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(TAR
senza aver compiuto le verificazioni comprovanti la pericolosità di utilizzare i materiali medesimi”
Veneto, sez. II, 23.1.92, n. 56, in Il Diritto della regione, 1992, pag. 557).
54 U. ZUBALLI E R. SAVOIA, op. cit., pag. 101. 31
maggiore è la necessità di un obbligo di motivazione sulle ragioni del
ritardo o del prolungamento dell’istruttoria;
b) Negli atti negativi per il destinatario e inseriti in un procedimento,
l’Amministrazione non può lasciare trascorrere un tempo eccessivo tra gli
atti preparatori e quello finale anche qualora non ci siano termini previsti
per legge, perché già l’inizio del procedimento danneggia le aspettative
dell’interessato. Quindi, quando il tempo trascorso tra gli atti preparatori e
quello finale è considerevole, spetta all’Amministrazione spiegare i motivi
del ritardo e che le ragioni di fatto e di diritto, i quali hanno indotto
55
l’Amministrazione a dare avvio al procedimento, sono ancora attuali .
Per gli atti favorevoli al privato, anch’essi non possono tardare
c) eccessivamente, perché altrimenti l’Amministrazione, anche in questo
ritardo (si pensi all’assunzione di un
caso, è tenuta a giustificare il
soggetto in un pubblico impiego dopo anni dalla conclusione del concorso
pubblico). Infatti, anche gli atti favorevoli al privato devono essere
motivati in quanto “la salvaguardia dell‘interesse della collettività o di
eventuali interessi interferenti con quello tutelato dal provvedimento
costituisce, a ben vedere, il fondamento dell‘esigenza di motivare gli atti
56
favorevoli” .
La tempistica incide anche in un altro modo sul profilo della motivazione del
Nel caso in cui prima dell’adozione dell’atto vi siano stati altri
provvedimento.
atti dell’Amministrazione di segno contrario (ad esempio, prima dell’emanazione
di un atto favorevole al destinatario, dopo l’Amministrazione nei confronti dello
55 In caso di provvedimento del Prefetto che comporta la sospensione di una patente di guida intervenuto
notevolmente a di stanza del tempo dalla data del sinistro stradale, anche se si tratta di un atto dovuto,
l’Amministrazione deve motivare espressamente le ragioni che impongono l’adozione della misura
cautelare (cfr. TAR Umbria, 27.3.96, n. 126, in Rass. giuridica umbra, 1996, 554).
56 L. CIMELLARO, op. cit., pag. 474. A tal proposito si esprime anche la giurisprudenza amministrativa,
la quale afferma che “Il provvedimento col quale si sostituisce nell'incarico di segretario comunale un
soggetto con altro segretario incaricato di una reggenza in altro comune senza sostituirlo, deve
congruamente esporre le ragioni che sostengono la scelta compiuta sia in riferimento alla valutazione
(Consiglio di Stato, sez.
comparativa dei soggetti interessati, sia al perseguimento del pubblico interesse”
IV, 08.04.91, n. 244, in Foro amm., 1991, 1016). 32
un atto negativo), l’Amministrazione deve spiegare le
stesso soggetto ha emesso
ragioni del suo cambiamento di direzione, in virtù del principio di
consolidamento per atti dell’Amministrazione, e ciò con sempre maggiore
incisività quanto maggiore è il tempo lasciato trascorrere.
6. Il collegamento tra la fase istruttoria e la motivazione.
Secondo il citato art. 3, la motivazione deve fondarsi sulle risultanze
dell’istruttoria, in considerazione del fatto che la decisione non costituisce un
mero episodio istantaneo, ma l’esito di una procedura caratterizzata di relazioni
ed adattamenti reciproci. Il fatto o i fatti accertati nella fase istruttoria
costituiscono i presupposti su cui si basa la decisione insieme alle ragioni
giuridiche. Questo vuol dire che il richiamo operato dalla legge al legame fra
motivazione e risultanze dell’istruttoria riconduce la decisione amministrativa
nell’ambito del operato dell’Amministrazione. Quindi, la motivazione deve
fondarsi sugli interessi effettivamente presi in considerazione come motivi della
57
scelta .
A rafforzare il legame tra fase istruttoria e motivazione è previsto che nel caso in
cui l’organo competente ad emanare il provvedimento amministrativo finale del
procedimento intenda discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
responsabile unico del procedimento, deve darne conto nella motivazione, nel
rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ai
58
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), Legge 1990, n. 241 .
57 La giurisprudenza precisa che “L‘onere della motivazione s‘intende soddisfatto allorché il
provvedimento indichi, seppure in maniera succinta, il rapporto tra il dato giuridico ed il caso concreto
sì da consentire all‘interessato di verificare l‘iter logico seguito dall‘Amministrazione nell‘assunzione
(Consiglio
della decisione” di Stato, sez. V, 24.1.13, n. 444, in Foro amm., CDS 2013, 1, 201).
58 Si applica la stessa logica anche quando l’Amministrazione non intende conformarsi al parere
dell’organo consultivo (cfr. Tar Trentino Alto Adige, sez. I, 14.4.14, n. 150, in Foro amm., 2014, 4,
1185). 33
7. Motivazione e partecipazione del privato.
L’art. 10, Legge 1990, n. 241 stabilisce espressamente che “I soggetti di cui
all‘articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell‘articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall‘articolo 24;
di presentare memorie scritte e documenti, che l‘amministrazione ha l‘obbligo
b)
di valutare ove siano pertinenti all‘oggetto del procedimento”.
