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DELLA STESSA

Nella pratica, in presenza di una perdita di capitale sociale, vi sono diverse modalità di

eliminazione della stessa. In particolare è altresì possibile porre in essere le seguenti

operazioni:

a) versamento da parte dei soci a fondo perduto;

b) rinuncia da parte di uno o più soci di un credito vantato nei confronti della

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società.

Nel primo caso, il versamento a fondo perduto, allocato contabilmente tra le riserve del

patrimonio netto, non comporta modifiche dell'atto costitutivo, per cui può essere

deliberato dall'assemblea riunita in seduta ordinaria e può essere fatto spontaneamente

da tutti o da alcuni soci, in proporzione o meno alle loro quote di partecipazione. Esso

consiste nella consegna di somme di denaro alla società, con la contestuale rinunzia a

chiederne la restituzione. Di diversa fattispecie sono invece i versamenti in conto

capitale e i versamenti in conto futuro aumento del capitale. I primi, costituiscono

87 Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010. 45

erogazioni effettuate da tutti o alcuni soci in assenza di una previsione di una

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determinata programmata delibera di aumento di capitale sociale . Tali versamenti

vengono, pertanto, acquisiti al patrimonio della società e possono essere utilizzati al pari

delle altre riserve disponibili, sia per coprire perdite, che per eseguire aumenti di

capitale sociale. I secondi, invece, costituiscono erogazioni effettuate dai soci

89

anticipatamente rispetto alla programmata delibera di aumento di capitale sociale . In

tale circostanza, si assiste, quindi, ad una inversione cronologica della delibera di

aumento di capitale, non soltanto rispetto al conferimento, ma anche rispetto alla

dichiarazione di sottoscrizione.

Nel secondo caso, invece, di rinuncia dei crediti da parte dei soci, risulta da un punto di

90

vista civilistico, una sopravvenienza attiva e può essere tacitamente accettata dalla

società anche se non deliberata in sede di assemblea. L’accettazione tacita è data dal

fatto che la rinuncia è un atto unilaterale del socio che non necessità di una delibera

assembleare, a differenza del versamento di una somma a copertura della perdita.

Appartenente alla casistica di cui sopra è il caso di rinuncia al credito da parte di titolari

di titoli obbligazionari o di titoli di debito, a seconda se si sta parlando di S.p.A. o di

s.r.l.; anch’esso vincolato da deliberazione, ma in questo caso degli obbligazionisti. In

via residuale, si riporta anche il caso di rinuncia del diritto al rimborso del

finanziamento effettuato dai soci. Nell'operatività aziendale i soci possono finanziare la

società con somme erogate a titolo di mutuo sia proporzionalmente alla loro

partecipazione al capitale sociale, sia in modo non proporzionale, fruttifere o meno di

interessi, sempre e comunque su preliminare richiesta formale dell'organo

amministrativo. Tali somme, nel caso di emersione di perdite generate dalla gestione

corrente, possono essere utilizzate a loro copertura, ma, in questi casi, il socio deve

espressamente rinunciare al credito sulla base dell'istituto della remissione del debito

91

disciplinato dall'art. 1236 c.c. .

88 Cass. 19 luglio 2000, n. 9471, in Diritto e Giustizia, n. 140.

89 Cass. 6 luglio 2001, n. 9209.

90 Non imponibile ai fini fiscali ex art. 88, comma 4, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917

91 Si veda F. Contiti, Riduzione del capitale sociale per perdite, Guida alla Contabilità & Bilancio, Gestione

delle perdite patrimoniali nelle società di capitali. Analisi della normativa civilistica e fiscale anche sulla

base della riforma del diritto societario, 31.12.2008 - n. 24 - p. 29. 46

Non risulta ammissibile infine, l’eliminazione della perdita attraverso la rivalutazione di

beni dell’attivo, essendo possibile tale procedura solo quando prevista da leggi speciali.

Si analizza ora un aspetto molto controverso, sia nella dottrina che nella giurisprudenza

riguardante la possibilità o meno di copertura parziale della perdita nel caso di riduzione

obbligatoria del capitale sociale. Si precisa da subito che in linea generale prevale la tesi

secondo la quale la copertura della perdita deve avvenire per la sua totalità, sia per

continuare a tener conto dei criteri di chiarezza, sia perché una copertura parziale

sarebbe elusiva dei disposti normativi in tema di riduzione obbligatoria del capitale

92

sociale . Nonostante non vi siano nel nostro ordinamento principi di carattere generale

che impediscano alla società di capitali di ridurre il proprio capitale, per un importo

inferiore a quello necessario per la copertura della perdita, operando di fatti un rinvio a

nuovo della perdita residua; la suprema corte di Cassazione si è espressa in merito

dichiarando l’illegittimità di tale comportamento, in quanto consentirebbe il

trascinamento della perdita ben oltre il limite temporale previsto dalle norme

93 . Tuttavia, si ribadisce che nel nostro ordinamento non vi sono

codicistiche

disposizioni che vietano alle società di capitali tale comportamento, soprattutto in

funzione della grande autonomia affidata a questa tipologia societaria. L’unico interesse

del quale si deve tener conto in questo caso, è quello della corretta informazione sulla

consistenza patrimoniale della società che viene ampiamente soddisfatto sia dalle norme

in tema di bilancio, sia dall’art. 2250, comma 2, c.c. in tema di obblighi di indicazione

negli atti e nella corrispondenza del capitale sociale effettivamente versato e risultante

94

dall’ultimo bilancio .

