Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La regolarizzazione degli stranieri in Italia
Alla fine del 2002 vennero regolarizzati in tutto 650.000 stranieri, la regolarizzazione fu rivolta solo ed esclusivamente a collaboratrici familiari e a lavoratori dipendenti. Nel 2006 viene istituito lo Sportello Unico per l'immigrazione, organo amministrativo competente per la stipula del contratto di soggiorno. "La nuova procedura determina tempi medi di lavorazione delle pratiche patologici, oscillanti tra i 350 e i 400 giorni" [...] (Ferraris 2012). Difatti, verrà poi introdotta la possibilità di inoltrare le relative domande on-line. L'allargamento dell'Unione Europea di questi anni porterà alla regolarizzazione dei cittadini rumeni. Le integrazioni normative al Testo unico sull'immigrazione successive diverranno sempre più rivolte a questioni di sicurezza. In particolare, si introduce nel 2008 l'aggravante della clandestinità per chi commette un reato sul territorio nazionale e risiede illegalmente. "Sistabilisce che l'essere uno straniero non legalmente soggiornante in Italia rappresenti di per sé una condizione di maggiore pericolosità, indipendentemente da ogni altra circostanza" (Ferraris, 2012). Oggettivamente, il principio a cui si ispira il nostro sistema giuridico, "la legge è uguale per tutti", smette di essere tale.
Nel 2009, con il governo Berlusconi degli anni 2008-2011, viene introdotto il reato di immigrazione clandestina: lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, violando le disposizioni di legge, è punito con una ammenda da 5mila a 10mila euro. Il cosiddetto primo "pacchetto sicurezza" voluto dall'allora ministro degli Interni Roberto Maroni, venne fortemente criticato poiché criminalizzava mere condizioni personali.
Dal 2011, in conseguenza agli ingenti sbarchi provenienti dal nord africa per motivi umanitari (guerra civile in Libia, scontri politico-sociali in Tunisia ed Egitto),
si apre laquestione del "burden sharing", tutt'oggi centrale nel dibattito pubblico. Protagonistanel processo di criminalizzazione del migrante è il legislatore, il quale negli ultimi 10anni enfatizza sempre di più il binomio immigrazione e sicurezza pubblica: dal"pacchetto sicurezza Maroni" (legge n. 125 del 2008 e legge n. 94 del 2009) al"pacchetto Minniti" del 2017, per giungere all'odierno "decreto sicurezza" voluto21dall'ex Ministro dell'interno Matteo Salvini (legge n. 132 del 2018), gli stranieriirregolari vengono automaticamente reputati una minaccia all'ordine pubblico."Obiettivo primario perseguito dal decreto legge Minniti è la promozione dellacosiddetta "sicurezza integrata", ovvero l'insieme degli interventi messi in campo daStato, Regioni, Enti locali e altri soggetti istituzionali per realizzare un sistema unitariodi sicurezza per il benessere dellecomunità locali" (Francesco Morganti 2017 p.41). Il sindaco diviene autorità locale di pubblica sicurezza, la sicurezza diritto primario del cittadino.
Il 24 settembre 2018 il consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il cosiddetto decreto Salvini recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".
Con il nuovo decreto, la protezione umanitaria viene abolita e sostituita con una protezione limitata ai "casi speciali", la quale comprende esclusivamente i richiedenti asilo gravemente malati o vittime di abusi. Non esiste più il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Inoltre, l'articolo 14 del
“decreto sicurezza eimmigrazione” mina le basi del concetto stesso di cittadinanza: in presenza di condannedefinitive per reati gravi che coinvolgono cittadini di origine straniera, si prevede larevoca della cittadinanza. Dunque tale legge coinvolge anche le persone nate in Italia diorigine straniera e residenti fino alla maggiore età sul territorio nazionale (cittadinanzaitaliana acquisita secondo il principio iure sanguinis). È constatabile che è l'origineetnica a determinare la condizione giuridica della persona, non i principi di eguaglianzafra tutti i cittadini. L’articolo 2 del decreto allunga il periodo in cui un cittadino stranieropuò essere trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio: fino a 180 giorni.Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR) può accoglieresolo chi ottiene una protezione internazionale e i minori non accompagnati, e non chi èin attesa di una risposta.
