alla reintegrazione del "bene
pregiudicato dall’azione criminosa", sia alla valorizzazione
degli aspetti immateriali e relazionali che caratterizzano la
vittima e l’autore del reato. La definizione di giustizia
riparativa contenuta nel decreto legislativo riprende le
definizioni contenute nelle fonti internazionali, compresa quella
riportata nell’art. 2 comma 1 lett. d) della Direttiva
2012/29/UE. Essa viene definita come un:“programma che
consente alla vittima del reato, alla persona indicata come
autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità
di partecipare, liberamente, in modo consensuale, attivo e
81 Walgrave, Beyond Rehabilitation: In Search of a Constructive
Alternative in the Judical Respons to Juvenile Crime in EJCPR, 7,
1994.
82 T.F. Marshall, Restorative justice. An Overview, Home Office,
Information & Publications Group, Research Development and
Statistics Directotate, 1999. 117
volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato,
con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato,
denominato mediatore”. La giustizia riparativa, come delineata
nel d.lgs. n. 150 del 2022, esclude l’applicazione di una serie di
programmi tra cui "i programmi riparativi di comunità, i
consigli di riparazione, le restituzioni dirette alle vittime, i
programmi di supporto alle vittime e ai testimoni, come anche i
circoli di supporto alle vittime, i gruppi terapeutici, i corsi di
sensibilizzazione per le vittime, l’educazione di detenuti e
autori dell’illecito, i tribunali di problem solving, i circoli di
supporto e di responsabilità, le cerimonie di reinserimento
degli autori dell’illecito e i progetti che coinvolgono gli autori
dell’illecito e le loro famiglie o altri autori di reato", in quanto
tutti questi programmi non soddisfano il requisito fondamentale
di uno "scambio dialogico e una messa in relazione tra i due
protagonisti nella loro individualità, per la ricostruzione del
legame spezzato tra vittima, soggetto indicato come reo e
83
comunità" , come previsto dall’articolo 42 del d.lgs. n. 150 del
2022.
Assunta questa premessa, al fine di comprendere a fondo i
caratteri distintivi della giustizia riparativa così come delineata
dal d.lgs. n.150 del 2022 e verificarne la funzionalità in
relazione al fenomeno delle bande giovanili, sarà necessario
fare un approfondimento su alcuni concetti chiave. In
particolare, verranno analizzati i concetti di "vittima del reato",
"comunità" e "riparazione" da un punto di vista sostanziale.
Questi termini sono essenziali per delineare l'orientamento
pratico e teorico della giustizia riparativa così come delineato
dalla Riforma Cartabia, nonché per valutarne l'efficacia
applicativa nei confronti dell’oggetto del nostro studio.
83E.Venafro,Op.cit, 32-33 118
4.2.1 Il concetto di “vittima”
La maggior parte delle definizioni della giustizia riparativa
proposte negli ultimi anni, hanno come denominatore comune
l