Una volta definita e calcolata la perdita e dopo aver preso atto che è necessario ridurre il

capitale sociale, si da inizio alla ripartizione della stessa tra i soci. Il principio ordinario,

in questa circostanza (si ipotizza ci si trovi in una situazione ove vi siano azioni della

stessa categoria), consiste semplicemente nel dividere l’importo della diminuzione tra

tutte le azioni o quote, in parti uguali. Si precisa che per le S.p.A., in presenza di azioni

sprovviste di valore nominale, si procederà alla variazione del numero delle azioni,

attraverso accorpamenti o divisioni, col fine di rendere equa la diminuzione fra tutti i

92 Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010..

93 Ancora, Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010..

94 Sempre, Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010.. 47

soci. Tornando al caso in cui (sempre per le S.p.A.) vi siano categorie diverse di azioni,

si dovrà obbligatoriamente distinguere tra: azioni, che seppur appartenenti a categorie

diverse, partecipano nella stessa misura alla perdita di esercizio, e azioni di diverse

categorie, con diritti patrimoniali differenti, che modificano l’incidenza delle perdite tra

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le stesse. Si ricorda sull’argomento, il divieto di “patto leonino” disposto dal

legislatore, che nel caso precedente non verrebbe violato in quanto ci si riferiva ad

azioni postergate nella partecipazione delle perdite.

In conclusione si evidenzia come nel nostro ordinamento vi è la possibilità di ricorrere a

metodi alternativi di copertura delle perdite, senza obbligatoriamente apportare

modifiche al contratto sociale e di conseguenza di poter fare a meno di figure di

garanzia, come quella del notaio, per porre in essere tali operazioni.

3. LA PERDITA RILEVATA IN MISURA NON SUPERIORE AL TERZO DEL

CAPITALE SOCIALE

L’ipotesi di perdita “non eccedente il terzo del capitale sociale”, è fattispecie non

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regolata dal legislatore. La suprema corte ha tuttavia, ritenuto infondato l’assunto

secondo il quale vi sarebbe un vero e proprio vuoto normativo nel caso in parola.

Questo tipo di perdita è considerata dal codice civile una situazione gestibile ed è per

questo che la normativa consente, oltre alla copertura della stessa, anche la possibilità di

rinviarla al nuovo esercizio, al fine di effettuarne il ripianamento con utili futuri.

Situazione che per quanto gestibile, non consente comunque la totale discrezionalità

delle società, in quanto si correrebbe il rischio di soggettivizzare fortemente ciascuna

situazione ed avere una situazione di confusione provocata da difformi previsioni

statutarie. I giudici di legittimità hanno quindi indotto a pensare che, col fine di fornire

le dovute garanzie ai finanziatori della società ed ai terzi in generale, bisognava

ricondurre il caso ad una disposizione normativa, individuata negli artt. 2446 c.c. per le

95 Art. 2265 c.c., è fatto divieto di creare categorie di azioni che limitano in tutto o in parte la

partecipazione dei soci agli utili o alle perdite.

96 Cass. 13 gennaio 2006, n. 543. 48

S.p.A. e 2482-bis c.c. per le s.r.l., seppur con concessione dell’opportuna discrezionalità

generata dalla minor entità della perdita.

La copertura della perdita mediante riduzione del capitale sociale, comporta per i soci

una diminuzione proporzionale delle proprie quote sociali. La scrittura contabile in

questo caso sarebbe la seguente:

Scrittura contabile

Capitale sociale a Perdita d'esercizio

Ridotto capitale sociale per effetto della perdita

Diversamente è possibile, come accade nella prassi societaria, ricorrere a versamenti a

fondo perduto da parte dei soci, delle somme necessarie a coprire le perdite o in

alternativa alla rinuncia ad eventuali crediti vantati nei confronti della società. La

riduzione per perdite volontaria è oggetto di delibera, nelle S.p.A., dell’assemblea

straordinaria degli azionisti, come previsto dall’art. 2365, comma 1, c.c.. Nelle s.r.l.

invece, non essendoci più a seguito della riforma, la distinzione tra assemblea ordinaria

e straordinaria, la riduzione è approvata dall’assemblea secondo il metodo ex art. 2479,

comma 4, c.c., con il voto di almeno la metà del capitale sociale. In relazione alla

fattispecie appena esaminata, si passa ad analizzare, sommariamente ora, più in

dettaglio poi, l’aspetto legato alla presunta, o meno, obbligatorietà che riguarda gli

amministratori della società circa la sottoposizione all’assemblea di una situazione

patrimoniale straordinaria e il relativo deposito, entro i termini di legge, antecedente

l’adunanza. La giurisprudenza ha precisato che “gli amministratori devono rendere

edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società attraverso una situazione

patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell’assemblea; situazione

patrimoniale che, tuttavia, può essere sostituita anche dall’ultimo bilancio di esercizio, a

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A.A. 2011-2012
83 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FMANGIONE di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Romano Mauro.