I richiedenti asilo vengono "smistati" nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Le conseguenze di tale politica sono verosimilmente meno integrazione e più migranti irregolari sul territorio. Inoltre, tale decreto legge introduce il trattenimento del richiedente asilo per la verifica dell'identità negli hotspot o nei CPA (centri governativi di prima accoglienza) fino ad un massimo di 30 giorni. La lunga permanenza dei richiedenti asilo in queste strutture, che tra l'altro non hanno scopi volti all'integrazione, rischia di produrre fenomeni di ghettizzazione. Perlopiù, spesso non imparano la lingua del Paese ospitante per assenza di servizi sociali e linguistici."
Ora, colpisce particolarmente che una persona che cerca asilo, che necessita di protezione, che magari fugge da prigionie o dal rischio di subirne, giunta nel Paese che dovrebbe tutelarla, incontri come primo "benvenuto" un
"periodo di detenzione"(Alessandra Algostino 2018 p 22). Non contento, l'odierno leader della Lega, in perenne lotta contro le Ong, presenta al Senato il cosiddetto "Decreto Sicurezza bis", che ora è legge. L'articolo 1 stabilisce che il ministro dell'interno può limitare o vietare l'ingresso e la sosta di navi nel mare territoriale qualora venga violato il testo unico sull'immigrazione e si sia compiuto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. All'articolo 2 si prevede una sanzione che va da un minimo di 150mila euro a un massimo di un milione di euro per il comandante della nave, e il sequestro dell'imbarcazione. L'articolo 3 prevede che sia la procura distrettuale a svolgere le indagini per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: l'articolo 4 prevede lo stanziamento di maggiori fondi per il contrasto di tale reato e per il rimpatrio degli "irregolari".
Amnesty International il 5 agosto 2019 dichiara "forte preoccupazione per norme che criminalizzano solidarietà". Sulla relativa pagina web si può leggere ancora: "la seconda parte del decreto, che inasprisce le sanzioni per oltraggio a pubblico ufficiale e altri reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche, ha il chiaro scopo di limitare gli spazi di libertà di chi vuole rivendicare i propri diritti e quelli della collettività". La nostra Costituzione, fortunatamente, gioca ancora un ruolo cruciale. Tutela i nostri diritti inviolabili espressi all'articolo 2: libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di corrispondenza e di comunicazione, libertà di circolazione, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà religiosa, libertà delle comunità religiose, libertà di manifestazione del pensiero, diritti della persona in sede penale.libertà sindacale e diritto di sciopero etc..Il sistema scolastico in ambito didattico-educativo è una problematica affrontata in particolare dalla pedagogia speciale.
Lo scopo dell'inclusione sociale è garantire l'inserimento attivo di ciascun individuo indipendentemente dai suoi elementi limitanti nel tessuto sociale.
Jürgen Habermas, sociologo e filosofo tedesco, afferma: "Inclusione non significa accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione dell'altro significa piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche, e soprattutto, a coloro che sono reciprocamente estranei o che estranei vogliono rimanere" (Gasperi P. 2011 pag 23).
L'approccio inclusivo è anche un modo per far fronte a fenomeni come la globalizzazione e le migrazioni: nella scuola inclusiva, così come nelle società interculturali, l'accoglienza di differenze risulta essere la normalità verso cui tendere, con il fine di costruire spazi.
sociali di accesso comune "normalmente inclusivi" che affermino e riconoscano la singolarità di ognuno. In un momento storico come questo in cui barriere e confini materiali e immateriali aumentano, il valore della coesistenza e del dialogo diviene fondamentale affinché vi sia una comprensione reciproca fra individui e gruppi di origini differenti.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una moltitudine di fattori: difficoltà economiche e sociali, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse.
"Il dovere inclusivo in una società che voglia qualificarsi come "giusta" [...], si esprime nello sforzo e nell'impegno esplicito a contrastare l'iniquità che emerge quando le diversità si trasformano in differenze che escludono,
Il modello educativo inclusivo è un approccio che mira a garantire l'accesso all'istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche o abilità. Questo modello si basa sull'idea che ogni individuo abbia il diritto di apprendere e svilupparsi pienamente, senza discriminazioni o esclusioni. Secondo Marina Santi e Giorgia Ruzzante (2016, pag. 58), il modello educativo inclusivo "anziché in ricchezza comune [...]".