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BREVE ANALISI DEGLI ACCORDI DI BASILEA E DEL PATRIMONIO DI

VIGILANZA

Gli accordi di Basilea sono delle linee guida in merito ai requisiti patrimoniali delle banche. Gli

1

accordi sono redatti dal Comitato di Basilea (BCBS ) nato nel 1974. In quell'anno erano membri di

questo organo i governatori delle Banche Centrali Nazionali dei 10 Paesi più industrializzati (G-10)

più il governatore della Banca Centrale Nazionale del Lussemburgo. Ad oggi sono presenti nel

Comitato 27 Paesi, tutti i G-20 più altri luoghi bancari di particolare importanza. Gli Stati membri

sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia,

Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno

Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera e Turchia.

Il Comitato di Basilea nacque dopo il fallimento della Bank Herstatt che creò notevoli problemi a

livello mondiale. Gli Stati più industrializzati hanno voluto fondare quest'organismo proprio per

evitare analoghi problemi e per migliorare la collaborazione internazionale.

Le principali funzioni del BCBS sono:

• rafforzare la sicurezza e l'affidabilità del sistema finanziario;

• stabilire degli standard minimi in materia di vigilanza regolamentare;

• diffondere e promuovere le migliori pratiche bancarie e di vigilanza;

• promuovere la cooperazione internazionale in materia di vigilanza regolamentare.

Si è cercato di migliorare tutti questi aspetti tramite la stipula di accordi internazionali chiamati

accordi Basilea. Il primo accordo (Basilea I) venne stipulato nel 1988, gli Stati membri avevano

l'obbligo di recepimento delle direttive emesse, però era un libero recepimento, cioè ogni Stato

poteva variare leggermente dalla direttiva anche se la base di recepimento era uguale per tutti. Per

quanto riguarda gli Stati facenti parte dell'Unione Europea gli accordi furono recepiti con le

direttive 299/1989 e 647/1989.

Basilea II è stato elaborato nel 2004 ed è entrato in vigore dal 1 gennaio 2007. Con questo accordo

si è cercato di ovviare al problema che l'accantonamento era indifferente al rischio della

controparte, premiando così le banche con portafogli con un merito di credito più elevato. Per i

Paesi in UE l'accordo è stato recepito con le direttive 48/2006 e 49/2006, successivamente in Italia

sono state convertite con circolare 27/12/2006.

Per limitare gli effetti della crisi finanziaria si è studiato un altro accordo chiamato Basilea III che

non è ancora stato convertito in direttiva. In questa intesa sostanzialmente si irrigidiscono i

parametri di sicurezza in modo da esporre meno le banche a rischi di insolvenza e fallimenti. Al

momento sono stati accettati solo alcune parti dell'accordo ed entreranno in pieno vigore a partire

dal 1 gennaio 2013.

Il patrimonio di vigilanza è stato fissato fin da Basilea I ed è il patrimonio minimo per operare sui

mercati. Il concetto di base del patrimonio di vigilanza risiede nel fatto che ad ogni operazione di

prestito deve corrispondere una quota di capitale regolamentare da detenere a titolo precauzionale.

2

In Basilea I venivano considerati nel capitale esigibile anche gli strumenti ibridi e i prestiti

3

subordinati . Con Basilea II e Basilea III si sono fatti sempre più stringenti i requisiti degli strumenti

finanziari che possono rientrare a fare parte di questo capitale, questo permetterà di rendere sempre

più sicure e stabili le banche, soprattutto dal punto di vista della solvibilità e dall'esposizione al

rischio sul mercato.

1 Basel Commitee on banking supervision

2 Obbligazioni simili alle azioni

3 Prestiti rimborsabili dopo tutti gli altri crediti 3

CAPITOLO 2

In questo capitolo tratteremo l'evoluzione del patrimonio di vigilanza a partire da Basilea I per

arrivare a Basilea III analizzando il bilancio d'esercizio del 2010 della Cassa Rurale ed Artigiana di

Boves. Si ricercheranno i dati e dopo averli analizzati si vedrà se rispettano i vincoli dei tre diversi

accordi. Nel 2010 si dovevano rispettare i limiti di Basilea II quindi sarà molto interessante l'analisi

sul rispetto dei requisiti fissati da Basilea III per capire se vengono già rispettati o ci sarà da

lavorare per raggiungerli a pieno regime nel 2013.

PATRIMONIO DI VIGILANZA IN BASILEA I

2.1

Il patrimonio di vigilanza è recepito con la direttiva 299/1989, in cui vengono spiegati punto per

punto i componenti che fanno parte del patrimonio.

Guardando il bilancio della banca oggetto del mio studio e ove i dati non erano esplicati chiedendo

informazioni alla banca ho calcolato il valore di ciascun punto.

Secondo la direttiva i fondi propri non consolidati del patrimonio di vigilanza sono:

1. il capitale versato, nonché il sovrapprezzo azioni escluse le azioni privilegiate;

2. le riserve, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio;

3. le riserve di rivalutazione;

4. il fondo per i rischi bancari generali;

5. le rettifiche di valore;

6. altri strumenti di capitale innovativi;

7. gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei

mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi;

8. le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati.