Come si può osservare, tale norma riconosce ai soggetti citati, i c.d. partecipanti
del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti: se ciò accade,
l’Amministrazione deve dare conto nella motivazione di apporti partecipativi
pertinenti all’oggetto del procedimento di chi interviene, esattamente come
59
stabilito dalla lettera b) .
La ponderazione degli interessi coinvolti rappresenta sostanzialmente un obbligo
che riguarda il procedimento formativo dell’atto e quindi l’istruttoria: dunque,
60
essa “deve trovare un riscontro preciso nella motivazione” .
Ovviamente, ci si riferisce agli atti che non sono c.d. vincolati, nei quali
l’eventuale presenza di tanti interessi viene superata dalla norma che obbliga
l’Amministrazione ad adottare un provvedimento amministrativo tipico e
determinato nel suo contenuto in presenza di determinati presupposti. Invece, per
l’atto vincolato è la legge che ha provveduto a priori a ponderare gli interessi
coinvolti dall’atto amministrativo.
Per quanto riguarda i c.d. atti discrezionali, normalmente vi sono tanti interessi
coinvolti, sia di natura pubblica che di natura privata, che devono essere tenuti
59 Tuttavia, deve essere precisato che, secondo il Consiglio di Stato, di fronte a controdeduzioni del
privato “Nell‘adottare un provvedimento, la p.a. non è tenuta a riportare nelle premesse e nella
motivazione il testo integrale delle controdeduzioni del destinatario del provvedimento stesso, essendo al
contrario sufficiente che le valuti nel loro complesso o per questioni omogenee, senza necessità di
disattenderle in maniera analitica, salvo che non sia provato che l‘Amministrazione non abbia neppure
esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate, respingendole con una mera formula di stile”
(Consiglio di Stato, sez. V, 21.6.13, n. 3402, in Foro Amm., CDS 2013, 6, 1659).
60 U. ZUBALLI E R. SAVOIA, op. cit., pag. 83. 34
presenti nell’istruttoria e quindi devono essere tenuti in considerazione nella
motivazione.
In breve, l’Amministrazione non deve trascurare l’interesse pubblico, in quanto è
la sua ragione di operare, ma nel farlo deve tenere conto altri interessi coinvolti.
Il perseguimento dell’interesse pubblico deve avvenire seguendo il principio del
minore sacrificio possibile del privato, secondo il quale l’interesse dello stesso
privato venga preso in considerazione, che l’interessato possa partecipare
all’istruttoria e che le sue istanze vengano valutate ed eventualmente confutate.
Secondo la dottrina “l‘interesse del privato va inteso in senso lato, essendo
61
sufficiente una mera aspettativa qualificata” .
Va sottolineato che l’obbligo di dare conto nella motivazione degli apporti
partecipativi dei privati acquista una particolare rilevanza nel caso previsto
dall’art. 10-bis, Legge 1990, n. 241, di cui si parlerà più specificamente in
62
seguito .
8. Casistica applicativa.
A questo punto, dopo aver introdotto la motivazione del provvedimento
amministrativo, è necessario analizzare i singoli casi che la riguardano in
maniera specifica. Da qua si può notare che la motivazione del provvedimento
amministrativo sia un istituto “elastico”, in quanto può cambiare a seconda della
casistica.
61 U. ZUBALLI E R. SAVOIA, op. cit., pag. 84.
62 In questo caso, la giurisprudenza afferma che la motivazione del provvedimento alla fine debba riferire
sulle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’istante. Più specificamente, il
ha affermato che “Il precetto di cui alla prima parte del comma 2 dell‘art. 21-
giudice amministrativo
octies, Legge 1990, n. 241 trova applicazione anche nell‘ipotesi di malgoverno dei principi di cui all‘art.
10-bis ed è da considerare illegittimo il provvedimento dove non si dà conto delle motivazioni in risposta
alle argomentazioni proposte argomentatamente dal privato a seguito dell‘avviso dell‘art. 10-bis,
limitandosi l‘Amministrazione ad affermare apoditticamente e con formula di stile che non emergono
per far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall‘interessato”
nuovi elementi
(Consiglio di Stato, sez. VI, 31.10.11, n. 5815, in Foro amm., CDS 2011, 10, 3183).
35
8.1. La motivazione negli atti amministrativi discrezionali e negli atti
caratterizzati dalla c.d. discrezionalità tecnica.
Alla luce di quanto detto precedentemente riguardo alla rilevanza dell’istruttoria,
è evidente che per gli atti amministrativi discrezionali che coinvolgono diversi
interessi, l’autorità deve specificare anche perché abbia deciso di non adottare
quel provvedimento o di adottarlo con quel determinato contenuto in riferimento
63
allo stato di fatto o di diritto esistente al momento della sua emanazione .
Quindi, la giurisprudenza amministrativa afferma che “L'esigenza di un'adeguata
motivazione si manifesta soprattutto in relazione all'esercizio di poteri
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