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DELLA STESSA
Nella pratica, in presenza di una perdita di capitale sociale, vi sono diverse modalità di
eliminazione della stessa. In particolare è altresì possibile porre in essere le seguenti
operazioni:
a) versamento da parte dei soci a fondo perduto;
b) rinuncia da parte di uno o più soci di un credito vantato nei confronti della
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società.
Nel primo caso, il versamento a fondo perduto, allocato contabilmente tra le riserve del
patrimonio netto, non comporta modifiche dell'atto costitutivo, per cui può essere
deliberato dall'assemblea riunita in seduta ordinaria e può essere fatto spontaneamente
da tutti o da alcuni soci, in proporzione o meno alle loro quote di partecipazione. Esso
consiste nella consegna di somme di denaro alla società, con la contestuale rinunzia a
chiederne la restituzione. Di diversa fattispecie sono invece i versamenti in conto
capitale e i versamenti in conto futuro aumento del capitale. I primi, costituiscono
87 Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010. 45
erogazioni effettuate da tutti o alcuni soci in assenza di una previsione di una
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determinata programmata delibera di aumento di capitale sociale . Tali versamenti
vengono, pertanto, acquisiti al patrimonio della società e possono essere utilizzati al pari
delle altre riserve disponibili, sia per coprire perdite, che per eseguire aumenti di
capitale sociale. I secondi, invece, costituiscono erogazioni effettuate dai soci
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anticipatamente rispetto alla programmata delibera di aumento di capitale sociale . In
tale circostanza, si assiste, quindi, ad una inversione cronologica della delibera di
aumento di capitale, non soltanto rispetto al conferimento, ma anche rispetto alla
dichiarazione di sottoscrizione.
Nel secondo caso, invece, di rinuncia dei crediti da parte dei soci, risulta da un punto di
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vista civilistico, una sopravvenienza attiva e può essere tacitamente accettata dalla
società anche se non deliberata in sede di assemblea. L’accettazione tacita è data dal
fatto che la rinuncia è un atto unilaterale del socio che non necessità di una delibera
assembleare, a differenza del versamento di una somma a copertura della perdita.
Appartenente alla casistica di cui sopra è il caso di rinuncia al credito da parte di titolari
di titoli obbligazionari o di titoli di debito, a seconda se si sta parlando di S.p.A. o di
s.r.l.; anch’esso vincolato da deliberazione, ma in questo caso degli obbligazionisti. In
via residuale, si riporta anche il caso di rinuncia del diritto al rimborso del
finanziamento effettuato dai soci. Nell'operatività aziendale i soci possono finanziare la
società con somme erogate a titolo di mutuo sia proporzionalmente alla loro
partecipazione al capitale sociale, sia in modo non proporzionale, fruttifere o meno di
interessi, sempre e comunque su preliminare richiesta formale dell'organo
amministrativo. Tali somme, nel caso di emersione di perdite generate dalla gestione
corrente, possono essere utilizzate a loro copertura, ma, in questi casi, il socio deve
espressamente rinunciare al credito sulla base dell'istituto della remissione del debito
91
disciplinato dall'art. 1236 c.c. .
88 Cass. 19 luglio 2000, n. 9471, in Diritto e Giustizia, n. 140.
89 Cass. 6 luglio 2001, n. 9209.
90 Non imponibile ai fini fiscali ex art. 88, comma 4, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
91 Si veda F. Contiti, Riduzione del capitale sociale per perdite, Guida alla Contabilità & Bilancio, Gestione
delle perdite patrimoniali nelle società di capitali. Analisi della normativa civilistica e fiscale anche sulla
base della riforma del diritto societario, 31.12.2008 - n. 24 - p. 29. 46
Non risulta ammissibile infine, l’eliminazione della perdita attraverso la rivalutazione di
beni dell’attivo, essendo possibile tale procedura solo quando prevista da leggi speciali.
Si analizza ora un aspetto molto controverso, sia nella dottrina che nella giurisprudenza
riguardante la possibilità o meno di copertura parziale della perdita nel caso di riduzione
obbligatoria del capitale sociale. Si precisa da subito che in linea generale prevale la tesi
secondo la quale la copertura della perdita deve avvenire per la sua totalità, sia per
continuare a tener conto dei criteri di chiarezza, sia perché una copertura parziale
sarebbe elusiva dei disposti normativi in tema di riduzione obbligatoria del capitale
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sociale . Nonostante non vi siano nel nostro ordinamento principi di carattere generale
che impediscano alla società di capitali di ridurre il proprio capitale, per un importo
inferiore a quello necessario per la copertura della perdita, operando di fatti un rinvio a
nuovo della perdita residua; la suprema corte di Cassazione si è espressa in merito
dichiarando l’illegittimità di tale comportamento, in quanto consentirebbe il
trascinamento della perdita ben oltre il limite temporale previsto dalle norme
93 . Tuttavia, si ribadisce che nel nostro ordinamento non vi sono
codicistiche
disposizioni che vietano alle società di capitali tale comportamento, soprattutto in
funzione della grande autonomia affidata a questa tipologia societaria. L’unico interesse
del quale si deve tener conto in questo caso, è quello della corretta informazione sulla
consistenza patrimoniale della società che viene ampiamente soddisfatto sia dalle norme
in tema di bilancio, sia dall’art. 2250, comma 2, c.c. in tema di obblighi di indicazione
negli atti e nella corrispondenza del capitale sociale effettivamente versato e risultante
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dall’ultimo bilancio .