A questi valori devono essere dedotte alcune voci:

9. le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

10. le attività immateriali (avviamento e spese d'impianto);

11. i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

12. le partecipazioni in altri enti finanziari e creditizi di valore superiore al 10 % del loro

capitale;

13. le partecipazioni in altri enti finanziari e creditizi di valore inferiore al 10 % del loro

capitale.

I valori della banca in esame vengono riportati voce per voce nella tabella successiva:

Tabella 2.1: Patrimonio di vigilanza in Basilea I

VOCE VALORE NUMERICO

1 285.799

2 35.953.117

3 500.576

4 0

5 (895) 4

6 0

7 0

8 0

E le deduzioni risultano essere:

Tabella 2.2: Deduzioni patrimonio di vigilanza in Basilea I

VOCE VALORE NUMERICO

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

Sono presenti però delle limitazioni ad alcune voci. Riguardano il totale delle voci 3, 5 e 8 le quali

non devono superare il 100 % degli elementi 1, 2 e 4 meno 9, 10 e 11. Mentre il totale delle voci 7 e

8 non deve superare il 50 % degli elementi 1, 2 e 4 meno 9, ,10 e 11 esattamente come il limite

precedente. Un altro limite riguarda la voce 7, infatti questo elementi non può superare delle

percentuali fissate dalla direttiva.

Come si può notare le due voci rispettano i limiti di legge e quindi non devono essere ridotti.

Facendo i dovuti calcoli vedremo che il patrimonio di vigilanza della Cassa Rurale ed Artigiana di

Boves, secondo le regole stabilite da Basilea I, risulta essere 36.738.597.

Un altro modo per suddividere il patrimonio di vigilanza viene definito dalla Banca d'Italia con una

sua comunicazione sulle “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'

<<Elenco speciale>>”. In questo documento scritto nel 2000, si definisce la struttura del patrimonio

di vigilanza in due parti: patrimonio di base e patrimonio supplementare.

Del patrimonio di base fanno parte:

 il capitale azionario versato;

 le riserve diverse da quella di rivalutazione;

 il fondo per rischi finanziari generali.

A queste voci bisogna poi dedurre i seguenti totali:

 le azioni o quote proprie in portafoglio;

 le attività immateriali;

 le perdite registrate negli esercizi precedenti e nel primo semestre dell'esercizio in corso.

4

Inoltre, gli intermediari che esercitano attività di locazione finanziaria computano anche l'effetto

netto che deriverebbe sulla situazione patrimoniale aziendale dall'applicazione del cosiddetto

“metodo finanziario” ai contratti della specie (“riserva finanziaria”). Nell'analisi del nostro caso

quest'ultima aggiunta non verrà presa in considerazione visto che la banca che analizziamo non ha

attività di locazione finanziaria.

Costituiscono, invece, il patrimonio supplementare:

 le riserve di rivalutazione;

 i fondi rischi su crediti;

4 Leasing 5

 gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate.

Bisogna preventivamente dedurre le minusvalenze nette sui titoli.

Il patrimonio supplementare ha il limite massimo del 100% del patrimonio di base, mentre le

passività consolidate non possono superare del 50% la stessa base di calcolo.

Dall'ammontare complessivo dei due patrimoni vengono dedotte le partecipazioni e le attività

subordinate verso banche e società finanziarie.

I dati sono sempre gli stessi solo che vengono leggermente mescolati per creare un patrimonio di

base che sarà 36.238.021 e un patrimonio supplementare pari a 500.576, la cui somma darà lo stesso

patrimonio di vigilanza.

PATRIMONIO DI VIGILANZA IN BASILEA II

2.2

Dal 2004 sono iniziati i lavori del Comitato di Basilea per un nuovo accordo che desse ancora più

stabilità al sistema e migliorasse quello esistente.

Il nuovo accordo è stato recepito dall'UE con le direttive 48/2006 e 49/2006, in Italia

successivamente con circolare del 27/12/2006 e le norme sono entrate in vigore dal primo gennaio

2007.

Il patrimonio di vigilanza ha avuto alcune modifiche tra cui l'introduzione del tier 3, il

restringimento di alcune voci di strumenti innovativi di capitale e la suddivisione del patrimonio di

vigilanza in diverse categorie.

Secondo le direttive il patrimonio di vigilanza secondo Basilea II viene diviso in tre parti principali:

tier 1, tier 2 e tier 3.

Il tier 1 della banca sotto analisi si sviluppa in questa maniera:

Tabella 2.3: Tier 1 in Basilea II

CAPITALE 9.092

SOVRAPPREZZI AZIONI 276.707

RISERVE(esclusa la riserva di rivalutazione) 34.557.671

FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI Eliminato con il bilancio IAS

STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE 0

UTILE DEL PERIODO 1.395.446

FAIR VALUE OPTION: variazioni del proprio 0

merito creditizio

AZIONI RIMBORSABILI 0

RISORSE PATRIMONIALI OGGETTO DI 0

IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE

COMPUTABILI NEL PATR. DI BASE

ALTRI FILTRI POSITIVI 0

Il totale degli elementi positivi del patrimonio di base è 36.238.916 € a cui devono essere dedotte

ancora le altre immobilizzazioni immateriali pari a 6.747, portando il totale a 36.232.169.

6

5

Successivamente devono ancora essere aggiunti i filtri prudenziali IAS positivi e tolti i filtri

prudenziali IAS negativi. Nel nostro caso, i filtri prudenziali positivi so

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
15 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Danzyc90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rovera Cristina.