Una volta definita e calcolata la perdita e dopo aver preso atto che è necessario ridurre il
capitale sociale, si da inizio alla ripartizione della stessa tra i soci. Il principio ordinario,
in questa circostanza (si ipotizza ci si trovi in una situazione ove vi siano azioni della
stessa categoria), consiste semplicemente nel dividere l’importo della diminuzione tra
tutte le azioni o quote, in parti uguali. Si precisa che per le S.p.A., in presenza di azioni
sprovviste di valore nominale, si procederà alla variazione del numero delle azioni,
attraverso accorpamenti o divisioni, col fine di rendere equa la diminuzione fra tutti i
92 Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010..
93 Ancora, Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010..
94 Sempre, Fico D., Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella s.r.l., Giuffrè, 2010.. 47
soci. Tornando al caso in cui (sempre per le S.p.A.) vi siano categorie diverse di azioni,
si dovrà obbligatoriamente distinguere tra: azioni, che seppur appartenenti a categorie
diverse, partecipano nella stessa misura alla perdita di esercizio, e azioni di diverse
categorie, con diritti patrimoniali differenti, che modificano l’incidenza delle perdite tra
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le stesse. Si ricorda sull’argomento, il divieto di “patto leonino” disposto dal
legislatore, che nel caso precedente non verrebbe violato in quanto ci si riferiva ad
azioni postergate nella partecipazione delle perdite.
In conclusione si evidenzia come nel nostro ordinamento vi è la possibilità di ricorrere a
metodi alternativi di copertura delle perdite, senza obbligatoriamente apportare
modifiche al contratto sociale e di conseguenza di poter fare a meno di figure di
garanzia, come quella del notaio, per porre in essere tali operazioni.
3. LA PERDITA RILEVATA IN MISURA NON SUPERIORE AL TERZO DEL
CAPITALE SOCIALE
L’ipotesi di perdita “non eccedente il terzo del capitale sociale”, è fattispecie non
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regolata dal legislatore. La suprema corte ha tuttavia, ritenuto infondato l’assunto
secondo il quale vi sarebbe un vero e proprio vuoto normativo nel caso in parola.
Questo tipo di perdita è considerata dal codice civile una situazione gestibile ed è per
questo che la normativa consente, oltre alla copertura della stessa, anche la possibilità di
rinviarla al nuovo esercizio, al fine di effettuarne il ripianamento con utili futuri.
Situazione che per quanto gestibile, non consente comunque la totale discrezionalità
delle società, in quanto si correrebbe il rischio di soggettivizzare fortemente ciascuna
situazione ed avere una situazione di confusione provocata da difformi previsioni
statutarie. I giudici di legittimità hanno quindi indotto a pensare che, col fine di fornire
le dovute garanzie ai finanziatori della società ed ai terzi in generale, bisognava
ricondurre il caso ad una disposizione normativa, individuata negli artt. 2446 c.c. per le
95 Art. 2265 c.c., è fatto divieto di creare categorie di azioni che limitano in tutto o in parte la
partecipazione dei soci agli utili o alle perdite.
96 Cass. 13 gennaio 2006, n. 543. 48
S.p.A. e 2482-bis c.c. per le s.r.l., seppur con concessione dell’opportuna discrezionalità
generata dalla minor entità della perdita.
La copertura della perdita mediante riduzione del capitale sociale, comporta per i soci
una diminuzione proporzionale delle proprie quote sociali. La scrittura contabile in
questo caso sarebbe la seguente:
Scrittura contabile
Capitale sociale a Perdita d'esercizio
Ridotto capitale sociale per effetto della perdita
Diversamente è possibile, come accade nella prassi societaria, ricorrere a versamenti a
fondo perduto da parte dei soci, delle somme necessarie a coprire le perdite o in
alternativa alla rinuncia ad eventuali crediti vantati nei confronti della società. La
riduzione per perdite volontaria è oggetto di delibera, nelle S.p.A., dell’assemblea
straordinaria degli azionisti, come previsto dall’art. 2365, comma 1, c.c.. Nelle s.r.l.
invece, non essendoci più a seguito della riforma, la distinzione tra assemblea ordinaria
e straordinaria, la riduzione è approvata dall’assemblea secondo il metodo ex art. 2479,
comma 4, c.c., con il voto di almeno la metà del capitale sociale. In relazione alla
fattispecie appena esaminata, si passa ad analizzare, sommariamente ora, più in
dettaglio poi, l’aspetto legato alla presunta, o meno, obbligatorietà che riguarda gli
amministratori della società circa la sottoposizione all’assemblea di una situazione
patrimoniale straordinaria e il relativo deposito, entro i termini di legge, antecedente
l’adunanza. La giurisprudenza ha precisato che “gli amministratori devono rendere
edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società attraverso una situazione
patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell’assemblea; situazione
patrimoniale che, tuttavia, può essere sostituita anche dall’ultimo bilancio di esercizio, a